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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 22854/2026

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PPEPASSARETTI, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-controA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2705/2022depositata il 20/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18631/2022Numero sezionale 1937/2026Numero di raccolta generale 22854/2026Data pubblicazione 07/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, perla cassazione della sentenza n. 2705/2022 emessa dalla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con la quale il collegio,definitivamente pronunciando sul gravame proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] ed avverso la sentenza n. 2752/2019 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],aveva così provveduto: “1) Accoglie entro i limiti che seguono l’appelloproposto da [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso depositato in data 13/06/2020, e perl’effetto 2) in riforma della sentenza predetta dichiara la cessazione delcontratto alla data del 10/11/2011, e condanna [OSCURATO:PERSONA] alrilascio del fondo alla data del 10/11/2022; 3) condanna [OSCURATO:PERSONA] pagamento di un terzo delle spese di giudizio in favore di [OSCURATO:SOCIETA] cheliquida per il giudizio di primo grado in € 1400,00 per un 1\3 di onorarioe per il secondo grado in € 1200, per un 1\3 di onorario oltre iva e cpa erimborso spese generali al 15% con attribuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Schiavone, compensa tra le parti i residui due terzi”.[OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, anche contenente ricorsoincidentale.2.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.3.

I difensori del ricorrente e della società resistente, muniti dellerispettive procure speciali, hanno depositato rinuncia al ricorso e relativaaccettazione con rinuncia al controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Rileva il Collegio come sia ultroneo riportare i motivi di ricorso,dato che il ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico atto dirinuncia al ricorso, che è stato accettato dal controricorrente.2.

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del presente giudizioNumero registro generale 18631/2022Numero sezionale 1937/2026Numero di raccolta generale 22854/2026Data pubblicazione 07/07/2026di cassazione.

Non è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali,ai sensi dell’art. 391, comma quarto, c.p.c.

P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 28 maggio2026.Il PresidenteLINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PPEPASSARETTI, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-controA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2705/2022depositata il 20/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18631/2022Numero sezionale 1937/2026Numero di raccolta generale 22854/2026Data pubblicazione 07/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, perla cassazione della sentenza n. 2705/2022 emessa dalla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con la quale il collegio,definitivamente pronunciando sul gravame proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] ed avverso la sentenza n. 2752/2019 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],aveva così provveduto: “1) Accoglie entro i limiti che seguono l’appelloproposto da [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso depositato in data 13/06/2020, e perl’effetto 2) in riforma della sentenza predetta dichiara la cessazione delcontratto alla data del 10/11/2011, e condanna [OSCURATO:PERSONA] alrilascio del fondo alla data del 10/11/2022; 3) condanna [OSCURATO:PERSONA] pagamento di un terzo delle spese di giudizio in favore di [OSCURATO:SOCIETA] cheliquida per il giudizio di primo grado in € 1400,00 per un 1\3 di onorarioe per il secondo grado in € 1200, per un 1\3 di onorario oltre iva e cpa erimborso spese generali al 15% con attribuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Schiavone, compensa tra le parti i residui due terzi”.[OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, anche contenente ricorsoincidentale.2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.3. I difensori del ricorrente e della società resistente, muniti dellerispettive procure speciali, hanno depositato rinuncia al ricorso e relativaaccettazione con rinuncia al controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Rileva il Collegio come sia ultroneo riportare i motivi di ricorso,dato che il ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico atto dirinuncia al ricorso, che è stato accettato dal controricorrente.2. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del presente giudizioNumero registro generale 18631/2022Numero sezionale 1937/2026Numero di raccolta generale 22854/2026Data pubblicazione 07/07/2026di cassazione. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali,ai sensi dell’art. 391, comma quarto, c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 28 maggio2026.Il PresidenteLINA RUBINO
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