CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 36186/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 38306-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l I [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - rkorrrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 231/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 38306 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 21 giugno 2019, la Corte d'Appello di Brescia, chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di Bergamo sulla domanda proposta da A. Nosari nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali, avente ad oggetto la riliquidazione della pensione di anzianità erogatagli dalla predetta Cassa, previa rideterminazione della quota "A", nel rispetto del principio del pro rata in relazione all'anzianità già maturata secondo il sistema retributivo in atto prima delle modifiche approvate dalla Cassa con la delibera del 22.6.2002 e di quelle relative al c.d. coefficiente di neutralizzazione implicante l'abbattimento, progressivamente calante in ragione del crescere dell'età di accesso alla pensione di anzianità, della quota retributiva della pensione medesima, in parziale riforma della predetta decisione, riconosceva il diritto del [OSCURATO:PERSONA] alla rideterminazione della quota "A", per dover essere questa calcolata in base al criterio previsto dalla delibera del 28.6.1997, nel rispetto del principio del "pro rata integrale", ovvero con liquidazione in unica quota, escludendosi dunque il frazionamento in tante sub-quote quanti fossero i criteri di calcolo via via applicati nel tempo, senza applicazione del massimale, incompatibile con il principio del pro rata, ma con la riduzione della quota retributiva della pensione di anzianità erogata derivante dall'applicazione del coefficiente di neutralizzazione, non soggetto al principio del pro rata e, comunque, legittimo, escluso altresì l'onere del contributo di solidarietà, non rientrando tale prestazione patrimoniale tra quelle riconducibili all'autonomo potere di imposizione riconosciuto alle Casse privatizzate; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di doversi conformare agli orientamenti invalsi nella giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, alle pronunzie rese a sezioni unite con le decisioni nn. 17742 e 18136 del 2015 e relativamente al contributo di solidarietà a Cass. n. 31875/2018; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Cassa, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale, articolato su due motivi, in relazione al quale la Cassa non svolge alcuna attività difensiva; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che entrambe le parti hanno poi depositato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, la Cassa ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, I. n. 335/1995, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale intesa a disconoscere l'applicabilità del massimale contributivo previsto dalla delibera del 28.6.1997 in quanto incompatibile con il rispetto del principio del pro rata posto dalla norma invocata; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, I. n. 335/1995 come novellato dalla I. n. 296/2006, la Cassa ricorrente principale imputa alla Corte territoriale di aver nuovamente assunto la richiamata norma in una interpretazione non corretta in relazione alla ritenuta illegittimità della trattenuta operata a titolo di contributo di solidarietà; - che, dal canto suo, il [OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale, imputa alla Corte territoriale l'erronea interpretazione del medesimo art. 3, comma 12, I. n. 335/1995 con riguardo alle due statuizioni con cui la Corte medesima, sulla base dell'accolta lettura, ha, da un lato, escluso la legittimità di una determinazione della quota "A" della pensione di anzianità spettante sulla base dei relativi criteri vigenti tempo per tempo e quindi senza i rispetto del criterio del pro rata integrale e, dall'altro, della ritenuta applicabilità del coefficiente di neutralizzazione; che le questioni implicate dal thema decidendum, per quanto siano state singolarmente ampiamente trattate nella giurisprudenza di questa Corte, riflettendo nella loro compresenza una più estesa complessità della fattispecie, non sono prive di rilevanza nomofilattica, così da renderne opportuna la trattazione nella sezione ordinaria; P.Q.M. La Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.375 c.p.c. rimette il ricorso alla sezione quarta per la trattazione in quella sede. Così deciso in Roma nell'adunanza came