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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 novembre 2025

Cassazione n. 16379/2026

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rso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza datata 12.11.2025 la Corte d’appello di Napoli, in riforma dellasentenza del Gip del locale Tribunale che, all’esito di giudizio abbreviato, avevaritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui al capo I) (artt. 110, 61 n.9, 81 cpv cod.pen., 73 e 80 d.p.r. n. 309 dl 1990) e [OSCURATO:PERSONA] colpevole deireati di cui ai capi E) ( artt. 110, 391 ter e 61 n. 9 cod.pen.) ed H) (artt. 110, 61n. 9, 81 cpv cod.pen. e 73 e 80 d.p.r. n. 309 del 1990) dell’imputazionecondannandoli alla pena di giustizia, per il primo, disapplicata la contestatarecidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio diprevalenza rispetto alla residua aggravante, ha rideterminato la pena a lui inflittain anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa e per laseconda, ritenuta la continuazione tra i reati oggetto del presente processo ed ilreato già giudicato con sentenza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del13.6.2023, sull’accordo delle parti, ha rideterminato la pena inflitta in annicinque di reclusione ed Euro 21.000,00 di multa.Il presente procedimento costituisce lo stralcio di un più ampio procedimentoall’esito del quale sono stati condannati i concorrenti degli odierni imputati inrelazione alla vicenda della introduzione nella casa circondariale di NapoliPoggioreale di droga e cellulari dietro pagamento da parte dei parenti deidetenuti.2.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delproprio difensore di fiducia, hanno proposto con separati atti ricorso percassazione.2.1.

Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi.Con il primo deduce la violazione ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e)cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche nella loro massima estensione in relazione all’art. 597, comma 3,cod.proc.pen.Si rileva che la Corte di merito, pur a fronte della rinuncia ai motivi assolutori dimerito, ha omesso di motivare in ordine alla concessione delle circostanzeprocedimento principale la Corte d’appello ha in tal senso operato per tutti gliimputati.Con il secondo motivo deduce la violazione ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e)cod.proc.pen. per omessa notifica dell’ordinanza di correzione dell’erroremateriale della impugnata sentenza ai sensi dell’art. 130 e 619 cod.proc.pen.Si rileva che la Corte di merito, dopo aver provveduto in pubblica udienza in data12.11.2025 alla lettura del dispositivo e della relativa motivazione contestuale, indata 19.11.2025 emetteva ordinanza di correzione di errore materiale dellastessa, ove veniva corretta la pena irrogata alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], senzache detta modifica venisse comunicata né al difensore dell’imputato DonzelliEmanuele né all’imputato medesimo.

Di tale correzione non veniva dato atto nésulla copia della sentenza rilasciata alla difesa né tramite avviso di deposito onotifica dell’ordinanza di correzione.2.2.

Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo.Con detto motivo deduce la violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e)cod.proc.pen. in relazione agli artt. 533 e 129 cod.proc.pen. nonché in relazionealla corretta quantificazione della pena.Si assume che la Corte d’appello non ha fornito alcuna motivazione in ordine allamancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen. in relazione ai capi E) ed H)dell’imputazione.

Si censura altresì la quantificazione della pena comeconcordata laddove non viene indicata la corretta riduzione della penapecuniaria, come riportata sia in sentenza che nell’ordinanza di correzione.3.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perDonzelli [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sullaprima questione e rettificare la pena pecuniaria ex art. 619, comma 2,cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1.

Esaminando il ricorso per [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo émanifestamente infondato.Ed invero la Corte d’appello, pur prendendo atto che l’imputato DonzelliEmanuele ha rinunciato ai motivi assolutori e che tale circostanza ha giustificatola disapplicazione della recidiva, ha puntualmente esplicitato che la mancataapplicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massimaestensione é motivata dalla gravità del fatto e dal quantitativo di sostanzastupefacente, trattandosi di giudizio tipicamente di merito che, ove logicamentemotivato, come nella specie, si sottrae al sindacato di legittimità.1.2.

Il secondo motivo é inammissibile per carenza di interesse.Ed invero il ricorrente non ha neanche allegato quale sia stato il pregiudizio aldiritto di difesa che gli sarebbe derivato dalla mancata comunicazione dellaordinanza di correzione dell’errore materiale riguardante la pena irrogata allacoimputata [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] é del pari inammissibile.Quanto al primo profilo, va rilevato che in tema di concordato in appello, èammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiestaed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibilile doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizionidi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quellaprevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).2.2.

Parimenti inammissibile é l’ulteriore profilo afferente alla determinazionedella pena pecuniaria.Pur trattandosi di mero errore materiale rispetto a quanto indicato nel corpodella sentenza, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento maggioritariosecondo cui il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflittacon la sentenza impugnata è esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo casoin cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc.pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevedela competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima nonsia dichiarata inammissibile (In motivazione, la Corte ha precisato che non èammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie oquantità della pena risultata errata, motivo non riconducibile alle previsioni di cuiall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, Rv. 285067 – 01).3.

In conclusione i ricorsi per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiaratoinammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 17 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza datata 12.11.2025 la Corte d’appello di Napoli, in riforma dellasentenza del Gip del locale Tribunale che, all’esito di giudizio abbreviato, avevaritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui al capo I) (artt. 110, 61 n.9, 81 cpv cod.pen., 73 e 80 d.p.r. n. 309 dl 1990) e [OSCURATO:PERSONA] colpevole deireati di cui ai capi E) ( artt. 110, 391 ter e 61 n. 9 cod.pen.) ed H) (artt. 110, 61n. 9, 81 cpv cod.pen. e 73 e 80 d.p.r. n. 309 del 1990) dell’imputazionecondannandoli alla pena di giustizia, per il primo, disapplicata la contestatarecidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio diprevalenza rispetto alla residua aggravante, ha rideterminato la pena a lui inflittain anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa e per laseconda, ritenuta la continuazione tra i reati oggetto del presente processo ed ilreato già giudicato con sentenza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del13.6.2023, sull’accordo delle parti, ha rideterminato la pena inflitta in annicinque di reclusione ed Euro 21.000,00 di multa.Il presente procedimento costituisce lo stralcio di un più ampio procedimentoall’esito del quale sono stati condannati i concorrenti degli odierni imputati inrelazione alla vicenda della introduzione nella casa circondariale di NapoliPoggioreale di droga e cellulari dietro pagamento da parte dei parenti deidetenuti.2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delproprio difensore di fiducia, hanno proposto con separati atti ricorso percassazione.2.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi.Con il primo deduce la violazione ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e)cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche nella loro massima estensione in relazione all’art. 597, comma 3,cod.proc.pen.Si rileva che la Corte di merito, pur a fronte della rinuncia ai motivi assolutori dimerito, ha omesso di motivare in ordine alla concessione delle circostanzeprocedimento principale la Corte d’appello ha in tal senso operato per tutti gliimputati.Con il secondo motivo deduce la violazione ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e)cod.proc.pen. per omessa notifica dell’ordinanza di correzione dell’erroremateriale della impugnata sentenza ai sensi dell’art. 130 e 619 cod.proc.pen.Si rileva che la Corte di merito, dopo aver provveduto in pubblica udienza in data12.11.2025 alla lettura del dispositivo e della relativa motivazione contestuale, indata 19.11.2025 emetteva ordinanza di correzione di errore materiale dellastessa, ove veniva corretta la pena irrogata alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], senzache detta modifica venisse comunicata né al difensore dell’imputato DonzelliEmanuele né all’imputato medesimo. Di tale correzione non veniva dato atto nésulla copia della sentenza rilasciata alla difesa né tramite avviso di deposito onotifica dell’ordinanza di correzione.2.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo.Con detto motivo deduce la violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e)cod.proc.pen. in relazione agli artt. 533 e 129 cod.proc.pen. nonché in relazionealla corretta quantificazione della pena.Si assume che la Corte d’appello non ha fornito alcuna motivazione in ordine allamancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen. in relazione ai capi E) ed H)dell’imputazione. Si censura altresì la quantificazione della pena comeconcordata laddove non viene indicata la corretta riduzione della penapecuniaria, come riportata sia in sentenza che nell’ordinanza di correzione.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perDonzelli [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sullaprima questione e rettificare la pena pecuniaria ex art. 619, comma 2,cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1. Esaminando il ricorso per [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo émanifestamente infondato.Ed invero la Corte d’appello, pur prendendo atto che l’imputato DonzelliEmanuele ha rinunciato ai motivi assolutori e che tale circostanza ha giustificatola disapplicazione della recidiva, ha puntualmente esplicitato che la mancataapplicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massimaestensione é motivata dalla gravità del fatto e dal quantitativo di sostanzastupefacente, trattandosi di giudizio tipicamente di merito che, ove logicamentemotivato, come nella specie, si sottrae al sindacato di legittimità.1.2. Il secondo motivo é inammissibile per carenza di interesse.Ed invero il ricorrente non ha neanche allegato quale sia stato il pregiudizio aldiritto di difesa che gli sarebbe derivato dalla mancata comunicazione dellaordinanza di correzione dell’errore materiale riguardante la pena irrogata allacoimputata [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] é del pari inammissibile.Quanto al primo profilo, va rilevato che in tema di concordato in appello, èammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiestaed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibilile doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizionidi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quellaprevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).2.2. Parimenti inammissibile é l’ulteriore profilo afferente alla determinazionedella pena pecuniaria.Pur trattandosi di mero errore materiale rispetto a quanto indicato nel corpodella sentenza, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento maggioritariosecondo cui il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflittacon la sentenza impugnata è esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo casoin cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc.pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevedela competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima nonsia dichiarata inammissibile (In motivazione, la Corte ha precisato che non èammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie oquantità della pena risultata errata, motivo non riconducibile alle previsioni di cuiall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, Rv. 285067 – 01).3. In conclusione i ricorsi per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiaratoinammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 17 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]
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