CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 39751/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 14 aprile 2021 il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], liquidatrice della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Giudice 'per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 15 febbraio 2021 di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta della somma di C 128.000, sui beni della società, e per equivalente dei beni degli indagati. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus dei reati ex art. 2 d.lgs. 74/2000, commessi dagli indagati in concorso tra loro nel 2016 e nel 2017, data di presentazione delle denunce dei redditi, per essersi avvalsi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli indagati. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione degli artt. 18 d.lgs. 74/2000, 8, 27 e 125 cod. proc. pen. con riferimento al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata con il riesame. La competenza per territorio sarebbe del Tribunale di Prato, per essere la sede effettiva della società in Calenzano, come dimostrato dalla documentazione citata nel ricorso. Il Tribunale del riesame, che avrebbe fatto riferimento al mero domicilio fiscale, non avrebbe correttamente applicato l'art. 18, comma 2, d.lgs. 74/2000 come interpretato dalla giurisprudenza (cfr. Sez. 3 27606/2020; 20504/2014). 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, anche per la motivazione assente ed apodittica, sulla ritenuta sussistenza del fumus del reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000; il vizio di violazione di legge riguarderebbe in particolare la nozione e la ritenuta sussistenza di operazioni economiche soggettivamente inesistenti. Il Tribunale non avrebbe valutato i motivi di riesame e la documentazione prodotta dalla difesa, in violazione dei principi della giurisprudenza sul punto, sulla sussistenza della consapevolezza della frode e si sarebbe limitato a riproporre le argomentazioni del decreto genetico. Nel motivo si ricostruiscono poi i rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA]. in rapporto al volume di affari della società; si riportano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; si sottolinea che solo parte delle fatture e della documentazione (indicata nel ricorso) sarebbe stata valutata; documentazione che, in particolare, smentirebbe la sussistenza del concorso di persone nel reato di [OSCURATO:PERSONA], non denunciato dall'Amministrazione finanziaria, tenuto conto altresì che la Baroncelli era consigliere di amministrazione con poteri di firma dal 30 aprile 2015 al 31 dicembre 2018, ed in tale veste gestì la società e sottoscrisse le dichiarazioni fiscali. Le operazioni sarebbero avvenute in condizioni di normalità ed a prezzi di mercato, come indicato nella relazione tecnica prodotta al Tribunale del riesame, mediante pagamento con strumenti tracciabili. Non sarebbe stata data risposta al motivo di riesame sull'assenza di vantaggi economici e fiscali (pag. 13 e ss. del ricorso). Il Tribunale del riesame non avrebbe valutato la documentazione prodotta che dimostrerebbe che i rapporti commerciali non furono trattenuti direttamente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] s.a. (pag. 14 e ss.). La società non avrebbe potuto accertare che le società interposte non avessero presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni 2015 e 2016, in assenza di poteri ispettivi. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'omessa motivazione sul motivo di riesame con cui si era eccepito che i beni sottoposti a sequestro ammontavano ad € 270.000 rispetto al profitto determinato in euro 128.000, in violazione dei principi in tema di proporzionalità ed adeguatezza e dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000. Si deduce altresìl'omessa risposta i motivi di riesame relativi all'illegittimità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente in assenza dell'accertamento delle condizioni che rendano impossibile procedere al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, in assenza del vincolo di pertinenzialità, ad entrambi gli indagati, nonostante residuasse da sequestrare solo una parte del profitto. Si contesta, infine, l'esecuzione del sequestro anche su conti correnti cointestati (pag. 25 e ss.) o su beni acquisiti legittimamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto l'ordinanza presenti profili di mancanza di motivazione sui motivi di riesame sulla sussistenza del fumus,commissi delicti e sulla violazione del principio di proporzionalità, è assorbente la fondatezza del primo motivo di ricorso. 1.1. Il Tribunale del riesame non ha concretamente esaminato l'eccezione difensiva che si fondava, mediante il richiamo alla giurisprudenza, sulla questione della effettività della sede. Il Tribunale del riesame ha dato rilievo solo al domicilio fiscale della società e non ha applicato il principio della giurisprudenza per cui, in tema di reati tributari, la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardanti le imposte relative alle persone giuridiche, si determina con riferimento al luogo in 3 91/ cui queste ultime hanno il domicilio fiscale - che, di regola, coincide con quello della sede legale - ma che, qualora questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente (Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014, Cederna, Rv. 259783 - 01; nello stesso senso Sez. 3, n. 27606 del 14/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280275). 1.2. Tenuto conto del contenuto dell'eccezione, per come formulata nei motivi di riesame, compito del Tribunale era di verificare, come sostenuto dalla difesa mediante i motivi e la produzione documentale, se la sede legale, aperta presso lo studio del commercialista, fosse solo fittizha, dando in tal caso prevalenza al criterio della effettività. 1.3. Come affermato dalla sentenza Cederna, dalla relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. 74/2000% risulta che l'art. 18, comma 2, detta «disposizioni specifiche, intese a risolvere in via normativa i problemi connessi all'individuazione del giudice competente in ordine a determinate ipotesi di reato (...). Relativamente ai delitti in materia di dichiarazione, tali problemi si connettono al nuovo sistema di trasmissione dei dati in via telematica attraverso soggetti abilitati: sistema che, ove si abbia riguardo al luogo dal quale la trasmissione parte, consentirebbe, in pratica, all'autore dell'illecito di "scegliersi" il giudice competente con il semplice accorgimento di incaricare della trasmissione stessa un soggetto abilitato che operi nel luogo ritenuto più conveniente; mentre, ove si abbia riguardo al luogo in cui í dati confluiscono, porterebbe all'inaccettabile risultato di concentrare la competenza per tutti i reati presso il Tribunale dì Roma, stante la gestione centralizzata del materiale informatico. A fronte di ciò, si è dunque stabilito che i reati in questione debbano considerarsi consumati nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, salva l'applicabilità del criterio suppletivo del luogo dell'accertamento laddove detto domicilio risulti ubicato all'estero». Sulla base di ciò - con riferimento ai delitti previsti nel capo I, e cioè i delitti in dichiarazione - il reato si considera consumato nel luogo in cui il soggetto ha domicilio fiscale/che costituisce il criterio principale attributivo della competenza per territorio. Secondo la sentenza Cederna, non sussistono sostanziali diversità tra le esigenze dell'ordinamento penale e quelle dell'ordinamento tributario; il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 3, stabilisce, per le persone giuridiche, che il domicilio fiscale è quello del luogo ove si trova la sede legale o, in mancanza, quella amministrativa. Net caso in cui anche questa manchi Il domicilio è nel comune ove vi è una sede secondaria o una stabile organizzazione ovvero, infine, ove viene svolta l'attività prevalente. La sede, tuttavia, è il luogo in cui l'ente ha il centro principale della sua attività e tale luogo - indicato nell'atto costitutivo, nello statuto e riportato nel registro delle imprese - può essere diverso da quello in cui convenzionalmente è stata stabilita la sede legale, per cui in tal caso rimane solo il dato formale della indicazione «legale» della sede ma questa è, secondo il principio di effettività, altrove. Afferma sempre la sentenza Cederna che il principio di effettività, che non è smentito dalla disciplina tributaria, è pienamente recepito dal diritto civile (settore dell'ordinamento a sua vota richiamato dal diritto tributario) e processuale civile, dove per sede (effettiva) si intende il luogo cive hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (Cass. civ. Sez. 5, n. 2869 del 07/02/2013, Rv. 625688), tant'è che il principio - per il quale, in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima - ha valenza generale, e, pertanto, rileva anche ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio (Cass. civ. Sez. 6 - 3, n. 1813 del 28/01/2014, Rv. 629818). Si rimanda alla motivazione della sentenza Cederna quanto ai riferimenti al TUIR ed al diritto comunitario. 2. L'accoglimento del primo motivo, restando assorbiti i successivi, determina l'annullamento r.ciEiFTÈnd dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Firenze per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale d