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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 31951/2022

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rato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10172/2019 del ruolo generale, proposto DA V OLTRI T ERMINAL E UROPA S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Genova, al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, amministratore delegato, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dalla prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale ([OSCURATO:PERSONA] 57H67 H501 M) e dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77A24 H501 P), con studio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 11. - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1227/2/2018 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 21 settembre 2018, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 13 luglio 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con l’avviso di accertamento n.

GE215949/2014, notificato alla suindicata ricorrente in data 27 ottobre 2014, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Genova - riclassificava la categoria catastale “E/1” proposta dalla contribuente con proceduradocfa, in relazione alle aeree demaniali scoperte, detenute dalla società in concessione, funzionali alla movimentazione delle merci nel terminal portuale di [OSCURATO:PERSONA] (in catasto fabbricato di Genova, al folio 12, p.lla 1240, sub. 2), attribuendo a tali beni la categoria “D/8”;

2. la Commissione tributaria provinciale di Genova accoglieva, con la sentenza n. 311/20/2016, il ricorso proposto dalla contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la pronuncia impugnata, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia, premettendo in punto di fatto che sulla menzionata area insistevano dodici gru, nonché l’apparato tecnico necessario allo svolgimento dell’attività di movimentazione merci, così ritenendo che ivi si fosse «realizzato un unico ed inscindibile plesso, composto dalle aree demaniali, strumentalmente preordinato alla pratica commerciale disimpegnata dalla società concessionaria» e che le citate «aree scoperte, lungi dall’aver autonoma destinazione, assolvono alla medesima funzione commerciale dei fabbricati: sono anch’esse necessarie per l’esercizio dell’attività di movimentazione merci» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);

2.1. sulla base di tale premessa, il Giudice regionale, richiamando gli artt. 2 del decreto ministeriale 28/1998 (sulla rilevanza ai fini del classamento della “potenzialità reddituale”) e 5 del R.D.L. n. 652/1939 (che si riferisce alla “attitudine a produrre reddito”) e 40 d.P.R. n. 1149/1949 (che estende la funzione reddituale ad ogni parte dell’immobile) e la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non possono essere classificati nella categoria “E” e, quindi, essere ritenuti esenti dal pagamento dell’ICI, gli immobili destinati ad uso commerciale, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, concludeva nel senso che «le aree cd.

“scoperte” risultano indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale, reputandole idonee a «costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); 4.avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 20/25/27 marzo 2019, formulando i seguenti due motivi d’impugnazione e depositando successivamente, in data 1° luglio 2022, memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.;

5. l’Agenzia delle Entrate notificava controricorso in data 30 aprile 2019, concludendo per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] : 6.con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, denunciando, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in ragione del giudicato formatosi tra le parti sul classamento della predetta area nella categoria “E/1”, in forza della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 381 del 1° aprile 2015, invocata dalla società nel corso del giudizio di secondo grado; 6.1.con la nota di cui all’art. 380 - bis.

1. c.p.c. la società ricorrente ha eccepito la sussistenza di un ulteriore giudicato, sopravvenuto al ricorso per cassazione, derivante dalla sentenza n. 865/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Genova (la quale, in relazione all’accertamento Imu per l’anno di imposta 2012, aveva ricondotto i cespiti in oggetto nella categoria catastale E/,1), a seguito dell’estinzione del relativo giudizio di appello proposto anche dall’Agenzia delle Entrate, giusta sentenza n. 356/2021 della Commissione tributaria regionale della Liguria;

7. con il secondo motivo di ricorso l’istante ha lamentato, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 40, del decreto legge n. 262/2006, 2 del decreto ministeriale 28/1998, 5 del R.D.L. n. 652/1939 ed 8 e 40 d.P.R. n. 1149/1949, assumendo che la riconosciuta (dal Giudice regionale) assenza di autonoma destinazione della citata area, siccome funzionale e necessaria all’esercizio commerciale di movimentazione merci, avrebbe dovuto comportare la pacifica iscrivibilità dei beni nel gruppo catastale “E”, tenuto conto che l’art. 8 del d.P.R. 1142/1979 include in detta categoria le stazioni per i servizi di trasposto marittimo di servizio (tra cui rientrano le aree portuali, come precisato dalla circolare 4/T dell’Agenzia del Territorio del 13 aprile 2007), non potendo quindi negarsi l’attribuzione della categoria “E”, «in nome della generica commercialità dell’attività svolta da V.T.E. » (v. pagina n. 28 del ricorso), una volta che era stata esclusa la funzione autonoma delle aree scoperte operative rispetto alla destinazione funzionale dell’intero complesso alla movimentazione delle merci di cui fanno parte, come pure ribadito dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 3/DF del 10 agosto 2009 e chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 2004/2019, ampiamente riprodotta nel ricorso;

7.1. la difesa della ricorrente aggiungeva che la pacifica «inscindibilità funzionale delle aree scoperte di cuiè causa rispetto al Terminal dei servizi portuali ed il loro non asservimento a destinazioni (commerciali, industriali, ufficio privato etc.) autonome e distinte da q uelle ascrivibili al bene principale non ne legittimava il riconoscimento dell’iscrivibilità in una categoria catastale diversa da quella legislativamente propria dell’unità principale (ovvero la categoria E/1)» (v. pagina n. 31 del ricorso), richiamando sul punto la pronuncia di questa Corte n. 20026/2015, la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - [OSCURATO:PERSONA] dei Porti - n. 394/2010 (secondo cui l’area demaniale è esente da Ici, ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. h, d.lgs. 504/1992, qualora faccia parte di un compendio destinato al traffico marittimo ed alle operazioni strettamente necessarie alle attività portuali), nonché l’art. 1, co. 578/581, della legge n. 205/2017 (legge Bilancio per l’anno 2018), a mente del quale dal 1° gennaio 2020 le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale costituiscono immobili a destinazione particolare da censire nella categoria E, anche se affidati in concessione ai privati; OSSERVA

8. Il ricorso non può essere accolto.

Queste le ragioni.

9. Deve riconoscersi che effettivamente la Commissione regionale ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente nel corso del giudizio di secondo grado con riferimento alla sentenza n. 381/1/2015 della Commissione tributaria regionale della Liguria, nei termini riepilogati (ai fini del rispetto del requisito di autosufficienza del motivo) alle pagine nn. 14 e 15 del ricorso.

Nondimeno, risultando il motivo di appello coinvolgere anche la dedotta violazione del giudicato, da ricondurre al paradigma di cui all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., deve osservarsi che l’eccezione non ha fondamento.

La difesa della società sostiene che il giudicato risulterebbe dalla circostanza che l’Agenzia delle Entrate non ha impugnato la citata sentenza, la quale aveva stabilito per le medesime aree scoperte la categoria E/1, tanto che – aggiunge la ricorrente - la « visura catastale dà conto dell’intervenuto passaggio in giudicato della richiamata sentenza resa nel giudizio catastale in relazione al classamento delle aree scoperte»(così a pagina n. 31 del ricorso).

Senonchè, detta sentenza non può considerarsi passata in giudicato nei confronti dell’amministrazione e non può, in ogni caso, costituire giudicato sulla questione oggetto del contendere.

Sotto il primo profilo, va infatti posto in rilievo che la predetta pronuncia, resa in un giudizio in cui era stato impugnato l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno di imposta 2007 (contestandosi la categoria catastale attribuita), è stata impugnata dal Comune di Genova ed il relativo giudizio per cassazione n. 18425/2015non risulta definito, avendo questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 24326/2019 disposto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art.331 c.p.c. nei confrontidell’ Agenzia delle Entrate alla quale il ricorso per cassazione non era stato notificato, il che ha, in ogni caso ed anche a voler prescindere dalle difese ivi svolte dal Comune, rimesso in gioco l’Ufficio nell’esercizio delle sue facoltà, tra cui quelladi notificare, alla luce del disposto dell’art. 371, co. 2, c.p.c., ricorso incidentale tardivo avverso la sentenza impugnata in merito all’attribuzione catastale.

Sotto altra, più generale, prospettiva ed in relazione all'eccezione di giudicato esterno sostanziale, va ricordato che «la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici -per soggetti, causa petendi e petitum -ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche, v.

Cass. n. 20029/11; n.5727/18; n.26457/17, n.14303/17; n.20257/15; 21395/17)» (così Cass. n. 11331/2022).

Ebbene, nel caso in esame deve escludersi la sussistenza di una preclusione diretta ed anche un’efficacia espansiva esterna nel presente giudizio del giudicato panprocessuale invocato dalla ricorrente in sede di appello, ove si consideri che la stessa difesa della contribuente ha invocato il giudicato derivante dalla menzionata sentenza m. 381/1/2015 sul rilievo che detta pronuncia aveva risolto «la questione giuridica del corretto classamento delle aree scoperte portuali di cui è causa, … nel senso della classificabilità delle stesse aree nella categoria catastale E/1», per cui «su tali basi non poteva pertanto essere oggetto di autonoma valutazione nella presente controversia» (così a pagina n. 14 del ricorso).

In effetti, la Commissione tributaria regionale della Liguria nella menzionata pronuncia aveva basato la decisione, risolvendo la predetta questione giuridico-interpretativa dell’attribuzione della categoria catastale e, quindi, il conseguenziale tema, anch’esso strettamente giuridico, concernente l’applicazione, ai fini del pagamento dell’ICI, dell’esenzione di cui all’art. 7, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 504/1992 ad aree demaniali facenti parte di un compendio destinato al traffico marittimo e/o ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali.

Stando così le cose, la suindicata decisione non può comportare alcun vincolo da giudicato, giacchè l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice è consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale e, come tale, non può impedire o limitare l’attività esegetica esercitata da altro giudice.

Deve, in proposito, richiamarsi «il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis" (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale. (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n.15215/2021, in motiv.)», con la conseguenza che l’interpretazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia non limita il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di interpretare la norma applicabile al caso controverso, per cui le relative statuizioni «non sono … suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass.

I sez. 29.4.1976 n 1531; id. sez. lav. 23.12.2003 n. 19679; id.

III sez. 20.10.2010

11. 216561; Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723)» (così Cass. n. 11331/2022 citata). 9.1.Con la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. la società ha invocato l’ulteriore giudicato asseritamente derivante dalla sentenza n. 895/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Genova, che pure aveva ricondotto, in sede di accertamento IMU per l’anno 2012, i cespiti in questione alla categoria catastale “E/1”.

Il passaggio in giudicato della pronuncia è stato desunto dal fatto che nelle more del relativo giudizio di appello la società presentava, relativamente alla parte di contenzioso intercorrente con il Comune, istanza di definizione della lite, ai sensi dell’art. 6, co. 16, del decreto legge n. 119/2018, che veniva accolta, ottenendo la contribuente lo stralcio della lite relativa all’IMU, mentre l’Agenzia delle Entrate (anch’essa parte del giudizio di appello) non si attivava per riassumere il giudizio sospeso, per cui con sentenza n. 356/2021 la Commissione tributaria regionale della Liguria pronunciava l’estinzione del giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 985/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Genova.

Senonchè, anche tale eccezione non ha pregio.

La sentenza n. 895/2018 non può infatti integrare alcun giudicato sull’accertamento in oggetto, risultando dirimente osservare che detta pronuncia ha avuto ad oggetto l’annullamento dell’avviso di accertamento ICI per non aver ricevuto la [OSCURATO:PERSONA] la notifica dell’atto rettificativo della rendita catastale a seguito di procedura docfa proposta (non dalla società ricorrente, ma) dall’[OSCURATO:PERSONA] concedente (che aveva, peraltro, chiesto la variazione di categoria catastale da “E/1” a “D/8”), citando sul punto il principio affermato da questa Corte con la pronuncia n. 807/2018, secondo cui «l’intestatario della partita catastale è anche il concessionario che, pertanto, aveva diritto alla notifica dell’atto attributivo della rendita, in quanto è rimasto estraneo alla procedura docfa»(così nella sentenza impugnata).

Quindi, nessuna statuizione di merito è stata resa sulla categoria catastale oggetto di causa, sicchè, a monte (e senza dover ripetere quanto sopra illustrato circa i limiti del giudicato), nessun giudicato può essere sul punto utilmente invocato.

10. Anche il secondo motivo di censura non merita di essere accolto.

Deve, in primo luogo, darsi conto che questa Corte ha già avuto modo di affermare in altro giudizio che coinvolgeva le medesime parti (oltre al Comune di Genova) il principio secondo cui: «In tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell'imposta in quanto non classificabili in categoria E, le aree c.d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presuppostodell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito" (Cass. n. 10031 e 10032 del 2017).

Dalla piana lettura delle sentenze impugnate si evince che le aree c.d.

"scoperte" risultano indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale, con la conseguenza che alle stesse non può essere applicata alcuna esenzione perché produttrici di reddito.

A tale riguardo va ricordato che: "In tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/S, E/6, ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ed ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 4 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare" (Cass. n. 20026 del 2015).

Ne consegue che le aree "scoperte" di un terminal portuale, destinate all'esercizio di un’attività imprenditoriale, come nella specie, e produttive di reddito, costituiscono unità immobiliari imponibili ai fini ICI» (così Cass. n. 24326/2019).

Questo ordine di idee, volto a ricondurre i beni in questione (area portuale destinata a movimentazione merci) alla categoria “D” (in luogo di quella proposta “E”), è stato ribadito dalla Corte con plurime pronunce che hanno fatto leva sul criterio della sussistenza di caratteristiche tipologiche-funzionali del bene e la destinazione dello stesso all’uso commerciale o industriale.

Si segnala, tra le tante ivi citate, la pronuncia n. 14931/2022 secondo cui: - « in tema di classamento delle unità immobiliari rientranti nel gruppo E, la Corte ha rilevato che le stesse sono indicate in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residuale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» della destinazione dell'unità immobiliare, e non menziona affatto il requisito dell'interesse generale sotteso all'attività svolta; v.

Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde, ex plurimis, Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442)»; -« ai sensi del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286, ….

«Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale »; - «sussiste «una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741)»; -«con più specifico riferimento ad unità immobiliari ricadenti in area portuale, la Corte ha avuto modo di statuire che sono classificabili nella categoria "E" di cui all'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006 (conv. in I. n. 286 del 2006) quelle «aventi caratteristiche tipologico funzionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anche se presentino autonomia funzionale e reddituale riveniente dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura, a nulla valendo, in senso contrario, l'art. 1, comma 578, della

I. n. 205 del 2017,secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (anche se affidati in concessione a privati), trattandosi di disposizione espressamente valevole solo per il futuro (dal 10 gennaio 2020; così Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657); -ed anche in relazione alla disciplina di favore posta, in tema di ICI, dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, c. 1, lett. b), la Corte ha rimarcato che, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità (così Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; v. altresì, ex plurimis, Cass., 17 settembre 2019, n. 23067; Cass., 12 aprile 2019, n. 10287; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536)» (così, come detto, Cass. n. 14931/2022) ; Allo stesso modo, la pronuncia di questa Corte n. 35883/2021 ha confermato che: - «… le aree portuali (anche demaniali) sono classificabili nella categoria "E" di cui all'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006 (conv. in I. n. 286 del 2006) se aventi caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anche se presentino autonomia funzionale e reddituale riveniente dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura, a nulla valendo, in senso contrario, l'art. 1, comma 578, della

I. n. 205 del 2017, secondo cui lebanchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (anche se affidati in concessione a privati), trattandosi di disposizione espressamente valevole solo per il futuro (dal 1° gennaio 2020) (Cass. n. 34657 del 2019); - «in tema di ICI, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili indetta categoria se in concreto destinate a tali finalità …»; - «In particolare, questa Corte, con riferimento alla questione dei presupposti di attribuzione della categoria catastale E alle aree portuali demaniali, coperte e scoperte, attribuite in regime di concessione ad operatori commerciali specializzati, e da questi ultimi adibite ad attività e servizi a vario titolo riconducibili al trasporto marittimo, ha ritenuto che, ai fini del classamento di un immobile in categoria E, come previsto dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. in L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologiche funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, concludendo che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità (Cass. n. 10674 del 2019)» (così, come anticipato, Cass. n. 35883/2021).

Detti principi risultano poi, ancora una volta, ribaditi dalla pronuncia di questa Corte n. 27084/2022 secondo cui: «In materia si è formato un indirizzo interpretativo consolidato (v. tra altre Cass. n. 34664/2019 e Cass. n. 10674/19) i cui principi sono … così fissati: "(...) ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità"; la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.) che presentano una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da rendersi sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di libero scambio; l'art. 2 comma 40

I. 262/2006 conferma "a contrario" questa osservazione, stabilendo che tra le "unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale", ilche instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro; la rilevanza che la legge attribuisce al tipo di destinazione d'uso dell'immobile vale anche in ambito portuale, in relazione al quale non può parimenti risultare dirimente il criterio della mera localizzazione in area adibita a servizio pubblico (stazione o terminal), dovendosi invece fare applicazione del diverso criterio di funzione o attività, così da escludersi la categoria in questione in presenza di autonomia funzionale e reddituale rinveniente dall'impiego dell'area per scopi imprenditoriali di natura commerciale, industriale, d'ufficio privato e simili; la (pacifica) natura di pubblico interesse dell'attività di trasporto e di stazione marittima non può, neppur essa, ritenersi dirimente nell'assegnazione della categoria in questione, dal momento che non è escluso che il relativo servizio sia in concreto esercitato secondo modalità economiche e remunerative tipiche dell'impresa commerciale.

Solo per effetto dell'art.1 co.578, della

I. 205/17 (norma contenuta nella legge previsionale 2018, e fatta oggetto di istruzioni applicative con Circolare AE n.16/E del 2 luglio 2019) le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali (in base all'autorizzazione rilasciata dall'autorità portuale) alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali "costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati".

Come è stato sottolineato (Cass 34664/2019 cit) "si tratta di disposizione espressamente valevole (a conferma della legittimità del diverso regime precedentemente operante) solo per il futuro e, segnatamente, a far data dal 1^ gennaio 2020; così come solo da questa stessa data prendono effetto le procedure eventualmente intraprese dagli interessati per ottenere l'aggiornamento e la revisione di rendita delle diverse categorie catastali precedentemente attribuite ai beni in questione (co.579^)"»(così la citata Cass. n. 27084/2022).

10.1. Ebbene, la Commissione tributaria regionale si è uniformata ai predetti principi, ritenendo che le «aree scoperte, lungi dall’aver autonoma destinazione, assolvono alle medesima funzione commerciale dei fabbricati: sono anch’esse necessarie per l’esercizio dell’attività di movimentazione merci» e che «le aree cd.

“scoperte” risultano indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale, reputandole idonee a «costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito»(così nella sentenza impugnata priva di numerazione).

Va solo aggiunto sul punto, a fronte del motivo di ricorso, che tale soluzione non è in contrasto con il rilievo pure contenuto nella sentenza impugnata circa la sussistenza di un plesso unico ed inscindibile strumentalmente preordinato alla pratica commerciale, ove si tenga conto che l’area oggetto di controversia è stata considerata nella valutazione del giudice di merito propedeutica all’uso commerciale ed avente autonomia funzionale e reddituale in ragione del suo concreto impiego per gli scopi imprenditoriali.

Né può soccorrere alle aspettative della ricorrente il richiamo all’ordinanza n. 2004/2019 di questa Corte, che ha confermato la decisione della Commissione regionale, la quale aveva riconosciuto corretta l’attribuzione della categoria “E” ad un capannone impiegato esclusivamente per il deposito di cellulosa destinata all'imbarco ed allo sbarco in un'area portuale oggetto di concessione, perchè reputato privo della summenzionata autonomia, ritenendo la Corte (con la citata pronuncia) che non possono essere sottoposte ad Ici quelle aree prive di autonomia funzionale e svolgenti un ruolo sussidiario, pure sotto il profilo reddituale, rispetto ad un’attività commerciale cui semplicemente accedono.

Nella fattispecie in rassegna, infatti, il Giudice regionale, con valutazione di merito non sindacabile nella sede che occupa, ha, invece, ritenuto l’area scoperta essere coessenziale (e non sussidiaria) all’esercizio dell’attività commerciale, il che, sulla base della più recente giurisprudenza citata, conduce alla soluzione adottata nella sentenza impugnata, la quale si pone in linea con l’illustrato, consolidato, orientamento della Corte.

11. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, quindi, respinto.

12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo.

13. Va, infine, dato conto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

P .

Q .

M . la Corte rigetta il ricorso e condanna Vo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10172/2019 del ruolo generale, proposto DA V OLTRI T ERMINAL E UROPA S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Genova, al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, amministratore delegato, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dalla prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale ([OSCURATO:PERSONA] 57H67 H501 M) e dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77A24 H501 P), con studio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 11. - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1227/2/2018 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 21 settembre 2018, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 13 luglio 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con l’avviso di accertamento n. GE215949/2014, notificato alla suindicata ricorrente in data 27 ottobre 2014, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Genova - riclassificava la categoria catastale “E/1” proposta dalla contribuente con proceduradocfa, in relazione alle aeree demaniali scoperte, detenute dalla società in concessione, funzionali alla movimentazione delle merci nel terminal portuale di [OSCURATO:PERSONA] (in catasto fabbricato di Genova, al folio 12, p.lla 1240, sub. 2), attribuendo a tali beni la categoria “D/8”; 2. la Commissione tributaria provinciale di Genova accoglieva, con la sentenza n. 311/20/2016, il ricorso proposto dalla contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la pronuncia impugnata, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia, premettendo in punto di fatto che sulla menzionata area insistevano dodici gru, nonché l’apparato tecnico necessario allo svolgimento dell’attività di movimentazione merci, così ritenendo che ivi si fosse «realizzato un unico ed inscindibile plesso, composto dalle aree demaniali, strumentalmente preordinato alla pratica commerciale disimpegnata dalla società concessionaria» e che le citate «aree scoperte, lungi dall’aver autonoma destinazione, assolvono alla medesima funzione commerciale dei fabbricati: sono anch’esse necessarie per l’esercizio dell’attività di movimentazione merci» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); 2.1. sulla base di tale premessa, il Giudice regionale, richiamando gli artt. 2 del decreto ministeriale 28/1998 (sulla rilevanza ai fini del classamento della “potenzialità reddituale”) e 5 del R.D.L. n. 652/1939 (che si riferisce alla “attitudine a produrre reddito”) e 40 d.P.R. n. 1149/1949 (che estende la funzione reddituale ad ogni parte dell’immobile) e la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non possono essere classificati nella categoria “E” e, quindi, essere ritenuti esenti dal pagamento dell’ICI, gli immobili destinati ad uso commerciale, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, concludeva nel senso che «le aree cd. “scoperte” risultano indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale, reputandole idonee a «costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); 4.avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 20/25/27 marzo 2019, formulando i seguenti due motivi d’impugnazione e depositando successivamente, in data 1° luglio 2022, memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.; 5. l’Agenzia delle Entrate notificava controricorso in data 30 aprile 2019, concludendo per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] : 6.con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, denunciando, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in ragione del giudicato formatosi tra le parti sul classamento della predetta area nella categoria “E/1”, in forza della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 381 del 1° aprile 2015, invocata dalla società nel corso del giudizio di secondo grado; 6.1.con la nota di cui all’art. 380 - bis. 1. c.p.c. la società ricorrente ha eccepito la sussistenza di un ulteriore giudicato, sopravvenuto al ricorso per cassazione, derivante dalla sentenza n. 865/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Genova (la quale, in relazione all’accertamento Imu per l’anno di imposta 2012, aveva ricondotto i cespiti in oggetto nella categoria catastale E/,1), a seguito dell’estinzione del relativo giudizio di appello proposto anche dall’Agenzia delle Entrate, giusta sentenza n. 356/2021 della Commissione tributaria regionale della Liguria; 7. con il secondo motivo di ricorso l’istante ha lamentato, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 40, del decreto legge n. 262/2006, 2 del decreto ministeriale 28/1998, 5 del R.D.L. n. 652/1939 ed 8 e 40 d.P.R. n. 1149/1949, assumendo che la riconosciuta (dal Giudice regionale) assenza di autonoma destinazione della citata area, siccome funzionale e necessaria all’esercizio commerciale di movimentazione merci, avrebbe dovuto comportare la pacifica iscrivibilità dei beni nel gruppo catastale “E”, tenuto conto che l’art. 8 del d.P.R. 1142/1979 include in detta categoria le stazioni per i servizi di trasposto marittimo di servizio (tra cui rientrano le aree portuali, come precisato dalla circolare 4/T dell’Agenzia del Territorio del 13 aprile 2007), non potendo quindi negarsi l’attribuzione della categoria “E”, «in nome della generica commercialità dell’attività svolta da V.T.E. » (v. pagina n. 28 del ricorso), una volta che era stata esclusa la funzione autonoma delle aree scoperte operative rispetto alla destinazione funzionale dell’intero complesso alla movimentazione delle merci di cui fanno parte, come pure ribadito dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 3/DF del 10 agosto 2009 e chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 2004/2019, ampiamente riprodotta nel ricorso; 7.1. la difesa della ricorrente aggiungeva che la pacifica «inscindibilità funzionale delle aree scoperte di cuiè causa rispetto al Terminal dei servizi portuali ed il loro non asservimento a destinazioni (commerciali, industriali, ufficio privato etc.) autonome e distinte da q uelle ascrivibili al bene principale non ne legittimava il riconoscimento dell’iscrivibilità in una categoria catastale diversa da quella legislativamente propria dell’unità principale (ovvero la categoria E/1)» (v. pagina n. 31 del ricorso), richiamando sul punto la pronuncia di questa Corte n. 20026/2015, la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - [OSCURATO:PERSONA] dei Porti - n. 394/2010 (secondo cui l’area demaniale è esente da Ici, ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. h, d.lgs. 504/1992, qualora faccia parte di un compendio destinato al traffico marittimo ed alle operazioni strettamente necessarie alle attività portuali), nonché l’art. 1, co. 578/581, della legge n. 205/2017 (legge Bilancio per l’anno 2018), a mente del quale dal 1° gennaio 2020 le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale costituiscono immobili a destinazione particolare da censire nella categoria E, anche se affidati in concessione ai privati; OSSERVA 8. Il ricorso non può essere accolto. Queste le ragioni. 9. Deve riconoscersi che effettivamente la Commissione regionale ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente nel corso del giudizio di secondo grado con riferimento alla sentenza n. 381/1/2015 della Commissione tributaria regionale della Liguria, nei termini riepilogati (ai fini del rispetto del requisito di autosufficienza del motivo) alle pagine nn. 14 e 15 del ricorso. Nondimeno, risultando il motivo di appello coinvolgere anche la dedotta violazione del giudicato, da ricondurre al paradigma di cui all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., deve osservarsi che l’eccezione non ha fondamento. La difesa della società sostiene che il giudicato risulterebbe dalla circostanza che l’Agenzia delle Entrate non ha impugnato la citata sentenza, la quale aveva stabilito per le medesime aree scoperte la categoria E/1, tanto che – aggiunge la ricorrente - la « visura catastale dà conto dell’intervenuto passaggio in giudicato della richiamata sentenza resa nel giudizio catastale in relazione al classamento delle aree scoperte»(così a pagina n. 31 del ricorso). Senonchè, detta sentenza non può considerarsi passata in giudicato nei confronti dell’amministrazione e non può, in ogni caso, costituire giudicato sulla questione oggetto del contendere. Sotto il primo profilo, va infatti posto in rilievo che la predetta pronuncia, resa in un giudizio in cui era stato impugnato l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno di imposta 2007 (contestandosi la categoria catastale attribuita), è stata impugnata dal Comune di Genova ed il relativo giudizio per cassazione n. 18425/2015non risulta definito, avendo questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 24326/2019 disposto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art.331 c.p.c. nei confrontidell’ Agenzia delle Entrate alla quale il ricorso per cassazione non era stato notificato, il che ha, in ogni caso ed anche a voler prescindere dalle difese ivi svolte dal Comune, rimesso in gioco l’Ufficio nell’esercizio delle sue facoltà, tra cui quelladi notificare, alla luce del disposto dell’art. 371, co. 2, c.p.c., ricorso incidentale tardivo avverso la sentenza impugnata in merito all’attribuzione catastale. Sotto altra, più generale, prospettiva ed in relazione all'eccezione di giudicato esterno sostanziale, va ricordato che «la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici -per soggetti, causa petendi e petitum -ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche, v. Cass. n. 20029/11; n.5727/18; n.26457/17, n.14303/17; n.20257/15; 21395/17)» (così Cass. n. 11331/2022). Ebbene, nel caso in esame deve escludersi la sussistenza di una preclusione diretta ed anche un’efficacia espansiva esterna nel presente giudizio del giudicato panprocessuale invocato dalla ricorrente in sede di appello, ove si consideri che la stessa difesa della contribuente ha invocato il giudicato derivante dalla menzionata sentenza m. 381/1/2015 sul rilievo che detta pronuncia aveva risolto «la questione giuridica del corretto classamento delle aree scoperte portuali di cui è causa, … nel senso della classificabilità delle stesse aree nella categoria catastale E/1», per cui «su tali basi non poteva pertanto essere oggetto di autonoma valutazione nella presente controversia» (così a pagina n. 14 del ricorso). In effetti, la Commissione tributaria regionale della Liguria nella menzionata pronuncia aveva basato la decisione, risolvendo la predetta questione giuridico-interpretativa dell’attribuzione della categoria catastale e, quindi, il conseguenziale tema, anch’esso strettamente giuridico, concernente l’applicazione, ai fini del pagamento dell’ICI, dell’esenzione di cui all’art. 7, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 504/1992 ad aree demaniali facenti parte di un compendio destinato al traffico marittimo e/o ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali. Stando così le cose, la suindicata decisione non può comportare alcun vincolo da giudicato, giacchè l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice è consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale e, come tale, non può impedire o limitare l’attività esegetica esercitata da altro giudice. Deve, in proposito, richiamarsi «il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis" (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale. (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n.15215/2021, in motiv.)», con la conseguenza che l’interpretazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia non limita il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di interpretare la norma applicabile al caso controverso, per cui le relative statuizioni «non sono … suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass. I sez. 29.4.1976 n 1531; id. sez. lav. 23.12.2003 n. 19679; id. III sez. 20.10.2010 11. 216561; Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723)» (così Cass. n. 11331/2022 citata). 9.1.Con la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. la società ha invocato l’ulteriore giudicato asseritamente derivante dalla sentenza n. 895/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Genova, che pure aveva ricondotto, in sede di accertamento IMU per l’anno 2012, i cespiti in questione alla categoria catastale “E/1”. Il passaggio in giudicato della pronuncia è stato desunto dal fatto che nelle more del relativo giudizio di appello la società presentava, relativamente alla parte di contenzioso intercorrente con il Comune, istanza di definizione della lite, ai sensi dell’art. 6, co. 16, del decreto legge n. 119/2018, che veniva accolta, ottenendo la contribuente lo stralcio della lite relativa all’IMU, mentre l’Agenzia delle Entrate (anch’essa parte del giudizio di appello) non si attivava per riassumere il giudizio sospeso, per cui con sentenza n. 356/2021 la Commissione tributaria regionale della Liguria pronunciava l’estinzione del giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 985/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Genova. Senonchè, anche tale eccezione non ha pregio. La sentenza n. 895/2018 non può infatti integrare alcun giudicato sull’accertamento in oggetto, risultando dirimente osservare che detta pronuncia ha avuto ad oggetto l’annullamento dell’avviso di accertamento ICI per non aver ricevuto la [OSCURATO:PERSONA] la notifica dell’atto rettificativo della rendita catastale a seguito di procedura docfa proposta (non dalla società ricorrente, ma) dall’[OSCURATO:PERSONA] concedente (che aveva, peraltro, chiesto la variazione di categoria catastale da “E/1” a “D/8”), citando sul punto il principio affermato da questa Corte con la pronuncia n. 807/2018, secondo cui «l’intestatario della partita catastale è anche il concessionario che, pertanto, aveva diritto alla notifica dell’atto attributivo della rendita, in quanto è rimasto estraneo alla procedura docfa»(così nella sentenza impugnata). Quindi, nessuna statuizione di merito è stata resa sulla categoria catastale oggetto di causa, sicchè, a monte (e senza dover ripetere quanto sopra illustrato circa i limiti del giudicato), nessun giudicato può essere sul punto utilmente invocato. 10. Anche il secondo motivo di censura non merita di essere accolto. Deve, in primo luogo, darsi conto che questa Corte ha già avuto modo di affermare in altro giudizio che coinvolgeva le medesime parti (oltre al Comune di Genova) il principio secondo cui: «In tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell'imposta in quanto non classificabili in categoria E, le aree c.d. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presuppostodell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito" (Cass. n. 10031 e 10032 del 2017). Dalla piana lettura delle sentenze impugnate si evince che le aree c.d. "scoperte" risultano indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale, con la conseguenza che alle stesse non può essere applicata alcuna esenzione perché produttrici di reddito. A tale riguardo va ricordato che: "In tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/S, E/6, ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ed ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 4 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare" (Cass. n. 20026 del 2015). Ne consegue che le aree "scoperte" di un terminal portuale, destinate all'esercizio di un’attività imprenditoriale, come nella specie, e produttive di reddito, costituiscono unità immobiliari imponibili ai fini ICI» (così Cass. n. 24326/2019). Questo ordine di idee, volto a ricondurre i beni in questione (area portuale destinata a movimentazione merci) alla categoria “D” (in luogo di quella proposta “E”), è stato ribadito dalla Corte con plurime pronunce che hanno fatto leva sul criterio della sussistenza di caratteristiche tipologiche-funzionali del bene e la destinazione dello stesso all’uso commerciale o industriale. Si segnala, tra le tante ivi citate, la pronuncia n. 14931/2022 secondo cui: - « in tema di classamento delle unità immobiliari rientranti nel gruppo E, la Corte ha rilevato che le stesse sono indicate in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residuale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» della destinazione dell'unità immobiliare, e non menziona affatto il requisito dell'interesse generale sotteso all'attività svolta; v. Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde, ex plurimis, Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442)»; -« ai sensi del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286, …. «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale »; - «sussiste «una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741)»; -«con più specifico riferimento ad unità immobiliari ricadenti in area portuale, la Corte ha avuto modo di statuire che sono classificabili nella categoria "E" di cui all'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006 (conv. in I. n. 286 del 2006) quelle «aventi caratteristiche tipologico funzionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anche se presentino autonomia funzionale e reddituale riveniente dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura, a nulla valendo, in senso contrario, l'art. 1, comma 578, della I. n. 205 del 2017,secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (anche se affidati in concessione a privati), trattandosi di disposizione espressamente valevole solo per il futuro (dal 10 gennaio 2020; così Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657); -ed anche in relazione alla disciplina di favore posta, in tema di ICI, dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, c. 1, lett. b), la Corte ha rimarcato che, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità (così Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; v. altresì, ex plurimis, Cass., 17 settembre 2019, n. 23067; Cass., 12 aprile 2019, n. 10287; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536)» (così, come detto, Cass. n. 14931/2022) ; Allo stesso modo, la pronuncia di questa Corte n. 35883/2021 ha confermato che: - «… le aree portuali (anche demaniali) sono classificabili nella categoria "E" di cui all'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006 (conv. in I. n. 286 del 2006) se aventi caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anche se presentino autonomia funzionale e reddituale riveniente dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura, a nulla valendo, in senso contrario, l'art. 1, comma 578, della I. n. 205 del 2017, secondo cui lebanchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (anche se affidati in concessione a privati), trattandosi di disposizione espressamente valevole solo per il futuro (dal 1° gennaio 2020) (Cass. n. 34657 del 2019); - «in tema di ICI, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili indetta categoria se in concreto destinate a tali finalità …»; - «In particolare, questa Corte, con riferimento alla questione dei presupposti di attribuzione della categoria catastale E alle aree portuali demaniali, coperte e scoperte, attribuite in regime di concessione ad operatori commerciali specializzati, e da questi ultimi adibite ad attività e servizi a vario titolo riconducibili al trasporto marittimo, ha ritenuto che, ai fini del classamento di un immobile in categoria E, come previsto dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. in L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologiche funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, concludendo che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità (Cass. n. 10674 del 2019)» (così, come anticipato, Cass. n. 35883/2021). Detti principi risultano poi, ancora una volta, ribaditi dalla pronuncia di questa Corte n. 27084/2022 secondo cui: «In materia si è formato un indirizzo interpretativo consolidato (v. tra altre Cass. n. 34664/2019 e Cass. n. 10674/19) i cui principi sono … così fissati: "(...) ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità"; la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.) che presentano una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da rendersi sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di libero scambio; l'art. 2 comma 40 I. 262/2006 conferma "a contrario" questa osservazione, stabilendo che tra le "unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale", ilche instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro; la rilevanza che la legge attribuisce al tipo di destinazione d'uso dell'immobile vale anche in ambito portuale, in relazione al quale non può parimenti risultare dirimente il criterio della mera localizzazione in area adibita a servizio pubblico (stazione o terminal), dovendosi invece fare applicazione del diverso criterio di funzione o attività, così da escludersi la categoria in questione in presenza di autonomia funzionale e reddituale rinveniente dall'impiego dell'area per scopi imprenditoriali di natura commerciale, industriale, d'ufficio privato e simili; la (pacifica) natura di pubblico interesse dell'attività di trasporto e di stazione marittima non può, neppur essa, ritenersi dirimente nell'assegnazione della categoria in questione, dal momento che non è escluso che il relativo servizio sia in concreto esercitato secondo modalità economiche e remunerative tipiche dell'impresa commerciale. Solo per effetto dell'art.1 co.578, della I. 205/17 (norma contenuta nella legge previsionale 2018, e fatta oggetto di istruzioni applicative con Circolare AE n.16/E del 2 luglio 2019) le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali (in base all'autorizzazione rilasciata dall'autorità portuale) alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali "costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati". Come è stato sottolineato (Cass 34664/2019 cit) "si tratta di disposizione espressamente valevole (a conferma della legittimità del diverso regime precedentemente operante) solo per il futuro e, segnatamente, a far data dal 1^ gennaio 2020; così come solo da questa stessa data prendono effetto le procedure eventualmente intraprese dagli interessati per ottenere l'aggiornamento e la revisione di rendita delle diverse categorie catastali precedentemente attribuite ai beni in questione (co.579^)"»(così la citata Cass. n. 27084/2022). 10.1. Ebbene, la Commissione tributaria regionale si è uniformata ai predetti principi, ritenendo che le «aree scoperte, lungi dall’aver autonoma destinazione, assolvono alle medesima funzione commerciale dei fabbricati: sono anch’esse necessarie per l’esercizio dell’attività di movimentazione merci» e che «le aree cd. “scoperte” risultano indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale, reputandole idonee a «costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito»(così nella sentenza impugnata priva di numerazione). Va solo aggiunto sul punto, a fronte del motivo di ricorso, che tale soluzione non è in contrasto con il rilievo pure contenuto nella sentenza impugnata circa la sussistenza di un plesso unico ed inscindibile strumentalmente preordinato alla pratica commerciale, ove si tenga conto che l’area oggetto di controversia è stata considerata nella valutazione del giudice di merito propedeutica all’uso commerciale ed avente autonomia funzionale e reddituale in ragione del suo concreto impiego per gli scopi imprenditoriali. Né può soccorrere alle aspettative della ricorrente il richiamo all’ordinanza n. 2004/2019 di questa Corte, che ha confermato la decisione della Commissione regionale, la quale aveva riconosciuto corretta l’attribuzione della categoria “E” ad un capannone impiegato esclusivamente per il deposito di cellulosa destinata all'imbarco ed allo sbarco in un'area portuale oggetto di concessione, perchè reputato privo della summenzionata autonomia, ritenendo la Corte (con la citata pronuncia) che non possono essere sottoposte ad Ici quelle aree prive di autonomia funzionale e svolgenti un ruolo sussidiario, pure sotto il profilo reddituale, rispetto ad un’attività commerciale cui semplicemente accedono. Nella fattispecie in rassegna, infatti, il Giudice regionale, con valutazione di merito non sindacabile nella sede che occupa, ha, invece, ritenuto l’area scoperta essere coessenziale (e non sussidiaria) all’esercizio dell’attività commerciale, il che, sulla base della più recente giurisprudenza citata, conduce alla soluzione adottata nella sentenza impugnata, la quale si pone in linea con l’illustrato, consolidato, orientamento della Corte. 11. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, quindi, respinto. 12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo. 13. Va, infine, dato conto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso. P . Q . M . la Corte rigetta il ricorso e condanna Vo
Sentenza Cassazione n. 31951/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris