CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20984/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
curaspeciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 5 - n. 769/2019, depositata il 19 giugno2019;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del20 maggio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 32764/2019Numero sezionale 4297/2026Numero di raccolta generale 20984/2026Data pubblicazione 20/06/20261. L’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Imperianotificava, in data 17 ottobre 1990, a [OSCURATO:PERSONA] avviso diaccertamento n. 5631000587, con il quale veniva rideterminatoil reddito del contribuente in lire 700.800.000, ai fini IRPEF edILOR; venivano quindi rideterminate le imposte dovute, edirrogata la sanzione pecuniaria per infedele dichiarazione,determinandola nella misura massima di lire 1.006.896.000.2. Avverso tale atto il Novaro proponeva ricorso dinanzi allaCommissione Tributaria di primo grado di Imperia la quale, consentenza n. 549/1991 dell’8 maggio 1991, in parzialeaccoglimento del ricorso determinava un maggior reddito perlire 642.000.000, riducendo altresì al minimo le sanzionipecuniarie.3. Interposto gravame sia dal contribuente che dall’Ufficio, laCommissione Tributaria di secondo grado di Imperia, consentenza n. 38/1992, pronunciata il 24 febbraio 1992, edepositata in segreteria il 23 maggio 1992, rigettava l’appellodell’Ufficio ed accoglieva l’appello del contribuente, annullandol’atto impugnato.4. Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva ricorso allaCommissione Tributaria Centrale; quest’ultima, sezione diGenova, con sentenza n. 133, depositata il 26 febbraio 2010,rigettava il ricorso dell’ente impositore.5. Avverso la decisione della C.T.C. l’Agenzia delle Entrate (cheaveva assorbito le competenze degli Uffici distrettuali)proponeva ricorso dinanzi a questa Corte la quale, conordinanza n. 12281, depositata il 18 maggio 2018, inaccoglimento del terzo motivo proposto, cassava la sentenzaimpugnata, rinviando alla C.T.R. della Liguria per nuovogiudizio.R.G. N. 32764/2019 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 32764/2019Numero sezionale 4297/2026Numero di raccolta generale 20984/2026Data pubblicazione 20/06/20266. Riassunto il giudizio da parte del contribuente, laCommissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n.769/2019, pronunciata il 7 maggio 2019, e depositata insegreteria il 19 giugno 2019, confermava la legittimitàdell’accertamento del maggior reddito per lire 642.000.000,riducendo al minimo edittale le relative sanzioni pecuniarie, econdannando il contribuente alla rifusione delle spese digiudizio.7. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi (ricorsonotificato il 31 ottobre 2019).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.8. Con decreto presidenziale del 17 febbraio 2026 è statafissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 20 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma2, e 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEDeve essere dichiarata l’estinzione del giudizio perintervenuta cessazione della materia del contendere, in quantola sentenza impugnata è stata oggetto di revocazione da partedella stessa C.T.R. Liguria con sentenza n. 197/201, depositatail 12 marzo 2021.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione (n. 25656/2021 R.G.), poi dichiarato estinto condecreto presidenziale del 6 maggio 2024, avendo il contribuenteaderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 ess., della legge n. 197 del 2022.Pertanto, anche nel presente giudizio, identico essendo ilprovvedimento impugnato (avviso di accertamento n.R.G. N. 32764/2019 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 32764/2019Numero sezionale 4297/2026Numero di raccolta generale 20984/2026Data pubblicazione 20/06/20265631000587 notificato il 17 ottobre 1990 dall’Ufficio distrettualedelle imposte dirette di Imperia per [OSCURATO:PERSONA] 1984), come sievince anche dalla sentenza impugnata, si è altresì determinatala cessazione della materia del contendere ai sensi della citatalegge.Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, 20 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 32764/2019 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]