CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 31003/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27229-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; 4830 - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studiò] 2dred-1-*--a- vocat.0 [OSCURATO:PERSONA] -1-g(BJTAe,(0 ASockpylz; LEGALE 'S -[OSCURATO:PERSONA]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1453/2015 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 13/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia ha giudicato illegittimi i due identici avvisi di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], previa qualificazione, operata ai sensi dell'art.20 del d.P.R. 131/86, come cessione di ramo di azienda, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] AG, della sequenza negoziale così strutturata: atto di costituzione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], della srl [OSCURATO:PERSONA] con capitale di 20.000,00 euro, in data 21 novembre 2007; atto, deliberato dalla srl [OSCURATO:PERSONA], in data 13 dicembre 2007, di aumento di capitale, da 20.000,00 a 100.000,00 euro, con sovrapprezzo di €39.420.000,00; atto, registrato ai sensi dell'art.4, lett.a) n.3 della tariffa, parte prima allegata al d.P.R.131/1986, in data 4 gennaio 2008, di sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del S.S.C. [OSCURATO:PERSONA] mediante conferimento di ramo di azienda per un valore di €39.500.000,00; contratto di cessione della partecipazione detenuta nella s.r.1., da S.S.C. [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] AG; 2.1a sentenza impugnata fa perno sull'affermazione per cui l'art.20 del d.P.R. 131/1986 non consentiva all'ufficio di considerare i vari atti come "un unicum negoziale" e pertanto "E' assolutamente illegittimo l'operato dell'ufficio che, in mancanza di specifica norma di legge, come quella dell'abuso del diritto, pretenda di interpretare unitariamente, attraverso la configurazione di un'unica presunta causa negoziale, quelli che sono, in realtà, distinti atti giuridici, assoggettati, nel sistema dell'imposta di registro, che è "un'imposta d'atto", a distinta ed autonoma imposizione"; 3.11Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sul motivo che essa sia fondata su "violazione o falsa applicazione dell'art.20 del d.P.R. 131 del 1986 e dell'art.53 Cost."; 4. le società [OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso, illustrato con memoria; considerato che: 1. il ricorso è infondato. Gli avvisi di liquidazione di cui trattasi sono stati adottati ai sensi della versione originaria dell'art.20 del d.P.R. 131/86, secondo cui :"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". Il testo della norma è stato modificato dall'art.1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.205, in modo che esso prevede: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi". L'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ha stabilito che l'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 158/2020, ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe". [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n.39 in riferimento a questioni "prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità", sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza 13 novembre 2019. Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate, in riferimento all'art.3 Cost., dalla medesima commissione tributaria e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, sollevate dallo stesso giudice a quo, in riferimento agli artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n.39 in riferimento a questioni "prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità", sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza 13 novembre 2019. Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate, in riferimento all'art.3 Cost., dalla medesima commissione tributaria e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, sollevate dallo stesso giudice a quo, in riferimento agli artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost. In ragione di quanto precede, a seguito della legge di interpretazione autentica, l'imposta di registro, "marcatamente un'imposta "d'atto" (punto 5.2.2. del "Considerato in diritto"della citata sentenza 158/2020), deve essere applicata in riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto. Ciò posto, l'affermazione cardine della sentenza impugnata non può essere messa in alcun modo in discussione; 3. il ricorso va rigettato; 4. le spese devono essere compensate atteso che la normativa interpretativa di riferimento è intervenuta solo nel corso del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese(