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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 1985

Cassazione n. 11249/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1985 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo di censura già esaminata e motivatamente disattesa in sentenza; considerato, infatti, che correttamente la Corte di appello .ha ritenuto giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi valutabili, in linea con l'orientamento di questa Corte secondo il quale il mancato riconoscimento di dette circostanze può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640 ove si afferma che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente ( -condanna dellOcorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il/ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1985 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo di censura già esaminata e motivatamente disattesa in sentenza; considerato, infatti, che correttamente la Corte di appello .ha ritenuto giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi valutabili, in linea con l'orientamento di questa Corte secondo il quale il mancato riconoscimento di dette circostanze può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640 ove si afferma che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente ( -condanna dellOcorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il/ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il co
Sentenza Cassazione n. 11249/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris