CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33598/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la dichiarazione di responsabilità, sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli argomentativi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); in particolare, con riguardo alla prima doglianza, si veda pagina 7 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come l'incontro avvenuto all'interno dell'edificio tra gli agenti operanti e l'imputato dovesse ritenersi non già meramente occasionale ma sintomatico della partecipazione effettiva di quest'ultimo alla condotta di occupazione dell'appartamento, all'interno del quale veniva riscontrata la presenza della moglie; inoltre, con riferimento al secondo motivo, si veda ancora pagina 7 della sentenza impugnata, ove si rileva il rinvenimento all'interno dell'edificio di diversi strumenti evidentemente utilizzati in detta circostanza per scardinare la porta di ingresso dell'abitazione occupata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2