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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 29414/2022

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la seguente ORDINANZk sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo confermativa di quella del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e all'art. 62-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono ,31 sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso dì specie, l'impianto giustificativo (p. 4 della sentenza impugnata) in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZk sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo confermativa di quella del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono ,31 sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso dì specie, l'impianto giustificativo (p. 4 della sentenza impugnata) in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29414/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris