Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:121
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
24 settembre 2009
Causa F‑37/05
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Concorso interno all’istituzione – Requisiti per l’ammissione – Agenti ausiliari – Rigetto di una candidatura»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, sostanzialmente, l’annullamento
della decisione della commissione giudicatrice del «concorso interno di passaggio dalla categoria C alla B», COM/PB/04, indetto
ai fini della costituzione di un elenco di riserva di assistenti aggiunti, di assistenti di segreteria aggiunti e di assistenti
tecnici aggiunti, di grado B 4/B 5, del 19 luglio 2004, che conferma, previo riesame, la decisione del 22 giugno 2004 con
cui si negava la sua ammissione alle prove del concorso controverso.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Decisione adottata previo riesame di una decisione anteriore
(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1)
2.
Funzionari – Assunzione – Concorso – Concorsi interni – Presupposti e modalità di organizzazione
(Statuto dei funzionari, artt. 27 e 29, n. 1; Regime applicabile agli altri agenti, art. 12, n. 1)
3.
Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Funzionario e agente temporaneo – Agente ausiliario – Criterio distintivo
(Statuto dei funzionari, artt. 5, 6, 27, primo comma, e 32; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 3, 8, 9 e 12, n. 1)
4.
Funzionari – Assunzione – Concorso interno all’istituzione – Partecipazione estesa agli agenti ausiliari – Obbligo – Insussistenza
1.
Qualora un candidato la cui domanda di ammissione ad un concorso comunitario sia stata respinta chieda il riesame di tale
decisione sulla base di una precisa disposizione che vincola l’amministrazione, è la decisione adottata dalla commissione
giudicatrice, previo riesame, che costituisce l’atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’art. 90, n. 2, o, se del caso,
dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, sia nella sua versione in vigore prima del 1° maggio 2004 sia nella sua versione in vigore
dopo tale data. È altresì questa decisione, adottata previo riesame, che fa decorrere i termini di reclamo e di ricorso, senza
che occorra verificare se, in una situazione del genere, la detta decisione possa eventualmente essere considerata come un
atto meramente confermativo.
(v. punto 28)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 7 giugno 2005, causa T‑375/02, Cavallaro/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑673, punto 58);
31 gennaio 2006, causa T‑293/03, Giulietti/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑5 e II‑A‑2‑19, punti 27 e 28), e 13 dicembre
2006, causa T‑173/05, Heus/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑329 e II‑A‑2‑1695, punto 19)
2.
Al fine di rispettare lo scopo assegnato dall’art. 27 dello Statuto ad ogni procedura di assunzione, vale a dire «assicurare
all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità», è necessario
assumere i funzionari su una base il più possibile ampia. Pertanto, l’espressione «concorso interno all’istituzione» riguarda,
in linea di massima, tutte le persone che si trovano al servizio di quest’ultima, a qualunque titolo. Tuttavia, lo Statuto
attribuisce un ampio potere discrezionale alle istituzioni per determinare i criteri di capacità richiesti dai posti da coprire
e per determinare, in funzione di tali criteri e, più in generale, nell’interesse del servizio, i presupposti e le modalità
di organizzazione di un concorso. L’esercizio di questo potere discrezionale dev’essere tuttavia compatibile in particolare
con le disposizioni imperative dell’art. 27, primo comma, e dell’art. 29, n. 1, dello Statuto e, di conseguenza, deve sempre
essere esercitato in funzione delle esigenze connesse con i posti da coprire e, più in generale, nell’interesse del servizio.
Pertanto, il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi alla questione se l’autorità interessata si sia tenuta entro
limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea. Tale sindacato non
implica che quest’ultimo sostituisca la propria valutazione a quella dell’istituzione.
Un’istituzione non fa uso del suo potere discrezionale in maniera erronea esigendo la qualità di funzionario o di agente temporaneo,
ad esclusione di quella di agente ausiliario, come requisito di ammissione ad un concorso interno essenzialmente destinato
al passaggio dalla categoria C alla categoria B. Infatti, i funzionari e gli agenti temporanei, contrariamente agli agenti
ausiliari, devono dar prova delle più alte qualità di competenza, di rendimento e di integrità al momento della loro assunzione
iniziale, conformemente all’art. 27, primo comma, dello Statuto e all’art. 12, n. 1, del Regime applicabile agli altri agenti.
L’esclusione degli agenti ausiliari non implica una violazione del principio di parità di trattamento, in quanto la situazione
giuridica di questi ultimi non è analoga a quella degli agenti temporanei e dei funzionari a causa delle differenze esistenti
tra lo status amministrativo, i requisiti di assunzione e le condizioni di assunzione rispettivi di queste due categorie.
Infatti, si configura una violazione del principio di parità di trattamento solo qualora due categorie di persone le cui situazioni
di fatto e di diritto non presentano alcuna differenza sostanziale si vedano applicare un trattamento diverso o qualora situazioni
diverse siano trattate in maniera identica, a meno che trattamenti siffatti non siano obiettivamente giustificati.
(v. punti 54-58, 60, 64, 66, 71, 72 e 76)
Riferimento:
Corte: 31 marzo 1965, causa 16/64, Rauch/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 174), e 9 ottobre 2008, causa C‑16/07 P, Chetcuti/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑7469, punti 40‑50 e 77)
Tribunale di primo grado: 8 novembre 1990, causa T‑56/89, Bataille e a./Parlamento (Racc. pag. II‑597, punto 42); 5 febbraio
1997, causa T‑207/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑31, punto 66); 21 novembre 2000, causa T‑214/99,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑1169, punto 53); 15 novembre 2001, causa T‑142/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. PI pagg. I‑A‑219 e II‑1011, punto 52); 23 gennaio 2003, causa T‑53/00, Angioli/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e
II‑73, punto 50); 15 febbraio 2005, causa T‑256/01, Pyres/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑99, punto 36), e 8 novembre
2006, causa T‑357/04, Chetcuti/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑255 e II‑A‑2‑1323, punti 48‑51, 53, 56 e 62)
3.
Risulta dalle disposizioni dello Statuto e del Regime applicabile agli altri agenti che esistono differenze tra lo status
amministrativo, i requisiti di assunzione e le condizioni di assunzione degli agenti ausiliari e quelli dei funzionari e degli
agenti temporanei. Da tali differenze risulta che gli agenti ausiliari non sono assunti al fine di espletare una funzione
permanente presso le istituzioni comunitarie. Al contrario, la caratteristica che distingue il contratto di agente ausiliario
è la precarietà della sua assunzione nel tempo, dato che tale contratto può essere utilizzato solo per garantire una sostituzione
momentanea o per effettuare compiti amministrativi che presentano carattere passeggero o rispondenti ad un’esigenza urgente
o non nettamente definiti. Gli agenti ausiliari costituiscono quindi una categoria distinta di agenti che risponde ad esigenze
distinte delle istituzioni che li impiegano.
(v. punti 58 e 74)
Riferimento:
Corte: Chetcuti/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42
4.
Anche se l’autorità che ha il potere di nomina gode della facoltà di ammettere la partecipazione degli agenti ausiliari ad
un concorso interno all’istituzione, non per questo essa è tenuta a rendere accessibile ogni concorso interno a tutte le persone
che si trovano alle sue dipendenze. Un obbligo del genere pregiudicherebbe l’ampio potere discrezionale riconosciuto alle
istituzioni comunitarie nell’organizzazione dei loro servizi e, in particolare, nella determinazione, nell’interesse del servizio,
dei presupposti e delle modalità di concorso.
(v. punti 55 e 68)
Riferimento:
Corte: Rauch/[OSCURATO:PERSONA], cit.; Chetcuti/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 71‑74, 76 e 77
Tribunale di primo grado: Bataille e a./Parlamento, cit., punto 42; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 66; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 52; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 51; Pyres/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 36, e Chetcuti/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 49