CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 10943/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27626/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 325/2020depositata il 03/02/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.325/2020 pubblicata il 3 - 2 - 2020 la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] , cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’appello perché non era stata fornita la prova della notificazione della citazione al Ministero. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motiv o , nei confronti del Ministero dell'Interno, che è rimasto intimato. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 4.Il ricorrente censura la statuizione di inammissibilità dell’appello deducendo che la citazione era stata notificata il 18-1-2019, come da documento che allega al ricorso, dando atto di non averlo prodotto nel giudizio d’appello. Rileva che la regolarità della suddetta notifica determina la rimessione in termini, essendo tempestivo l’appello proposto. Quanto alla domanda di protezione umanitaria, evidenzia il ricorrente la gravità della situazione clinica in cui egli versa, come da documentazione che produce. 5.Il ricorso è inammissibile. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (tra le tante, Cass.S.U. 32415/2021). Nella specie, il ricorrente si limita ad impugnare la sentenza di appello, in punto inammissibilità del gravame per difetto di notifica, senza nessun’altra indicazione, e senza indicare alcun vizio specifico della sentenza impugnata. Va aggiunto che è inammissibile la produzione in questa sede della relata di notifica dell’atto di appello e della documentazione medica, poiché la produzione di nuovi documenti è consentita in sede di legittimità solo nelle tassative ipotesi previste dall’art.372 cod. proc. civ.. 6. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante la mancatacostituzione del Ministero. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r.115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma,