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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 17174/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11173/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1455/2021 depositata il24/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e altri convenivano la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, esponendo di aver frequentato un corso di specializzazione medica post laurea, a decorrere da anni accademici successivi al 1991, e di aver ricevuto la borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257: chiedevano il riconoscimento, per differenza, dei medesimi emolumenti complessivamente stabiliti dall’art. 39 del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, essendovi stata tardiva applicazione dell’“acquis communautaire” e in particolare della direttiva n. 16 del 1993; al contempo domandavano in ogni caso la corresponsione dell’indicizzazione e della rideterminazione triennale, stante la sopravvenuta inadeguatezza delle somme stabilite in origine, e comunque il complessivo danno, anche per mancata applicazione dei benefici di carriera oltre che contributivi e previdenziali; si costituivano le amministrazioni, chiedendo il rigetto della pretesa; il Tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 348-bis, cod. proc. civ.; i giudici di merito negavano potesse costituire parametro dell’adeguata remunerazione, imposta dalla normativa unionale, il maggior trattamento economico spettante dall’anno accademico 2006-2007 in ragione del d.lgs. n. 368 del 1999, secondo quanto infine stabilito, temporalmente, dall’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli originari attori articolando due motivi; resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione delle direttive nn. 362 e 362 del 1975, n. 76 del 1982, n. 16 del 1993, n. 36 del 2005, degli artt. 5, 189 del Trattato CEE, 10, Cost., 1, 10, 11, 12, preleggi, 6, d.lgs. n. 257 del 1991, 11, legge n. 370 del 1999, da 37 a 41, 45, 46, dl.gs. n. 368 del 1999, 8, d.lgs. n. 517 del 1999, 1, legge n. 266 del 2005, perché la Corte di appello avrebbe errato negando l’attribuzione dei maggiori importi spettanti ai medici specializzandi iscritti dal 2006, dei benefici di carriera, dei benefici contributivi, e comunque dell’indicizzazione all’inflazione e della rideterminazione triennale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione delle medesime norme richiamate con la prima censura, nonché degli artt. 3, comma 36, legge n. 537 del 1993, 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, 22, legge n. 488 del 1999, 36, legge n. 289 del 2002, 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciare la richiesta spettanza non solo dell’indicizzazione e della rideterminazione triennale, ma anche, sempre per differenza, del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal CCNL del SSN; Considerato che i motivi formulati, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.; questa Corte ha chiarito che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perché la direttiva n. 16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (cfr., ad esempio, già Cass., 14/03/2018, n. 6355, con motivazione ampiamente ricostruttiva; conf.

Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 29/05/2018, n. 13445, Cass., 24/05/2019, n. 14168, Cass., 27/10/2022, n. 31875, con richiamo di diffusa giurisprudenza); la decisione impugnata è conforme a questa impostazione; va quindi ribadito che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione -direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato- è avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 - che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua- e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999; quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 16 del 1993 - che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 362 e n. 363 del 1975, con le relative successive modificazioni- ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali; tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai ampiamente consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili pure l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., nel tempo, Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670; conf.

Cass., n. 4449 del 2018, cit., e succ. conf.); ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 -le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico- sono applicabili, come anticipato, solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007; il trattamento retributivo spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007; per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006-2007 è stato espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico; la direttiva n. 16 del 1993, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha pertanto registrato un carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione; la previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive del 1975 e nella n. 76 del 1982 (le cui disposizioni la direttiva del 1993 si limita appunto a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi debbono pertanto ritenersi già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257 del 1991; l’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti, si ripete, immutati dopo la direttiva del 1993, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che«nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass. 26/05/2001 n. 11565)» (Cass., 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria); il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi, e come tale non lesiva del principio ex art. 3 Cost. o dei principi unionali (Cass. n. 4449 del 2018, cit.); l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991; non vi è pertanto spazio per rinvii pregiudiziali; quanto esposto rende ragione del perché, come implicitamente statuito anche dalla Corte territoriale, non è applicabile, ai soggetti in parola, neppure lo “status” previdenziale connesso al regime retributivo configurato dal d.lgs. n. 369 del 1999 (art. 41); in questo quadro è stato chiarito che l’importo delle borse di studio in parola non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass., n. 4449 del 2018, cit., Cass., 20/05/2019, n. 13572, Cass., 18/10/2022, n. 30507); tale giurisprudenza è stata confermata, anche dopo la rimessione alla pubblica udienza pronunciata dalla Prima Sezione di questa Corte con ordinanza interlocutoria 20/04/2022 n. 12664, con la sentenza 13/12/2022, n. 36427, della medesima Sezione (cfr. altresì Cass., 11/05/2022, n. 15014, pag. 10, sulla esclusione del rinvio pregiudiziale); quanto ai pretesi danni ulteriori è evidente che, come pure in tal caso deve ritenersi implicitamente statuito dalla Corte territoriale, in assenza di allegazioni e prove specifiche non sono ipotizzabili maggiori danni che superino la complessiva remunerazione satisfattiva ricostruita; dalla “aestimatio” legislativa complessiva deriva cioè un’obbligazione costituente debito di valuta la quale (contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari della Commissione riguardo, peraltro, alle liquidazioni per i corsi anteriori al 1991: cfr. Cass., 21/12/2021, n. 41076), contempla (anch’essa) la risarcibilità del maggior danno qualora provato, oltre che la decorrenza degli interessi legali, alle condizioni previste dall’art. 1224 cod. civ., senza che ciò sposti, logicamente, le conclusioni inerenti alla distinta indicizzazione di cui si è discusso; le spese di lite seguono la soccombenza, con disposizione in solido poiché la condanna di più parti soccombenti al pagamento solidale delle spese può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria; ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (cfr., ad esempio, Cass., 19/01/2022, n. 1650, Cass., 02/04/2019, n. 9063) stante la costante contraria e ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte deve statuirsi condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata nella misura liquidata in dispositivo, anch’essa in solido a mente del combinato degli artt. 96, terzo comma, e 97, primo comma., cod. proc. civ., il tutto in favore dell’amministrazione controricorrente; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 18.000,00, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Condanna altresì i ricorrenti in solido al pagamento, a titolo di responsabilità processuale aggravata, della somma di euro 9.000,00 in favore di parte controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11173/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1455/2021 depositata il24/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e altri convenivano la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, esponendo di aver frequentato un corso di specializzazione medica post laurea, a decorrere da anni accademici successivi al 1991, e di aver ricevuto la borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257: chiedevano il riconoscimento, per differenza, dei medesimi emolumenti complessivamente stabiliti dall’art. 39 del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, essendovi stata tardiva applicazione dell’“acquis communautaire” e in particolare della direttiva n. 16 del 1993; al contempo domandavano in ogni caso la corresponsione dell’indicizzazione e della rideterminazione triennale, stante la sopravvenuta inadeguatezza delle somme stabilite in origine, e comunque il complessivo danno, anche per mancata applicazione dei benefici di carriera oltre che contributivi e previdenziali; si costituivano le amministrazioni, chiedendo il rigetto della pretesa; il Tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 348-bis, cod. proc. civ.; i giudici di merito negavano potesse costituire parametro dell’adeguata remunerazione, imposta dalla normativa unionale, il maggior trattamento economico spettante dall’anno accademico 2006-2007 in ragione del d.lgs. n. 368 del 1999, secondo quanto infine stabilito, temporalmente, dall’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli originari attori articolando due motivi; resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione delle direttive nn. 362 e 362 del 1975, n. 76 del 1982, n. 16 del 1993, n. 36 del 2005, degli artt. 5, 189 del Trattato CEE, 10, Cost., 1, 10, 11, 12, preleggi, 6, d.lgs. n. 257 del 1991, 11, legge n. 370 del 1999, da 37 a 41, 45, 46, dl.gs. n. 368 del 1999, 8, d.lgs. n. 517 del 1999, 1, legge n. 266 del 2005, perché la Corte di appello avrebbe errato negando l’attribuzione dei maggiori importi spettanti ai medici specializzandi iscritti dal 2006, dei benefici di carriera, dei benefici contributivi, e comunque dell’indicizzazione all’inflazione e della rideterminazione triennale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione delle medesime norme richiamate con la prima censura, nonché degli artt. 3, comma 36, legge n. 537 del 1993, 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, 22, legge n. 488 del 1999, 36, legge n. 289 del 2002, 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciare la richiesta spettanza non solo dell’indicizzazione e della rideterminazione triennale, ma anche, sempre per differenza, del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal CCNL del SSN; Considerato che i motivi formulati, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.; questa Corte ha chiarito che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perché la direttiva n. 16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (cfr., ad esempio, già Cass., 14/03/2018, n. 6355, con motivazione ampiamente ricostruttiva; conf. Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 29/05/2018, n. 13445, Cass., 24/05/2019, n. 14168, Cass., 27/10/2022, n. 31875, con richiamo di diffusa giurisprudenza); la decisione impugnata è conforme a questa impostazione; va quindi ribadito che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione -direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato- è avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 - che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua- e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999; quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 16 del 1993 - che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 362 e n. 363 del 1975, con le relative successive modificazioni- ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali; tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai ampiamente consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili pure l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., nel tempo, Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670; conf. Cass., n. 4449 del 2018, cit., e succ. conf.); ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 -le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico- sono applicabili, come anticipato, solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007; il trattamento retributivo spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007; per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006-2007 è stato espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico; la direttiva n. 16 del 1993, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha pertanto registrato un carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione; la previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive del 1975 e nella n. 76 del 1982 (le cui disposizioni la direttiva del 1993 si limita appunto a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi debbono pertanto ritenersi già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257 del 1991; l’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti, si ripete, immutati dopo la direttiva del 1993, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che«nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass. 26/05/2001 n. 11565)» (Cass., 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria); il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi, e come tale non lesiva del principio ex art. 3 Cost. o dei principi unionali (Cass. n. 4449 del 2018, cit.); l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991; non vi è pertanto spazio per rinvii pregiudiziali; quanto esposto rende ragione del perché, come implicitamente statuito anche dalla Corte territoriale, non è applicabile, ai soggetti in parola, neppure lo “status” previdenziale connesso al regime retributivo configurato dal d.lgs. n. 369 del 1999 (art. 41); in questo quadro è stato chiarito che l’importo delle borse di studio in parola non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass., n. 4449 del 2018, cit., Cass., 20/05/2019, n. 13572, Cass., 18/10/2022, n. 30507); tale giurisprudenza è stata confermata, anche dopo la rimessione alla pubblica udienza pronunciata dalla Prima Sezione di questa Corte con ordinanza interlocutoria 20/04/2022 n. 12664, con la sentenza 13/12/2022, n. 36427, della medesima Sezione (cfr. altresì Cass., 11/05/2022, n. 15014, pag. 10, sulla esclusione del rinvio pregiudiziale); quanto ai pretesi danni ulteriori è evidente che, come pure in tal caso deve ritenersi implicitamente statuito dalla Corte territoriale, in assenza di allegazioni e prove specifiche non sono ipotizzabili maggiori danni che superino la complessiva remunerazione satisfattiva ricostruita; dalla “aestimatio” legislativa complessiva deriva cioè un’obbligazione costituente debito di valuta la quale (contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari della Commissione riguardo, peraltro, alle liquidazioni per i corsi anteriori al 1991: cfr. Cass., 21/12/2021, n. 41076), contempla (anch’essa) la risarcibilità del maggior danno qualora provato, oltre che la decorrenza degli interessi legali, alle condizioni previste dall’art. 1224 cod. civ., senza che ciò sposti, logicamente, le conclusioni inerenti alla distinta indicizzazione di cui si è discusso; le spese di lite seguono la soccombenza, con disposizione in solido poiché la condanna di più parti soccombenti al pagamento solidale delle spese può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria; ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (cfr., ad esempio, Cass., 19/01/2022, n. 1650, Cass., 02/04/2019, n. 9063) stante la costante contraria e ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte deve statuirsi condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata nella misura liquidata in dispositivo, anch’essa in solido a mente del combinato degli artt. 96, terzo comma, e 97, primo comma., cod. proc. civ., il tutto in favore dell’amministrazione controricorrente; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 18.000,00, oltre spese eventualmente prenotate a debito. Condanna altresì i ricorrenti in solido al pagamento, a titolo di responsabilità processuale aggravata, della somma di euro 9.000,00 in favore di parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, co
Sentenza Cassazione n. 17174/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris