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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 31686/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 6386-2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3095 CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1208/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 24/10/2018 R.G.N. 124/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].h RILEVATO - che, con sentenza del 24 ottobre 2018, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, previa disapplicazione delle delibere di DG n. 3866 del 30.11.2009 e n. 521 del 26.2.2010, condannava la ASL di Lecce ad inquadrare il Giannelli nel profilo professionale di [OSCURATO:PERSONA] addetto all'assistenza categoria B del CCNL per il [OSCURATO:PERSONA] a far data dalla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Azienda predetta e a corrispondergli, da pari data, il relativo trattamento economico differenziale ; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere illegittimamente intervenuta la delibera DG n. 3866/2009 a mutare in senso deteriore, dalla categoria B alla A, l'inquadramento spettante al Giannelli all'atto della sua stabilizzazione rispetto all'esito della ricognizione del personale da stabilizzare cui la ASL aveva proceduto con precedenti delibere de 2008, tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte, ai fini dell'equiparazione con le qualifiche previste dal CCNL per il comparto Sanità, per essersi il diritto all'inquadramento nella categoria B consolidato in virtù dei predetti provvedimenti; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'ASL di Lecce, affidando l'impugnazione a undici motivi, cui resiste, con controricorso, il Giannelli; - che nelle more della fissazione dell'udienza le parti hanno depositato richiesta congiunta di definizione del giudizio a seguito di accordo e verbale di accordo sottoscritto dalle parti stesse innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Conciliazione di Lecce, di cui all'odierna udienza questo Collegio dà atto, dichiarando la cessazione della materia del contendere t co ?.) P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 6386-2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3095 CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1208/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 24/10/2018 R.G.N. 124/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].h RILEVATO - che, con sentenza del 24 ottobre 2018, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, previa disapplicazione delle delibere di DG n. 3866 del 30.11.2009 e n. 521 del 26.2.2010, condannava la ASL di Lecce ad inquadrare il Giannelli nel profilo professionale di [OSCURATO:PERSONA] addetto all'assistenza categoria B del CCNL per il [OSCURATO:PERSONA] a far data dalla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Azienda predetta e a corrispondergli, da pari data, il relativo trattamento economico differenziale ; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere illegittimamente intervenuta la delibera DG n. 3866/2009 a mutare in senso deteriore, dalla categoria B alla A, l'inquadramento spettante al Giannelli all'atto della sua stabilizzazione rispetto all'esito della ricognizione del personale da stabilizzare cui la ASL aveva proceduto con precedenti delibere de 2008, tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte, ai fini dell'equiparazione con le qualifiche previste dal CCNL per il comparto Sanità, per essersi il diritto all'inquadramento nella categoria B consolidato in virtù dei predetti provvedimenti; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'ASL di Lecce, affidando l'impugnazione a undici motivi, cui resiste, con controricorso, il Giannelli; - che nelle more della fissazione dell'udienza le parti hanno depositato richiesta congiunta di definizione del giudizio a seguito di accordo e verbale di accordo sottoscritto dalle parti stesse innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Conciliazione di Lecce, di cui all'odierna udienza questo Collegio dà atto, dichiarando la cessazione della materia del contendere t co ?.) P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23
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