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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32299/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del giorno 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari, a seguito del gravame e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. proposti da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia resa il 14 gennaio 2021 dal Tribunale di Foggia, ha ridotto la pena inflitta allo stesso imputato a otto mesi di reclusione ed euro 300 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto aggravato.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con i quali rispettivamente ha denunciato: - la «mancanza e manifesta illogicità della motivazione», assumendo l'assenza di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato e che dalla sentenza non emergerebbero elementi di reità (primo motivo); - l'«erronea applicazione di legge», adducendo l'assenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo).

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori delle ipotesi consentite.

Difatti, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 — 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01).

Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che con l'atto di appello non era stata prospettata alcuna doglianza in ordine alla commissione del fatto da parte dell'imputato e per rilevare, comunque, la patente genericità del ricorso.

4. All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi in capo profili di colpa relativi alle cause di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari, a seguito del gravame e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. proposti da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia resa il 14 gennaio 2021 dal Tribunale di Foggia, ha ridotto la pena inflitta allo stesso imputato a otto mesi di reclusione ed euro 300 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto aggravato. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con i quali rispettivamente ha denunciato: - la «mancanza e manifesta illogicità della motivazione», assumendo l'assenza di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato e che dalla sentenza non emergerebbero elementi di reità (primo motivo); - l'«erronea applicazione di legge», adducendo l'assenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo). 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori delle ipotesi consentite. Difatti, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 — 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che con l'atto di appello non era stata prospettata alcuna doglianza in ordine alla commissione del fatto da parte dell'imputato e per rilevare, comunque, la patente genericità del ricorso. 4. All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi in capo profili di colpa relativi alle cause di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Co
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