CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 31802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia 1'8 aprile 2021, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Padova il 30 ottobre 2019 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida a tre motivi di ricorso, con il quali deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, basata sull'accertamento dello stato di ebbrezza compiuto a distanza di quasi due ore dal sinistro; 2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza degli elementi probatori offerti dal consulente tecnico della difesa; 3) violazione di legge in ragione dell'erronea valorizzazione della giurisprudenza di legittimità. È pervenuta memoria data 28 febbraio 2022, con la quale il ricorrente ribadisce e puntualizza gli argomenti già svolti nell'impugnazione. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), rappresentati dalla mancata allegazione ad opera della difesa d1 dati inerenti l'orario di assunzione, i quantitativi e la tipologia di alcolici consumati nonché eventuali alimenti che possono aver influito sulla metabolizzazione; dagli elementi sintomatici osservati dalla p.g. al momento dell'intervento, oltreché dalle modalità del sinistro e dall'elevato tasso alcolemico risultante dal referto. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co