CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 20399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarasi inammissibile del ricorso udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 1022, emessa il 5 novembre 2021 e depositata in data 25 febbraio 2022, la Corte di cassazione, Prima sezione penale, per quanto qui di interesse, dichiarava inammissibile il ricorso proposto per conto di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che in data 6 febbraio 2020 ne aveva confermato la responsabilità penale per il delitto di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di cassazione rilevava come le sentenze di merito, in doppia conforme, avessero ritenuto comprovata la responsabilità dell'imputato sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, giudicate attendibili, oltre che confortate dalla documentazione sanitaria e dalle testimonianze di terze persone non interessate, fra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano riferito di aver visto una "zuffa" fra cittadini stranieri, alla quale avevano partecipato più persone. Avverso tale decisione della Corte di cassazione propongono ora ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per conto del Daci, i suoi difensori muniti dì procura speciale. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Daci consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorrente, dopo avere definito l'ambito del giudizio, conseguente ad errore di natura percettiva, evidenzia come la Corte di cassazione sia incorsa in tale errore decisivo, in relazione al tema posto dal primo motivo dell'originario ricorso. Infatti, a fronte del dedotto travisamento della prova, la Corte di legittimità riteneva logica la valutazione operata dai giudici di merito, che rilevavano come la 'zuffa' indicata dal teste [OSCURATO:PERSONA] non risultasse essere stata tale da integrare la nozione di 'rissa'; l'errore sarebbe consistito nel non aver valutato, da parte della Corte di legittimità, la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che invece avrebbe descritto una prima fase di discussione animata fra 5 o 6 albanesi, una degenerazione della discussione in una fase nella quale i contendenti, che [OSCURATO:PERSONA] non sapeva indicare come e se ripartiti, erano passati alle 'vie di fatto', infine la presenza di sedie e bottiglie rotte e tracce di sangue all'esito della 'zuffa'. Tale dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe incompatibile con il narrato della persona offesa, che riferiva invece di una aggressione avvenuta senza alcun alterco preliminare e senza una ragione a lui nota. L'errore sarebbe relativo alla percezione di quanto contenuto nei verbali delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi Kim e [OSCURATO:PERSONA]. Altro errore percettivo commesso dalla Corte di cassazione riguarderebbe la doglianza dell'omessa assunzione di prova decisiva, in quanto la Corte di appello non avrebbe acquisito la richiesta annotazione di polizia giudiziaria, al fine di procedere alla escussione dei verbalizzanti, dalla quale sarebbe risultata nelle prime fasi dell'indagine la reticenza del Vezi a fornire i nomi degli aggressori, con ricadute sulla sua attendibilità. E bene la Corte di legittimità avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il ricorso anche sul punto, rilevando che la censura non era stata proposta in appello, il che non risponde al vero, così da integrare l'errore percettivo.4. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito dì tempestiva istanza dei difensori, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 5. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso il costante insegnamento di questa Corte, per il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez. Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527). Infatti, il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto, e non per errore di diritto (Sez. 5, Sentenza n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062). 3. Tanto premesso nel caso in esame la Corte di cassazione sarebbe incorsa in due errori percettivi. 3.1 Quanto al primo, sarebbe relativo alla circostanza che la Corte prima ancora di valutare la coerenza e logicità delle sentenze di merito, in doppia conforme, avrebbe letto in modo erroneo il contenuto dei verbali delle dichiarazioni della persona offesa e di [OSCURATO:PERSONA], veicolati per vizio di travisamento.A ben vedere, rileva questa Corte come la sentenza impugnata abbia escluso la dedotta incompatibilità fra le versione resa dalla persona offesa e quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] e Kim in ordine alla 'zuffa' da loro narrata, tanto che la stessa Corte di legittimità per un verso condivide la valutazione effettuata dal primo giudice di merito, che riteneva che la 'zuffa' non fosse contrapposizione fra due gruppi e dunque integrante il delitto di rissa, bensì un assembramento di persone, compatibile con la versione della persona offesa che riferiva di essere stato aggredito da più persone contestualmente; ma non solo, la Corte di legittimità va ad analizzare direttamente le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] riportandone al fol. 9 anche un brano dal quale emergeva l'incertezza del [OSCURATO:PERSONA], dal quale traeva il coerente e logico convincimento che «la totale vaghezza delle informazioni fornite dal teste oculare su una circostanza cruciale per la ricostruzione e la qualificazione giuridica del fatto» non potevano ritenersi di tale affidabilità da infirmare l'attendibilità e la narrazione della persona offesa Vesi. Pertanto non emerge assolutamente, anche dalla lettura del verbale delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] allegato al presente ricorso, un errore percettivo, vedendosi invece in tema di valutazione operata prima dai giudici del merito e poi di verifica e valutazione della stessa da parte della Corte di cassazione, anche a fronte del sollevato vizio motivazionale per travisamento. 3.2 Quanto alla seconda ipotesi di errore percettivo, la stessa difetta di decisività, requisito necessario per l'errore revocatorio. Se è vero che con l'atto di appello era stata richiesta l'acquisizione della annotazione di polizia giudiziaria (foll. 4 e 7 dell'atto di appello) ai fini dell'escussione dei testimoni di polizia giudiziaria, è anche vero che la sentenza ora impugnata al fol. 10 offre una ulteriore e diversa ratio decidendi affermando che «la persona offesa è stata sottoposta ad esame dibattimentale nel contraddittorio delle parti e, dunque, lì ha potuto rispondere alle richiesta di chiarimenti della difesa dell'imputato», così rappresentando la necessità che la censura dovesse essere portata in relazione alle dichiarazioni sul punto di Vesi in sede dibattimentale, qualora fossero state a lui poste domande sul tema. In sostanza, si prospetta da parte della Corte di cassazione una ragione alternativa, relativa alla necessità di ricondurre in sede dibattimentale in primo grado ogni questione di attendibilità, anche nel corso dell'esame del Vesi al fine di evidenziarne eventuali iniziali reticenze. Ciò risulta essere rispondente a un consolidato orientamento nell'interpretazione dell'art. 603 cod. proc. pen., nel senso che per un verso la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820), tanto che il motivo di ricorso per cassazione consistente nella deduzione di mancata assunzione di una prova decisiva può essere proposto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., sicché esso non può essere validamente invocato quando il mezzo di prova, sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 stesso codice, non sia stato dal giudice ritenuto necessario ai fini della decisione (Sez. 1, n. 16772 del 15/04/2010 - dep. 03/05/2010, Z., Rv. 246932), circostanze nel caso in esame non emerse. Per altro verso neanche si verte in tema di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, che possono integrare violazione dell'art. 606 , comma 1, lett. d) cod.proc.pen. (Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep. 29/01/2014, Inguì, Rv. 25913601). Ne consegue che a fronte di una duplice ratio decidendi è evidente che l'errore percettivo dedotto non risulti decisivo. 4. Ne consegue l'inammissibilità del presente ricorso. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur