Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 40663/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in riferimento al diniego della rinnovazione istruttoria al fine di accertare la capacità di intendere e volere dell'imputato al momento della commissione del fatto, è manifestamente infondato, poiché il giudice d'appello ha adeguatamente motivato sulla ritenuta superfluità di ulteriori accertamenti; Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata la mancata riqualificazione del reato di tentato furto in danneggiamento, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1111 maggio 2022 Il consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in riferimento al diniego della rinnovazione istruttoria al fine di accertare la capacità di intendere e volere dell'imputato al momento della commissione del fatto, è manifestamente infondato, poiché il giudice d'appello ha adeguatamente motivato sulla ritenuta superfluità di ulteriori accertamenti; Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata la mancata riqualificazione del reato di tentato furto in danneggiamento, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1111 maggio 2022 Il consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40663/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris