CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32724/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due distinti atti a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili dei delitti di minaccia aggravata e furto aggravato ed inoltre, il solo Aiutino, di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti denunziano il vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità degli imputati per il reato di furto, è inammissibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Quest'ultima ha, infatti, chiaramente illustrato sia il modo in cui gli imputati hanno conseguito la piena, effettiva e autonoma disponibilità delle merce sottratta, sia l'irrilevanza dell'argomento della permanenza dei due imputati nei pressi del bar; pertanto, le censure difensive devono considerarsi non specifici, bensì soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono dichiararsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8