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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 11295/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Palermo, che„ contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sul diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto in rapporto alle valutazioni espresse nel giudizio di merito in ragione delle modalità del fatto (forzatura e rottura del cd. braccialetto elettronico, durata dell'evasione) per l'insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la inammissibilità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri„ Rv. 260608); rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il P sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Palermo, che„ contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sul diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto in rapporto alle valutazioni espresse nel giudizio di merito in ragione delle modalità del fatto (forzatura e rottura del cd. braccialetto elettronico, durata dell'evasione) per l'insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la inammissibilità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri„ Rv. 260608); rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il P sidente
Sentenza Cassazione n. 11295/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris