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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 41799/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE D'APPELLO ROMA nei confronti di: TRIBUNALE DI FIRENZEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Firenze.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 13 gennaio 2023, la Corte d'appello di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di attribuzione nei confronti del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze, in relazione all'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] i aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze della Pretura di Pisa e del Tribunale di Firenze individuate nel provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dalla Procura di Firenze il 21 gennaio 2014.

Premette la Corte d'appello che la Corte di cassazione, con sentenza n. 28258 del 13 giugno 2014, aveva annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze aveva rigettato la suddetta istanza.

In sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione, conformandosi alla richiesta del pubblico ministero, aveva dichiarato la propria incompetenza e disposto trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma da ritenersi competente in forza del sopravvenuto provvedimento di unificazione delle pene emesso dalla Procura generale di Roma in data 21 gennaio 2014.

Ad avviso della Corte d'appello di Roma la competenza spetterebbe al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze yfS in forza del disposto dell'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., applicabile anche al giudizio di esecuzione, in forza del quale nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento.

Inoltre, la competenza del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda, senza subire mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che sia dichiarata la competenza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze.

Considerato in diritto

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza formulata dal condannato consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto affermando la competenza a provvedere del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze, che per prima l'ha declinata.

3. L'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., dispone che nel giudizio di rinvio dopo un annullamento da parte di questa Corte non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25 cod. proc. pen.

Tale disposizione prevede che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza è vincolante, salvo che risultino fatti nuovi da cui derivi una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore.

È del tutto pacifico che il principio si applichi anche per le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. n. 13056 del 19/02/2015, Confl. comp. in proc.

Terracciano, Rv. 263181 - 01; Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007 - dep. 11/01/2008, Confl. comp. in proc.

Lorenzo, Rv. 238844; Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002, Bruno, Rv. 222029).

Nel caso di specie non sussistono fatti nuovi che consentano di derogare alla previsione del citato art. 627, comma 1, cod. proc. pen., tale non potendo considerarsi il provvedimento di unificazione delle pene emesso dalla Procura generale di Roma in data 21 gennaio 2014 (si veda per un'ipotesi del tutto analoga alla presente Sez. 1, n. n. 13056 del 19/02/2015, cit.).

4. A ciò si aggiunga che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, determinata ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuati° jurisdictionis (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281065 - 01; Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014 - dep. 12/02/2014, Rv. 259171), e ciò anche laddove tale provvedimento non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale.

In applicazione di tale principio, nel caso concreto all'epoca della presentazione dell'istanza di applicazione della continuazione, proposta in data 30 maggio 2013, la sentenza divenuta definitiva per ultima era quella pronunciata dal Tribunale di Firenze, irrevocabile il 9 gennaio 2007, sicché ad essa deve farsi riferimento ai fini della individuazione del giudice competente, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., mentre non assume rilevanza la successiva sentenza della Corte d'appello di Roma, irrevocabile il 13 dicembre 2013 e in relazione alla quale era stato emesso il provvedimento di cumulo delle pene.

5. Gli atti devono, quindi, essere trasmessi al Tribunale di Firenze.

PQM Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Firenze, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE D'APPELLO ROMA nei confronti di: TRIBUNALE DI FIRENZEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Firenze. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 13 gennaio 2023, la Corte d'appello di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di attribuzione nei confronti del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze, in relazione all'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] i aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze della Pretura di Pisa e del Tribunale di Firenze individuate nel provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dalla Procura di Firenze il 21 gennaio 2014. Premette la Corte d'appello che la Corte di cassazione, con sentenza n. 28258 del 13 giugno 2014, aveva annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze aveva rigettato la suddetta istanza. In sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione, conformandosi alla richiesta del pubblico ministero, aveva dichiarato la propria incompetenza e disposto trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma da ritenersi competente in forza del sopravvenuto provvedimento di unificazione delle pene emesso dalla Procura generale di Roma in data 21 gennaio 2014. Ad avviso della Corte d'appello di Roma la competenza spetterebbe al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze yfS in forza del disposto dell'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., applicabile anche al giudizio di esecuzione, in forza del quale nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento. Inoltre, la competenza del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda, senza subire mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che sia dichiarata la competenza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze. Considerato in diritto 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza formulata dal condannato consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto affermando la competenza a provvedere del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze, che per prima l'ha declinata. 3. L'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., dispone che nel giudizio di rinvio dopo un annullamento da parte di questa Corte non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25 cod. proc. pen. Tale disposizione prevede che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza è vincolante, salvo che risultino fatti nuovi da cui derivi una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore. È del tutto pacifico che il principio si applichi anche per le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. n. 13056 del 19/02/2015, Confl. comp. in proc. Terracciano, Rv. 263181 - 01; Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007 - dep. 11/01/2008, Confl. comp. in proc. Lorenzo, Rv. 238844; Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002, Bruno, Rv. 222029). Nel caso di specie non sussistono fatti nuovi che consentano di derogare alla previsione del citato art. 627, comma 1, cod. proc. pen., tale non potendo considerarsi il provvedimento di unificazione delle pene emesso dalla Procura generale di Roma in data 21 gennaio 2014 (si veda per un'ipotesi del tutto analoga alla presente Sez. 1, n. n. 13056 del 19/02/2015, cit.). 4. A ciò si aggiunga che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, determinata ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuati° jurisdictionis (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281065 - 01; Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014 - dep. 12/02/2014, Rv. 259171), e ciò anche laddove tale provvedimento non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale. In applicazione di tale principio, nel caso concreto all'epoca della presentazione dell'istanza di applicazione della continuazione, proposta in data 30 maggio 2013, la sentenza divenuta definitiva per ultima era quella pronunciata dal Tribunale di Firenze, irrevocabile il 9 gennaio 2007, sicché ad essa deve farsi riferimento ai fini della individuazione del giudice competente, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., mentre non assume rilevanza la successiva sentenza della Corte d'appello di Roma, irrevocabile il 13 dicembre 2013 e in relazione alla quale era stato emesso il provvedimento di cumulo delle pene. 5. Gli atti devono, quindi, essere trasmessi al Tribunale di Firenze. PQM Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Firenze, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d
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