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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 29234/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il giudizio di responsabilità penale dell'imputato e, in particolare, il mancato riconoscimento della sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., sono manifestamente infondati e non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria (in quanto non indicano le prove delle quali si lamenta l'omessa o l'erronea valutazione, né le ragioni di diritto o di fatto a fondamento delle richieste avanzate col ricorso); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il giudizio di responsabilità penale dell'imputato e, in particolare, il mancato riconoscimento della sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., sono manifestamente infondati e non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria (in quanto non indicano le prove delle quali si lamenta l'omessa o l'erronea valutazione, né le ragioni di diritto o di fatto a fondamento delle richieste avanzate col ricorso); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.