CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 31220/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata dichiarazione di improcedibilità per la presentazione di una denuncia in luogo di un atto di querela, è manifestamente infondato alla luce dell'orientamento secondo cui, in ambito dì condizioni di procedibilità, la volontà di proporre una querela è da desumersi, legittimamente, dalla presentazìone alle forze dell'ordine di una denuncia accompagnata dall'allegazione di documentazione utile all'individuazione dell'autore del fatto, non essendo necessario il rispetto di formule sacramentali e dovendosi sempre protendere, in casi dubbi, per il principio del favor querelae (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287759); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'inutilizzabilità patologica data dall'acquisizione contra legem - mancando un provvedimento dell'autorità giudiziaria - del contenuto dei messaggi inviati tramite piattaforma social Whatsapp, risulta non consentito in sede di legittimità perché la censura non è stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 3 e 4), riepilogo che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, ad ogni modo, è manifestamente infondato poiché disattende, da un lato, la giurisprudenza di questa Corte, volta ad affermare che «l'acquisizione di "screenshots" di messaggi "whatsapp" forniti agli inquirenti da uno dei conversanti (nella specie, la persona offesa) non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato e si tratta di corrispondenza non più "in itinere", ma ormai pervenuta sul dispositivo del destinatario» (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746) e, dall'altro, anche il principio secondo il quale, «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (così Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218); osservato che con il terzo motivo dì doglianza, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione e travisamento del contenuto di specifici atti e prove, non è consentito in questa sede poiché: in primo luogo, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. le pagg. 4-7 dell'impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere !a tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in secondo luogo, è rivalutativo, in quanto il ricorrente, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata e lacunosa del materiale probatorio; che sussiste la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processualì a quella compiuta dal giudice di merito il quale, nel caso di specie, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4- 7 della sentenza impugnata che, in linea con la decisione del primo giudice, ha confermato la piena attendibilità delle dettagliate dichiarazioni della persona offesa e la corroborazione delle stesse a opera dei molteplici riscontri investigativi, quali comunicazioni telefoniche tra il denunciante e il prevenuto, servizi di osservazione delle forze dell'ordine o filmati di videosorveglianza) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'individuazione, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], dell'autore dei reati accertati e allo stesso contestati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen