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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2026

Cassazione n. 25869/2026

Testo disponibile della fonte

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empore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 2949, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Puglia il 27.9.2019, e pubblicata l’8. 11.2019;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 12196/2020Numero sezionale 5961/2026Numero di raccolta generale 25869/2026Data pubblicazione 28/09/20261.

L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n.

TVF011500728/2014, avente ad oggetto maggiore Irpef,in conseguenza di plusvalenza conseguita per effetto della cessione di unterreno lottizzato a fini edificatori.

In particolare i suoli ceduti eranopervenuti alla contribuente per donazione, e lei li aveva ceduti in cambiodi cosa futura (appartamenti da realizzare).

Sul suolo ceduto insistevaanche edificio già realizzato, anche se destinato alla demolizione.2.

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Bari, contestando il difetto deipresupposti per l’imposizione.

La CTP accoglieva il suo ricorso edannullava l’atto impositivo.3.

L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Puglia.

La CTR riteneva che leparti, mediante la causa in concreto del contratto, non avessero attribuitoalcuna rilevanza all’edificio preesistente, e che oggetto dellacompravendita fosse in sostanza un terreno edificabile.

Pertantoaccoglieva l’impugnativa dell’Amministrazione finanziaria, e riaffermava lapiena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.4.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso ladecisione del giudice dell’appello, affidandosi a sei strumentid’impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese nel giudiziodi legittimità.4.1.

La contribuente ha quindi presentato domanda di definizioneagevolata delle controversie ai sensi dell’art. 1, commi da 231 e 252 dellalegge n. 197 del 2022, in relazione a cartella esattoriale che assumedipendere dall’avviso di accertamento per cui è causa.

Ha prodottodocumentazione ed ha dichiarato di rinunciare al ricorso, domandandopronuncia di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.Ragioni della decisioneNumero registro generale 12196/2020Numero sezionale 5961/2026Numero di raccolta generale 25869/2026Data pubblicazione 28/09/20261.

Occorre rilevare che non ricorrono le condizioni per procedereall’esame nel merito dei motivi di ricorso.2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha depositato documentazione, avendoprovveduto a domandare la definizione agevolata della controversia aisensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (c.d.rottamazione quater).L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 28.6.2023,è stata registrata con prot.

W-2023062808124412 e la competenteAgenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto alla stima degli oneri,fissati in complessivi Euro 30.341,63 (oltre accessori), prevedendosi ilpagamento del debito in 18 rate.2.1.

La contribuente ha quindi documentato di aver provveduto alpagamento della prima rata e di quelle successive, come richiestodall’Ader.3.

Invero questa Corte non è in grado di riscontrare che il pagamentocorrisponda esattamente con il debito fiscale dipendente dall’avviso diaccertamento per cui è causa.4.

In ottemperanza con le previsioni della normativa condonistica,però, la contribuente ha provveduto ad assumere l’impegno a rinunciare algiudizio in corso, ed ha effettivamente depositato atto di rinuncia alricorso in data 7.9.2026.Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio.5.

Nulla deve essere disposto in materia di spese di lite, non avendol’Amministrazione finanziaria svolto difese nel giudizio di legittimità.6.

Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità oNumero registro generale 12196/2020Numero sezionale 5961/2026Numero di raccolta generale 25869/2026Data pubblicazione 28/09/2026improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass.28/05/2020, n. 10140).La Corte di Cassazione, P.Q.Mdichiara estinto per rinunzia il giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Presidente EstensorePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 2949, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Puglia il 27.9.2019, e pubblicata l’8. 11.2019;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 12196/2020Numero sezionale 5961/2026Numero di raccolta generale 25869/2026Data pubblicazione 28/09/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n. TVF011500728/2014, avente ad oggetto maggiore Irpef,in conseguenza di plusvalenza conseguita per effetto della cessione di unterreno lottizzato a fini edificatori. In particolare i suoli ceduti eranopervenuti alla contribuente per donazione, e lei li aveva ceduti in cambiodi cosa futura (appartamenti da realizzare). Sul suolo ceduto insistevaanche edificio già realizzato, anche se destinato alla demolizione.2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Bari, contestando il difetto deipresupposti per l’imposizione. La CTP accoglieva il suo ricorso edannullava l’atto impositivo.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Puglia. La CTR riteneva che leparti, mediante la causa in concreto del contratto, non avessero attribuitoalcuna rilevanza all’edificio preesistente, e che oggetto dellacompravendita fosse in sostanza un terreno edificabile. Pertantoaccoglieva l’impugnativa dell’Amministrazione finanziaria, e riaffermava lapiena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.4. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso ladecisione del giudice dell’appello, affidandosi a sei strumentid’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese nel giudiziodi legittimità.4.1. La contribuente ha quindi presentato domanda di definizioneagevolata delle controversie ai sensi dell’art. 1, commi da 231 e 252 dellalegge n. 197 del 2022, in relazione a cartella esattoriale che assumedipendere dall’avviso di accertamento per cui è causa. Ha prodottodocumentazione ed ha dichiarato di rinunciare al ricorso, domandandopronuncia di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.Ragioni della decisioneNumero registro generale 12196/2020Numero sezionale 5961/2026Numero di raccolta generale 25869/2026Data pubblicazione 28/09/20261. Occorre rilevare che non ricorrono le condizioni per procedereall’esame nel merito dei motivi di ricorso.2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha depositato documentazione, avendoprovveduto a domandare la definizione agevolata della controversia aisensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (c.d.rottamazione quater).L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 28.6.2023,è stata registrata con prot. W-2023062808124412 e la competenteAgenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto alla stima degli oneri,fissati in complessivi Euro 30.341,63 (oltre accessori), prevedendosi ilpagamento del debito in 18 rate.2.1. La contribuente ha quindi documentato di aver provveduto alpagamento della prima rata e di quelle successive, come richiestodall’Ader.3. Invero questa Corte non è in grado di riscontrare che il pagamentocorrisponda esattamente con il debito fiscale dipendente dall’avviso diaccertamento per cui è causa.4. In ottemperanza con le previsioni della normativa condonistica,però, la contribuente ha provveduto ad assumere l’impegno a rinunciare algiudizio in corso, ed ha effettivamente depositato atto di rinuncia alricorso in data 7.9.2026.Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio.5. Nulla deve essere disposto in materia di spese di lite, non avendol’Amministrazione finanziaria svolto difese nel giudizio di legittimità.6. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità oNumero registro generale 12196/2020Numero sezionale 5961/2026Numero di raccolta generale 25869/2026Data pubblicazione 28/09/2026improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass.28/05/2020, n. 10140).La Corte di Cassazione, P.Q.Mdichiara estinto per rinunzia il giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Presidente EstensorePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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