CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 novembre 2024
Cassazione n. 03026/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Letta la memoria a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 11 luglio 2024, il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra taluni reati giudicati con sentenze emesse da diverse autorità giudiziarie, rideterminando il relativo trattamento sanzionatorio. 2. Avverso tale provvedimento il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di violazione di legge per incompetenza assoluta del Tribunale di Isernia. Il ricorrente rileva che in data 19 maggio 2022 il suo Ufficio aveva emesso provvedimento di cumulo e contestuale ordine di esecuzione, in quanto la sentenza della Corte d'appello di Campobasso, irrevocabile il 15.12.2021, risultava essere quella pronunciata per ultima. Ciò avrebbe radicato la competenza di detta Corte territoriale come giudice dell'esecuzione. Questa, inoltre, aveva già ritenuto la propria competenza con riguardo ad altra istanza di continuazione avanzata dal Daniele. Infine, il ricorrente rileva che dal certificato del casellario giudiziale risulta che l'ultima sentenza passata in giudicato è quella della Corte d'appello di Campobasso in data 25.5.2023, irrevocabile il 22.11.2023. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Con memoria in data 8 novembre 2024, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Conviene preliminarmente rilevare che l'ordinanza impugnata è stata emessa dal Tribunale di Isernia dopo che la Prima sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 11205 dell'8 febbraio 2024, aveva disposto l'annullamento con rinvio della precedente ordinanza con cui il medesimo Tribunale aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione. 3. Costituisce principio pacificamente affermato da questa Corte regolatrice quello secondo il quale, in forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma 1, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore (Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015, Terracciano, Rv. 263181; Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, dep. 2008, Lorenzo, Rv. 238844; Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002, Bruno, Rv. 222029 - 01). L'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., infatti, dispone che nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di legittimità non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25 cod. proc. pen. A sua volta tale norma prevede che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza è vincolante, a meno che non risultino fatti nuovi. È del tutto pacifico che tale principio si applichi anche per le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, dep. 2020, Zungri, Rv. 278686 - 01; Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, dep. 2008, Confl. comp. in proc. Lorenzo, cit.; Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015, Confl. comp. in proc. Terracciano, Rv. 263181 - 01). 4. Nella fattispecie, non ricorreva il caso contemplato dal citato art. 25 cod. proc. pen. Pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza originaria con cui il Tribunale di Isernia aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11205 dell'8 febbraio 2024, era automaticamente attributivo della competenza allo stesso giudice del provvedimento annullato, il quale non poteva declinare l'investitura e dichiararsi incompetente, né la questione della competenza di tale giudice, non essendo mai stata rilevata, poteva essere dedotta in sede dì giudizio di rinvio. 4. Si impone pertanto la declaratoria dì inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile I ricorso del P.G. Così è deciso in Roma il 27 novembre 2024. - Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cm..„ CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PE