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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 04323/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13612/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34A14 A346E) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56L46 D803K), rappresentati e difesi, il primo, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, la seconda, da se medesima ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati in Roma, viale Marconi n. 112, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro – tempore , rappresentato e difeso, in forza di delibera di Giunta comunale n. 22 del 27 aprile 2012, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso il proprio indirizzo PEC; -controricorrente - Liquidazione compenso avvocato – Impugnazione ordinanza inammissibilità – Qualificazione della domanda come appello R.G.N. 13612/18 C.C.17/01/2023 avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 376/2018, pubblicata il 28 febbraio 2018, notificata il 5 marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 31 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Lanciano, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 14.894,92, a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese in quattro procedimenti in cui avevano patrocinato la difesa dell’Amministrazione comunale.

Al riguardo, esponevano che avevano già avanzato la medesima domanda con quattro distinti ricorsi, proposti ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 794/1942, dichiarati inammissibili dal Tribunale in composizione collegiale, con ordinanze depositate il 13 maggio 2009, essendo stato contestato l’an dell’attività professionale prestata, all’esito della costituzione del Comune, il quale aveva sollevato eccezione di prescrizione presuntiva.

Si costituiva in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla domanda avversaria, eccependo la nullità della citazione, il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e l’intervenuta prescrizione presuntiva dei crediti, ai sensi dell’art.2956 c.c.

Quindi, con sentenza n. 559/2011, depositata in data 11 novembre 2011, il Tribunale adito, rilevata l’ambiguità dell’esposizione e delle richieste avanzate dagli istanti, dichiarava l’inammissibilità dell’azione, qualificandola quale impugnazione congiunta delle ordinanze precedentemente emesse dal Tribunale. 2.– D e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, deducendo che l’azione spiegata non aveva natura impugnatoria.

Decidendo sul gravame interposto, con la resistenza del Comune di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che, all’esito della disamina dell’atto introduttivo del giudizio conclusosi con la pronuncia impugnata, doveva essere condivisa la qualificazione della domanda in termini di inammissibile impugnazione avverso le ordinanze collegiali di inammissibilità adottate nei procedimenti instaurati ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 794/1942; b) che, i nfatti, nel richiamato atto di citazione era stata operata una meticolosa ricostruzione di una delle procedure a suo tempo avviate e del contenuto delle ordinanze, di cui erano denunciati i relativi vizi; c) che, in specie, in tale atto si lamentava che le ordinanze avrebbero dovuto accogliere le domande e, nell’ipotesi di ritenuta contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, alla declaratoria di improcedibilità avrebbe dovuto fare seguito l’ordine di prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie; d) che, quindi, il contenuto dell’atto di citazione era interamente costruito in chiave critica delle declaratorie di inammissibilità richiamate, non risultando, nel corpo di detto atto, alcuna esposizione in fatto in ordine all’attività professionale dagli istanti svolta in favore del Comune, omissione alla quale non avrebbe potuto supplire né il giudice né la controparte; e) che, per l’effetto, il gravame doveva essere respinto, essendo giustificata la qualificazione dell’azione, non già quale autonoma e autosufficiente azione ordinaria intentata per il recupero dei crediti professionali, ma quale congiunta impugnazione od opposizione delle ordinanze evocate. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo articolato i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’erronea interpretazione e qualificazione della domanda proposta dagli attori in prime cure nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso ogni pronuncia sulla domanda ordinaria di merito proposta, così ledendo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Osservano, in proposito, gli istanti che il giudizio intrapreso avrebbe avuto ad oggetto il pagamento degli onorari spettanti per gli incarichi professionali espletati, senza che fosse mai stata richiesta la revoca o la modifica delle quattro ordinanze di inammissibilità emesse a conclusione dei procedimenti regolati dagli artt. 28 e 29 della legge n. 794/1942, ma affermandosi, invece, la loro trasformazione in un’unicaazione ordinaria. 2.– In via preliminare, deve essere rilevato, d’ufficio, che il processo non poteva essere proseguito, in quanto il giudizio d’appello era inammissibile per una ragione assorbente rispetto alle ragioni di merito che hanno indotto la Corte distrettuale a condividere la qualificazione giuridica della domanda prospettata dal Tribunale (con il conseguente rigetto dell’impugnazione).

E ciò perché, quand’anche in ipotesi si ritenesse – all’esito di una disamina diretta degli atti (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 21397 del 10/10/2014; Sez.

L, Sentenza n. 8008 del 04/04/2014) –che la domanda originariamente proposta non fosse stata un’impugnazione delle ordinanze di inammissibilità pronunciate nei procedimenti sulla liquidazione dei compensi di avvocato, ma un’azione ordinaria intrapresa per far valere la pretesa al pagamento delle somme dovute per il titolo indicato, l’appello interposto sarebbe stato comunque inammissibile, in applicazione del principio di apparenza.

Infatti, a fronte della qualificazione della domanda conclusiva del primario giudizio svolto davanti al Tribunale quale impugnazione delle ordinanze di inammissibilità (ossia come giudizio di gravame), l’unico rimedio esperibile sarebbe stato il ricorso per cassazione.

Ne discende, anche avendo riguardo alla tutela dell’affidamento delle parti, secondo cui i mezzi di impugnazione devono essere individuati alla stregua della qualificazione giuridica che del provvedimento ha dato il giudice che lo ha emesso, e non già avendo riguardo all’effettiva natura che esso avrebbe dovuto assumere, che l’impugnazione si sarebbe dovuta proporre con il mezzo del ricorso di legittimità, alla stregua del rito in concreto adottato e della forma assunta dal provvedimento impugnato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20705 del 09/08/2018; Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 13/02/2015; Sez.

U, Sentenza n. 390 del 11/01/2011). 3.– Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata, senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, ultimo inciso, c.p.c., poiché il processo non poteva essere proseguito (essendo il gravame inammissibile).

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio, poiché il processo non poteva essere proseguito, e condanna i ricorrenti in solido alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.304,00 per il giudizio d’appello e in complessivi euro 3.300,00 per il giudizio di legittimità, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13612/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34A14 A346E) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56L46 D803K), rappresentati e difesi, il primo, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, la seconda, da se medesima ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati in Roma, viale Marconi n. 112, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro – tempore , rappresentato e difeso, in forza di delibera di Giunta comunale n. 22 del 27 aprile 2012, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso il proprio indirizzo PEC; -controricorrente - Liquidazione compenso avvocato – Impugnazione ordinanza inammissibilità – Qualificazione della domanda come appello R.G.N. 13612/18 C.C.17/01/2023 avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 376/2018, pubblicata il 28 febbraio 2018, notificata il 5 marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione notificato il 31 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Lanciano, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 14.894,92, a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese in quattro procedimenti in cui avevano patrocinato la difesa dell’Amministrazione comunale. Al riguardo, esponevano che avevano già avanzato la medesima domanda con quattro distinti ricorsi, proposti ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 794/1942, dichiarati inammissibili dal Tribunale in composizione collegiale, con ordinanze depositate il 13 maggio 2009, essendo stato contestato l’an dell’attività professionale prestata, all’esito della costituzione del Comune, il quale aveva sollevato eccezione di prescrizione presuntiva. Si costituiva in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla domanda avversaria, eccependo la nullità della citazione, il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e l’intervenuta prescrizione presuntiva dei crediti, ai sensi dell’art.2956 c.c. Quindi, con sentenza n. 559/2011, depositata in data 11 novembre 2011, il Tribunale adito, rilevata l’ambiguità dell’esposizione e delle richieste avanzate dagli istanti, dichiarava l’inammissibilità dell’azione, qualificandola quale impugnazione congiunta delle ordinanze precedentemente emesse dal Tribunale. 2.– D e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, deducendo che l’azione spiegata non aveva natura impugnatoria. Decidendo sul gravame interposto, con la resistenza del Comune di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che, all’esito della disamina dell’atto introduttivo del giudizio conclusosi con la pronuncia impugnata, doveva essere condivisa la qualificazione della domanda in termini di inammissibile impugnazione avverso le ordinanze collegiali di inammissibilità adottate nei procedimenti instaurati ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 794/1942; b) che, i nfatti, nel richiamato atto di citazione era stata operata una meticolosa ricostruzione di una delle procedure a suo tempo avviate e del contenuto delle ordinanze, di cui erano denunciati i relativi vizi; c) che, in specie, in tale atto si lamentava che le ordinanze avrebbero dovuto accogliere le domande e, nell’ipotesi di ritenuta contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, alla declaratoria di improcedibilità avrebbe dovuto fare seguito l’ordine di prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie; d) che, quindi, il contenuto dell’atto di citazione era interamente costruito in chiave critica delle declaratorie di inammissibilità richiamate, non risultando, nel corpo di detto atto, alcuna esposizione in fatto in ordine all’attività professionale dagli istanti svolta in favore del Comune, omissione alla quale non avrebbe potuto supplire né il giudice né la controparte; e) che, per l’effetto, il gravame doveva essere respinto, essendo giustificata la qualificazione dell’azione, non già quale autonoma e autosufficiente azione ordinaria intentata per il recupero dei crediti professionali, ma quale congiunta impugnazione od opposizione delle ordinanze evocate. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo articolato i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’erronea interpretazione e qualificazione della domanda proposta dagli attori in prime cure nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso ogni pronuncia sulla domanda ordinaria di merito proposta, così ledendo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Osservano, in proposito, gli istanti che il giudizio intrapreso avrebbe avuto ad oggetto il pagamento degli onorari spettanti per gli incarichi professionali espletati, senza che fosse mai stata richiesta la revoca o la modifica delle quattro ordinanze di inammissibilità emesse a conclusione dei procedimenti regolati dagli artt. 28 e 29 della legge n. 794/1942, ma affermandosi, invece, la loro trasformazione in un’unicaazione ordinaria. 2.– In via preliminare, deve essere rilevato, d’ufficio, che il processo non poteva essere proseguito, in quanto il giudizio d’appello era inammissibile per una ragione assorbente rispetto alle ragioni di merito che hanno indotto la Corte distrettuale a condividere la qualificazione giuridica della domanda prospettata dal Tribunale (con il conseguente rigetto dell’impugnazione). E ciò perché, quand’anche in ipotesi si ritenesse – all’esito di una disamina diretta degli atti (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 21397 del 10/10/2014; Sez. L, Sentenza n. 8008 del 04/04/2014) –che la domanda originariamente proposta non fosse stata un’impugnazione delle ordinanze di inammissibilità pronunciate nei procedimenti sulla liquidazione dei compensi di avvocato, ma un’azione ordinaria intrapresa per far valere la pretesa al pagamento delle somme dovute per il titolo indicato, l’appello interposto sarebbe stato comunque inammissibile, in applicazione del principio di apparenza. Infatti, a fronte della qualificazione della domanda conclusiva del primario giudizio svolto davanti al Tribunale quale impugnazione delle ordinanze di inammissibilità (ossia come giudizio di gravame), l’unico rimedio esperibile sarebbe stato il ricorso per cassazione. Ne discende, anche avendo riguardo alla tutela dell’affidamento delle parti, secondo cui i mezzi di impugnazione devono essere individuati alla stregua della qualificazione giuridica che del provvedimento ha dato il giudice che lo ha emesso, e non già avendo riguardo all’effettiva natura che esso avrebbe dovuto assumere, che l’impugnazione si sarebbe dovuta proporre con il mezzo del ricorso di legittimità, alla stregua del rito in concreto adottato e della forma assunta dal provvedimento impugnato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20705 del 09/08/2018; Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 13/02/2015; Sez. U, Sentenza n. 390 del 11/01/2011). 3.– Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata, senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, ultimo inciso, c.p.c., poiché il processo non poteva essere proseguito (essendo il gravame inammissibile). Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio, poiché il processo non poteva essere proseguito, e condanna i ricorrenti in solido alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.304,00 per il giudizio d’appello e in complessivi euro 3.300,00 per il giudizio di legittimità, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a