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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 38811/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 575/21 la Corte di appello di Palermo, nel giudizio di rinvio seguito all'annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione, ha rideterminato la pena per i reati in continuazione, differenziando i relativi aumenti, che erano stati nella sentenza annullata determinati nella medesima misura sia per i delitti che per la contravvenzione ascritta all'imputato Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per carenza di motivazione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591).

Il motivo di ricorso appare generico, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali sono state differenziate e rideterminate le pene per i c.d. reati satellite, anche in considerazione della già compiuta valutazione della gravità dei fatti rispetto alle aggravanti contestate.

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 575/21 la Corte di appello di Palermo, nel giudizio di rinvio seguito all'annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione, ha rideterminato la pena per i reati in continuazione, differenziando i relativi aumenti, che erano stati nella sentenza annullata determinati nella medesima misura sia per i delitti che per la contravvenzione ascritta all'imputato Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per carenza di motivazione. Il ricorso è manifestamente infondato. La determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Il motivo di ricorso appare generico, essendo evidente l'esistenza di una motivazione logica ed adeguata rispetto alle ragioni per le quali sono state differenziate e rideterminate le pene per i c.d. reati satellite, anche in considerazione della già compiuta valutazione della gravità dei fatti rispetto alle aggravanti contestate. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 38811/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris