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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01674/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20030/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, via Lisbona n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difendeper procura special e allegat a in calce al rico r so -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RIZZO, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che l i rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al controricorso -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 2734 /201 8 , depositata il 19.12.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.11.2022 dal Consigliere A ndrea Z uliani . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la collega [OSCURATO:PERSONA] e l’agronomo [OSCURATO:PERSONA] per chiederne la solidale condanna al risarcimento dei danni provocati con l’illegittim a riproduzione di un progetto edilizio da lui redatto per la trasformazione in struttura alberg hiera di un fabbricato precedentemente adibito ad uso scolastico.

Il Tribunale di Catania, disposta c.t.u. per confrontare il progetto dell’attore con quello firmato dai convenuti, accolse la domanda, ravvisando l’ipotesi del plagio econdannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pagamento della somma di € 4.000, a titolo di risarcimento dei soli danni morali, avendo ritenutonon formulata una domanda per il ristoro anche d e i danni patrimoniali.

I convenuti proposero appello contro la sentenza di primo grado, al quale resistette [OSCURATO:PERSONA], anche propo nendo impugnazione incidentale contro il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.

La Corte d’Appello di Cataniaaccolse l’appello principale contro la condanna al risarcimento del danno, ritenendo il progetto di [OSCURATO:PERSONA] privo di quel minimo di creatività necessariaper la valorizzazione dell’elaborato come opera dell’ingegno e per la conseguente tutela del diritto d’autore.

Respinse , invece, tanto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] , quanto la sua domanda subordinata – già svolta anche in primo grado – di condanna dei convenuti al pagamento di un indennizzo da indebito arricchimento.

Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha pr e senta to ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi (non potendosi considerare tale quello indicato in ricorso come quinto motivo, con cui si chiede la revisione del la decisione sulle spese di lite , ma soltanto quale conseguenzadell’accoglimento dei motivi precedenti).

Si sono costituit i con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , i quali hanno anche depositato memorianel termine di legge anteriore alla camera di consiglio fissata ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo affronta la questione , invero essenziale, della sussistenza dei presupposti per la tutela del diritto d’autoresul progetto architettonico redatto dal ricorrente ed è così rubricato: «violazione degli artt. 1, 2 e 12, comma 2 della legge n. 633/1941 , e dell’art. 2575 c.c., nonché degli artt. 61, 115, comma 2, e 116, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» Il motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento dei motivi residui. 1.1 Il principio da applicare è quello sancito nella mass ima tratta da Cass. n. 25173/2011: «In tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione».

Tale precedente di legittimità era stato citato dal giudice di primo grado per motivare l’accoglimento della domanda, come riferito a pag.4 della sentenza qui impugnata.

Il Tribunale di Catania aveva dunque ravvisato nel progetto redatto dall’arch.

Rossello, se non altro, «un atto creativo, seppur minimo», come tale meritevole della tuteladel diritto d’autore.

1.2. Per riformare la sentenza del tribunale, la corte d’appello ha dapprimarilevato che il citato precedente di legittimità era stato pronunciato con riguardo, non ad un progetto architettonico , bensì ad un «libro fotografico sui luoghi visitati da Goethe in Sicilia».

A tale constatazione la corte d’appello non ha fa tto però seguire un’esplicita affermazione che la nozione di creatività rilevante ai fini della tutela del diritto d’autore debba essere intesa , per quanto riguarda i progetti architettonici, in mo do divers o e più rigorosorispetto a quanto affermato da questa Corte interpretando l’art. 1 della legge sul diritto d’autoree, quindi, inevitabilmente con portata generale, a prescindere dal tipo di operadell’ingegno che ha dato l’occasione per l’affermazione del principio .

Men che meno la sentenza impugnata si cimenta in una motivazione del perché per i progetti architettonici dovrebbe valere una nozione di creatività diversa e più rigorosarispetto a quella sancita dal diritto vivente in termini generaliprendendo l’occasione da un caso relativo ad un libro fotografico.

Se,tuttavia, il distinguo in serito nella motivazione sottintende l’intenzione della corte d’appello di discostarsi dall’interpretazione della legge sancita nel precedente del 2011, allora la sentenza èda considerare affetta dal vizio di violazione di legge, con riferimento all’art. 1 della legge sul diritto d’autore (e dell’analogo art. 2575 c.c.), posto che si intende qui dare invece co nvinta continuità all’interpretazione più estensiva della nozione di opera dell’ingegno tutelabile, in quel caso adottata da questa Corte e mai successivamente smentita in decisioni successive.

1.3. Ma anche volendo attribuire alla corte d’appello un formale ossequio a quell’indirizzo interpretativo (in mancanza di una dichiarata intenzione di discostarsene), si dovrebbe comunque constatareche si tratta, appunto, di un’adesione soltanto formale e apparente, sorretta da uno sbrigativo e apodittico giudiziodi assenza di «qualsivoglia tocco personale del Rossello» nella redazione del progetto (pag. 6 della sentenza).Giudizio espresso senza il supporto di una specifica consulenza tecnicae senza menzionare la relazione di quellasvolta in primo grado per confrontare i due progetti (quello del ricorrente è quello accusato di essere un plagio).

Il fulcro della motivazionesta nel mero rilievo della circostanza (del tutto pacifica, in quanto allegata dallo stesso ricorrente) che «il progetto redatto dall’originario attore … non era relativo alla costruzione di un albergo, ma alla destinazione ad albergo di un fabbricato già esistente, consistente in un piano terra ed un primo piano» (pag. 5 della sentenza impugnata).

A tale constatazione segue la sommaria descrizione delle modifiche previste, definite «minime demolizioni e costruzioni di mura interne, in gran parte finalizzatea rendere possibile l’allocazione di un bagno in ogni stanza ….. allocato, secondo gli usi, vicino al corridoio» (pag. 6 della sentenza impugnata).

Orbene, pur senza imitare la corte territoriale nell’arrogarsi una competenza tecnica nella valutazione della creatività di un progetto architettonico, è agevole concludere che un giudizio così immediato e categorico sulla tot ale assenza di un apporto creativo, «seppur minimo», in un progetto di trasformazione di un fabbricato dadestinazione scolastica a destinazione alberghiera presuppone un sensibile allontanamento da ll ’interpretazione secondo cui « la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia».

2. Il secondo motivo di ricorso («omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 2, n. 5, c.p.c.») è assorbito dall’accoglimento del precedente, in quanto volto al medesimo risultatodella cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il valore di opera dell’ingegno al progetto architettonico redatto dal ricorrente.

2.1. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il terzo e il quarto motivo di ricorso, che sono esplicitamente svolti dal ricorrente soltanto «in via subordinata».

3. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Catania per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20030/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, via Lisbona n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difendeper procura special e allegat a in calce al rico r so -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RIZZO, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che l i rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al controricorso -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 2734 /201 8 , depositata il 19.12.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.11.2022 dal Consigliere A ndrea Z uliani . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la collega [OSCURATO:PERSONA] e l’agronomo [OSCURATO:PERSONA] per chiederne la solidale condanna al risarcimento dei danni provocati con l’illegittim a riproduzione di un progetto edilizio da lui redatto per la trasformazione in struttura alberg hiera di un fabbricato precedentemente adibito ad uso scolastico. Il Tribunale di Catania, disposta c.t.u. per confrontare il progetto dell’attore con quello firmato dai convenuti, accolse la domanda, ravvisando l’ipotesi del plagio econdannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pagamento della somma di € 4.000, a titolo di risarcimento dei soli danni morali, avendo ritenutonon formulata una domanda per il ristoro anche d e i danni patrimoniali. I convenuti proposero appello contro la sentenza di primo grado, al quale resistette [OSCURATO:PERSONA], anche propo nendo impugnazione incidentale contro il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale. La Corte d’Appello di Cataniaaccolse l’appello principale contro la condanna al risarcimento del danno, ritenendo il progetto di [OSCURATO:PERSONA] privo di quel minimo di creatività necessariaper la valorizzazione dell’elaborato come opera dell’ingegno e per la conseguente tutela del diritto d’autore. Respinse , invece, tanto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] , quanto la sua domanda subordinata – già svolta anche in primo grado – di condanna dei convenuti al pagamento di un indennizzo da indebito arricchimento. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha pr e senta to ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi (non potendosi considerare tale quello indicato in ricorso come quinto motivo, con cui si chiede la revisione del la decisione sulle spese di lite , ma soltanto quale conseguenzadell’accoglimento dei motivi precedenti). Si sono costituit i con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , i quali hanno anche depositato memorianel termine di legge anteriore alla camera di consiglio fissata ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo affronta la questione , invero essenziale, della sussistenza dei presupposti per la tutela del diritto d’autoresul progetto architettonico redatto dal ricorrente ed è così rubricato: «violazione degli artt. 1, 2 e 12, comma 2 della legge n. 633/1941 , e dell’art. 2575 c.c., nonché degli artt. 61, 115, comma 2, e 116, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» Il motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento dei motivi residui. 1.1 Il principio da applicare è quello sancito nella mass ima tratta da Cass. n. 25173/2011: «In tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione». Tale precedente di legittimità era stato citato dal giudice di primo grado per motivare l’accoglimento della domanda, come riferito a pag.4 della sentenza qui impugnata. Il Tribunale di Catania aveva dunque ravvisato nel progetto redatto dall’arch. Rossello, se non altro, «un atto creativo, seppur minimo», come tale meritevole della tuteladel diritto d’autore. 1.2. Per riformare la sentenza del tribunale, la corte d’appello ha dapprimarilevato che il citato precedente di legittimità era stato pronunciato con riguardo, non ad un progetto architettonico , bensì ad un «libro fotografico sui luoghi visitati da Goethe in Sicilia». A tale constatazione la corte d’appello non ha fa tto però seguire un’esplicita affermazione che la nozione di creatività rilevante ai fini della tutela del diritto d’autore debba essere intesa , per quanto riguarda i progetti architettonici, in mo do divers o e più rigorosorispetto a quanto affermato da questa Corte interpretando l’art. 1 della legge sul diritto d’autoree, quindi, inevitabilmente con portata generale, a prescindere dal tipo di operadell’ingegno che ha dato l’occasione per l’affermazione del principio . Men che meno la sentenza impugnata si cimenta in una motivazione del perché per i progetti architettonici dovrebbe valere una nozione di creatività diversa e più rigorosarispetto a quella sancita dal diritto vivente in termini generaliprendendo l’occasione da un caso relativo ad un libro fotografico. Se,tuttavia, il distinguo in serito nella motivazione sottintende l’intenzione della corte d’appello di discostarsi dall’interpretazione della legge sancita nel precedente del 2011, allora la sentenza èda considerare affetta dal vizio di violazione di legge, con riferimento all’art. 1 della legge sul diritto d’autore (e dell’analogo art. 2575 c.c.), posto che si intende qui dare invece co nvinta continuità all’interpretazione più estensiva della nozione di opera dell’ingegno tutelabile, in quel caso adottata da questa Corte e mai successivamente smentita in decisioni successive. 1.3. Ma anche volendo attribuire alla corte d’appello un formale ossequio a quell’indirizzo interpretativo (in mancanza di una dichiarata intenzione di discostarsene), si dovrebbe comunque constatareche si tratta, appunto, di un’adesione soltanto formale e apparente, sorretta da uno sbrigativo e apodittico giudiziodi assenza di «qualsivoglia tocco personale del Rossello» nella redazione del progetto (pag. 6 della sentenza).Giudizio espresso senza il supporto di una specifica consulenza tecnicae senza menzionare la relazione di quellasvolta in primo grado per confrontare i due progetti (quello del ricorrente è quello accusato di essere un plagio). Il fulcro della motivazionesta nel mero rilievo della circostanza (del tutto pacifica, in quanto allegata dallo stesso ricorrente) che «il progetto redatto dall’originario attore … non era relativo alla costruzione di un albergo, ma alla destinazione ad albergo di un fabbricato già esistente, consistente in un piano terra ed un primo piano» (pag. 5 della sentenza impugnata). A tale constatazione segue la sommaria descrizione delle modifiche previste, definite «minime demolizioni e costruzioni di mura interne, in gran parte finalizzatea rendere possibile l’allocazione di un bagno in ogni stanza ….. allocato, secondo gli usi, vicino al corridoio» (pag. 6 della sentenza impugnata). Orbene, pur senza imitare la corte territoriale nell’arrogarsi una competenza tecnica nella valutazione della creatività di un progetto architettonico, è agevole concludere che un giudizio così immediato e categorico sulla tot ale assenza di un apporto creativo, «seppur minimo», in un progetto di trasformazione di un fabbricato dadestinazione scolastica a destinazione alberghiera presuppone un sensibile allontanamento da ll ’interpretazione secondo cui « la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia». 2. Il secondo motivo di ricorso («omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 2, n. 5, c.p.c.») è assorbito dall’accoglimento del precedente, in quanto volto al medesimo risultatodella cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il valore di opera dell’ingegno al progetto architettonico redatto dal ricorrente. 2.1. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il terzo e il quarto motivo di ricorso, che sono esplicitamente svolti dal ricorrente soltanto «in via subordinata». 3. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Catania per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente grado di legittimità. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’
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