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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 14820/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Catania; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 27 maggio 2022 la Corte di appello di Catania, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1)-4) del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili oggetto di verifica in executivis.

Questa correlazione era stata svalutata dalla Corte di appello di Catania, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite del condannato, attestato dalla loro contiguità temporale, sul quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, disattendendo le allegazioni difensive, prospettate ex art. 671 cod. proc. pen., con le quali non si era confrontato.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156- 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01).

L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, come nel caso di Fusto, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01).

La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di Catania, che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] le modalità eterogenee con cui si erano concretizzate le condotte illecite giudicate dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1)-4) del provvedimento impugnato, per le quali si invocava la preordinazione, che esprimevano una spiccata propensione al crimine del condannato, incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento ex art. 671 cod. proc. pen.

Si consideri, in proposito, che le singole condotte illecite di cui si assumeva l'unicità del disegno criminoso risultavano commesse da [OSCURATO:PERSONA] in ambiti territoriali diversi e non contigui, rappresentati dai centri di Paternò, Misterbianco e Belpasso.

Tali comportamenti criminosi, al contempo, coinvolgevano beni giuridici eterogenei, riguardando la commissione dei reati di rapina, furto, ricettazione, porto e detenzione di armi, che non appaiono tra loro assimilabili ai fini processuali invocati nell'interesse di Fusto, presentando connotazioni esecutive, soggettive e oggettive, differenti.

Queste connotazioni rendevano evidente come le condotte delinquenziali di Fusto erano connotate da eterogeneità ed esprimevano caratteristiche comportamentali incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore, essendo riconducibili, come evidenziato a pagina 2 del provvedimento impugnato, a «occasionali determinazioni, insorte e delineate nei loro elementi cognitivi e volitivi in distinti e successivi momenti storici [...]».

Deve, al contempo, evidenziarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, viceversa orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, cit.).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Catania; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 27 maggio 2022 la Corte di appello di Catania, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1)-4) del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili oggetto di verifica in executivis. Questa correlazione era stata svalutata dalla Corte di appello di Catania, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite del condannato, attestato dalla loro contiguità temporale, sul quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, disattendendo le allegazioni difensive, prospettate ex art. 671 cod. proc. pen., con le quali non si era confrontato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156- 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01). L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, come nel caso di Fusto, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01). La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). 3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di Catania, che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] le modalità eterogenee con cui si erano concretizzate le condotte illecite giudicate dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1)-4) del provvedimento impugnato, per le quali si invocava la preordinazione, che esprimevano una spiccata propensione al crimine del condannato, incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento ex art. 671 cod. proc. pen. Si consideri, in proposito, che le singole condotte illecite di cui si assumeva l'unicità del disegno criminoso risultavano commesse da [OSCURATO:PERSONA] in ambiti territoriali diversi e non contigui, rappresentati dai centri di Paternò, Misterbianco e Belpasso. Tali comportamenti criminosi, al contempo, coinvolgevano beni giuridici eterogenei, riguardando la commissione dei reati di rapina, furto, ricettazione, porto e detenzione di armi, che non appaiono tra loro assimilabili ai fini processuali invocati nell'interesse di Fusto, presentando connotazioni esecutive, soggettive e oggettive, differenti. Queste connotazioni rendevano evidente come le condotte delinquenziali di Fusto erano connotate da eterogeneità ed esprimevano caratteristiche comportamentali incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore, essendo riconducibili, come evidenziato a pagina 2 del provvedimento impugnato, a «occasionali determinazioni, insorte e delineate nei loro elementi cognitivi e volitivi in distinti e successivi momenti storici [...]». Deve, al contempo, evidenziarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, viceversa orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, cit.). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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