CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 02243/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 15109-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e 2022 difende; 3997 - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1287/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/03/2017 R.G.N. 2507/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 15109/2017 - Causa n. 19 - Adunanza camerale del 22 novembre 2022 - Attanasio ed altri c. INPS Con sentenza del 14.3.17 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale di Latina che aveva rigettato la domanda dei pensionati in epigrafe che avevano chiesto la maggiorazione per esposizione ad amianto ex articolo 13 comma 8 legge 257 del 92, in ragione della decadenza ex articolo 47 comma 5 decreto 269 del 2003 convertito in legge 326 del 2003. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza, per non avere gli interessati presentato all'INAIL tempestiva domanda amministrativa. Avverso tale pronuncia i pensionati in epigrafe hanno proposto ricorso, illustrato da memoria, per cassazione, deducendo cinque motivi. L'INPS ha depositato procura. Con il primo motivcisi denuncia "Nullità della sentenza di appello e/o violazione dell'art. 6 Cedu e 24 e 111 Cost., in relazione all'art.360 n.4 c.p.c." per avere la Corte di appello pubblicato la sentenza dopo circa 2 anni dalla decisione con dispositivo, e 6 anni dall'inizio del procedimento. Con il secondo motivo si lamenta "Violazione dell'art.112 c.p.c. e/o nullità della sentenza di appello in riferimentoall'art.360 n.4 c.p.c." per avere la Corte di appello violato i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo valutato l'art.47 comma 6 bis legge n.326 del 2003 e del l'art.3 comma 132 legge n.350 del2003. Con il terzo motivo si deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n.4 c.p.c. e/o 111 Cost., in relazione all'art.360 n.4 c.p.c." per non avere la Corte territoriale motivato con riguardo aì profili di doglianza sollevati con l'atto di appello. Con il quarto motivo si denuncia "Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art.360 n.5 c.p.c.", per avere la Corte d'appello trascurato l'avvenuto pensionamento degli interessati già prima del 02.10.2003, che determinerebbe l'inapplicabilità del termine di decadenza introdotto dalla normativa più recente. Con il quinto motivo si lamenta "Violazione dell'art. 13 co. 8 della L. 257/92 e degli artt. 47 co. 6 bis della L. 326/03 e art. 3 co. 132 della L. 350/03 e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 47 commi 1, 5 e 6 della L. 326/03, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..", per avere il Collegio territoriale ritenuto maturata la decadenza alla data del 15.06.2015, in I applicazione del termine di cui all'art.47 comma 5 legge n.326 del 2003. E' preliminare l'esame del quarto e del quinto motivo, che attengono alla decadenza. Essi sono fondati. Questa Corte ha invero già affermato (Corte ez. 6 - L, Ordinanza n. 14895 del 16/07/2015, Rv. 636230 - 01) che, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modíf. in I. n. 326 del 2003, non è applicabile anche a coloro che rientrano nel regime previgente, di cui all'ad 13, comma 8, della I. n. 257 del 1992, ed in particolare ai lavoratori esclusi in virtù del comma 6 bis dell'art. 47 della I. n. 326 cit. Ne consegue che il d.m. attuativo del 27 ottobre 2004, laddove all'art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, sicché va disapplicato. Nel mede5o4o senso, si è evidenziato (Cass. Civ., sez. lav., n.1607/2022; n.27553/2020) che, in sede dì conversione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, da parte della legge 326 del 2003,a1 suddetto art. 47 è stato aggiunto il comma 6 bis dettato per agevolare il t M1 ‘.1 passaggio da un regime ad un altro, che aveva previsto che "Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilita', ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento". La norma, dunque, ha fatto salva l'applicazione delle previgenti disposizioni per i lavoratori che avessero già maturato il diritto di trattamento pensionistico alla data di entrata in vigore del decreto (vedi pure Cass. 18 novembre 2004, n. 21862; id. 15 luglio 2005 n. 15008; 11 luglio 2006 n. 15679 e più di recente Cass. 30 maggio 2012 n. 8649). Alla luce delle considerazioni che precedono la Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere che la mancata presentazione della domanda di certificazione all'I.N.A.I.L. nel termine semestrale decorrente dalla pubblicazione del richiamato D.M., determinava la decadenza della odierna ricorrente dalla proposizione dì istanza amministrativa all'I.N.P.S. richiedendosi a tal fine la preventiva verifica dell'applicabilità o meno, nei termini sopra delineati, della "previgente" disciplina. Consegue l'accoglimento dei detti motivi quarto e quinto del ricorso (con assorbimento degli altri) e la cassazione della decisione con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma. p.q.m. accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per l