CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 21044/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1104/2013 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenzadi Comm. Trib. Reg. delle Marche n. 277/2011 depositata il10/11/2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il presente giudizio ha per oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento fondato sulle risultanze di movimentazioni bancarie di conticorrenti intestati a i soci che non hanno trovato riscontro nella contabilità aziendale della società, né sono state giustificat e dai soggetti accertati. E ’ stato pertanto rideterminato il reddito imponibile della società per l'anno d'imposta 2004 con la conseguente applicazione di sanzioni. La società ha impugnato l'avviso di accertamento. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha presentato appello che è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale . L' A genzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. La contribuente ha resistito con controricorso. Con istanza depositata in data 8 novembre 2018 la contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6 comma 10 del decreto legge 119 del 2018 conv. in l. 136/18, poiché la controversia è definibile ai sensi della predetta normativa. E’ stata successivamente depositata telematicamente istanza di estinzione con atti allegati, dai quali risulta che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata e pagato la prima rata. Non è stato notificato atto di diniego da parte dell’Amministrazione. Il giudizio ̀ pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese delgiudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992 P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma, camera di consig