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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 settembre 1979

Cassazione n. 12431/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/06/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];r' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 26.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato avverso il decreto di applicazione del regime detentivo di cui all'art. 41-bis L. n. 354 del 1975; Premesso che, ai sensi dell'art. 41, comma 2 -sexies, L. n. 354 del 1975, contro l'ordinanza del Tribunale che decide sul reclamo del detenuto è previsto il ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Rilevato che il ricorso denuncia il travisamento della prova, che - sostiene - "si traduce nella assoluta carenza e manifesta illogicità della motivazione" dell'ordinanza; Considerato che, quando il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge; Evidenziato, tuttavia, che l'ordinanza impugnata è provvista di diffusa, e anche congrua, motivazione, sicché il ricorso si atteggia, in definitiva, come proposto per vizio di motivazione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];r' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 26.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato avverso il decreto di applicazione del regime detentivo di cui all'art. 41-bis L. n. 354 del 1975; Premesso che, ai sensi dell'art. 41, comma 2 -sexies, L. n. 354 del 1975, contro l'ordinanza del Tribunale che decide sul reclamo del detenuto è previsto il ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Rilevato che il ricorso denuncia il travisamento della prova, che - sostiene - "si traduce nella assoluta carenza e manifesta illogicità della motivazione" dell'ordinanza; Considerato che, quando il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge; Evidenziato, tuttavia, che l'ordinanza impugnata è provvista di diffusa, e anche congrua, motivazione, sicché il ricorso si atteggia, in definitiva, come proposto per vizio di motivazione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.M
Decreto Cassazione n. 12431/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris