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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 19233/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 18/2020 TRIBUNALE di PATTI, del 07/01/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe il tribunale di Patti, in qualità di giudice di appello, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il giudice di pace di Sant'Agata di Militello, in data 19.9.2019, aveva condannato il suddetto Gaglione alla pena pecuniaria della multa ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 581, c.p., in rubrica ascrittogli, sul presupposto che l'imputato è stato condannato alla sola pena pecuniaria e che in dispositivo non sono state adottate statuizioni civili.

2. Avverso tale provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Gaglione, lamentando violazione di legge, in quanto il giudice di appello ha omesso di considerare che nella motivazione della sentenza del giudice di pace l'imputato era stato condannato al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, statuizione, tuttavia, non riprodotta nel relativo dispositivo.

3. Con requisitoria scritta del 10.1.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto.

4. Il ricorso è fondato e va accolto.

Come è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è ammissibile l'appello proposto dall'imputato - avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa - ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.

Igs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (cfr., ex plurimis, Cass, sez.

V, 14/12/2015, n. 5017, rv. 266059; Cass., sez.

V, 16/10/2013, n. 7455, rv. 259625; Cass., sez.

V, 23/09/2016, n. 42779).

Nel caso in esame, peraltro, l'appello dell'imputato, allegato al ricorso in ossequio al principio della cd. autosufficienza, conformemente alla previsione dell'art. 37, co. 1, d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, era specificamente rivolto, non solo a contestare l'affermazione di responsabilità del Gaglione, ma anche, con il quarto motivo di impugnazione, il riconoscimento del danno patito dalla persona offesa e la liquidazione delle spese di costituzione sostenute dalla parte civile.

Ciò in quanto, come si evince dalla motivazione della sentenza del giudice di pace di S. [OSCURATO:PERSONA], del pari allegata al ricorso, il Gaglione era stato condannato anche alla "rifusione dei danni patiti dalla persona offesa, costituita parte civile, da liquidarsi in sede civile", nonché al "pagamento delle spese legali di parte civile" (cfr. p. 3) Vero è che tali statuizioni non sono contenute nel dispositivo della sentenza poi adottato dal suddetto giudice (cfr. p. 4).

Ma tale omissione non può pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, correttamente esercitato avverso la menzionata sentenza di condanna, avendo il giudice di pace statuito anche in punto di risarcimento del danno e l'imputato impugnato tale statuizione.

Si tratta, infatti, di un evidente errore omissivo, che può e deve essere sanato facendo prevalere la volontà del giudice di primo grado, manifestata con assoluta chiarezza in motivazione, sul dispositivo incompleto.

Tale decisione appare conforme al condivisibile e ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, Rv. 275690).

Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Patti, in qualità di giudice di appello, per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Patti per il giudizio.

Così deciso in Roma il 24.2.2022. [OSCURATO:PERSONA],i lier Estensore vg [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 18/2020 TRIBUNALE di PATTI, del 07/01/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe il tribunale di Patti, in qualità di giudice di appello, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il giudice di pace di Sant'Agata di Militello, in data 19.9.2019, aveva condannato il suddetto Gaglione alla pena pecuniaria della multa ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 581, c.p., in rubrica ascrittogli, sul presupposto che l'imputato è stato condannato alla sola pena pecuniaria e che in dispositivo non sono state adottate statuizioni civili. 2. Avverso tale provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Gaglione, lamentando violazione di legge, in quanto il giudice di appello ha omesso di considerare che nella motivazione della sentenza del giudice di pace l'imputato era stato condannato al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, statuizione, tuttavia, non riprodotta nel relativo dispositivo. 3. Con requisitoria scritta del 10.1.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto. 4. Il ricorso è fondato e va accolto. Come è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è ammissibile l'appello proposto dall'imputato - avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa - ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d. Igs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (cfr., ex plurimis, Cass, sez. V, 14/12/2015, n. 5017, rv. 266059; Cass., sez. V, 16/10/2013, n. 7455, rv. 259625; Cass., sez. V, 23/09/2016, n. 42779). Nel caso in esame, peraltro, l'appello dell'imputato, allegato al ricorso in ossequio al principio della cd. autosufficienza, conformemente alla previsione dell'art. 37, co. 1, d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, era specificamente rivolto, non solo a contestare l'affermazione di responsabilità del Gaglione, ma anche, con il quarto motivo di impugnazione, il riconoscimento del danno patito dalla persona offesa e la liquidazione delle spese di costituzione sostenute dalla parte civile. Ciò in quanto, come si evince dalla motivazione della sentenza del giudice di pace di S. [OSCURATO:PERSONA], del pari allegata al ricorso, il Gaglione era stato condannato anche alla "rifusione dei danni patiti dalla persona offesa, costituita parte civile, da liquidarsi in sede civile", nonché al "pagamento delle spese legali di parte civile" (cfr. p. 3) Vero è che tali statuizioni non sono contenute nel dispositivo della sentenza poi adottato dal suddetto giudice (cfr. p. 4). Ma tale omissione non può pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, correttamente esercitato avverso la menzionata sentenza di condanna, avendo il giudice di pace statuito anche in punto di risarcimento del danno e l'imputato impugnato tale statuizione. Si tratta, infatti, di un evidente errore omissivo, che può e deve essere sanato facendo prevalere la volontà del giudice di primo grado, manifestata con assoluta chiarezza in motivazione, sul dispositivo incompleto. Tale decisione appare conforme al condivisibile e ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, Rv. 275690). Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Patti, in qualità di giudice di appello, per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Patti per il giudizio. Così deciso in Roma il 24.2.2022. [OSCURATO:PERSONA],i lier Estensore vg [OSCURATO:PERSONA]
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