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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 45983/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 3 marzo 2022, il Tribunale di Catania, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale aveva app icato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen. (capo 1); 74, commi 1, 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2); 81 cpv cod. pen., 73, comma 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 3); 110, 112, 628, comma 1, nn. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen. (capo 6); 110, 112, comma 1, n. 1, 582, 585, comma 1, in relazione agli artt. 576, 416-bis.1 cod. pen. (capo 7).

Il Tribunale, dopo aver analiticamente dato conto della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui 416-bis cod. pen. per avere l'Oke preso parte con un ruolo di rilievo all'associazione mafiosa degli Eiye, aveva ritenuto altresì esistenti le esigenze cautelari, rilevando come il reato contestato rientri tra quelli per cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Inoltre, rilevava che dette esigenze emergevano dal fatto che l'Oke si era sottratto all'applicazione della misura cautelare trasferendosi in Germania, nonché dalla indissolubilità del vincolo associativo, pena gravi conseguenze che il ricorrente non risultava aver subito.

Riteneva, altresì, che non vi fossero elementi da cui desumere che durante la sua permanenza in Germania avesse rescisso i legami con l'associazione.

Infine, riteneva sussistente il pericolo concreto che se rimesso in libertà, l'Oke si sarebbe dato alla fuga.

2. Avverso tale provvedimento il difensore dell'Oke ha presentato ricorso per cassazione deducendo quale unico motivo la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle altre norme di cui si deve tener coni:o nell'applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 274„ comma 1, lett. c) e 292, comma 2, cod. proc. pen.

Con tale motivo si censura l'ordinanza per aver ritenuto sussistente l'attualità delle esigenze cautelari in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nonostante che la misura cautelare sia stata eseguita a tre anni di distanza da quella riguardante i coimputati nel medesimo procedimento.

Il Tribunale avrebbe cercato di attualizzare il pericolo valorizzando elementi inconsistenti, ed in particolare il fatto che l'Oke si sarebbe allontanato dall'Italia perché intimorito dalla notizia, comunicatagli per telefono alla fine di gennaio 2019, dell'arresto di esponenti del gruppo rivale.

Tale affermazione, tuttavia, non terrebbe conto né del contenuto della telefonata intercettata, nel corso della quale il ricorrente aveva affermato di andare all'estero al fine di trovare lavoro, né della circostanza che avrebbe lasciato l'Italia dopo un mese dalla notizia dell'arresto.

Inoltre, sarebbe incomprensibile che una persona in fuga faccia rientro in Italia nel 2022 con i propri documenti, sapendo di poter essere arrestato.

Il Tribunale del riesame non avrebbe neppure tenuto conto delle dichiarazioni confessorie rese dall'Oke che ha ammesso di far parte del gruppo Eiye e di essere dal medesimo receduto dal febbraio 2019.Il ricorrente sostiene inoltre che, poiché il reato associativo è sl:ato contestato fino alla data del 4 aprile 2019, da tale momento deve ritenersi cessata la permanenza sicché al momento dell'adozione della misura cautelare erano ormai decorsi tre anni.

Il Tribunale, infine, avrebbe del tutto travisato quanto emerso in ordine al totale cambiamento di stile di vita da parte del ricorrente, il quale vive in Germania ove svolge attività lavorativa come cuoco ed ha troncato ogni contatto con i correi.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso, concernente le esigenze cautelari, è inammissibile perché manifestamente infondato.

1.1. Invero, occorre preliminarmente osservare che il titolo cautelare concerne, tra l'altro, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver l'Oke fatto parte dell'associazione criminosa nigeriano denominata Eiye, sulla CJi riconducibilità al reato di associazione mafiosa questa Corte si è più volte espressa (v.

Sez. 2, n. 14225 del 13/01/2021, Johnson, Rv. 281126 - 01; Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, Anslem, Rv. 280552 - 01; Sez. 1, n. 24803 del C5/05/2010, Claire, Rv. 247803 - 01).

In ordine a tale reato l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur a seguito delle modifiche introdotte legge n. 47 del 2015,, continua a prevedere una doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria.

Pertanto - come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare - qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza di tali delitti e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale manchi una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere.

Quanto al profilo delle esigenze cautelari, vi è una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, la quale può essere superata solo dalla prova dell'affievolimento o della cessazione di ogni esigenza cautelare.

Quanto alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, questa può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautela-i possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 78:37 del 12/02/2021, Rv. 280889 - 01).1.2.

Questa Corte ha altresì precisato come tale duplice presunzione deve ritenersi prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale posta dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

In assenza di elementi dai quali emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i legami con l'associazione, il giudice non ha l'onere di argomentare in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari, trattandosi già insito di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865 - 01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 2311.3 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv 276316; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664).

1.3. In ordine al valore da riconoscersi al tempo trascorso dalla commissione dei fatti in relazione alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, esso ha valenza neutra, sicché, ove non sia accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità, esso non può costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889 - 01; Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Rv. 275681-01; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombacca, Rv. 278569 - 01; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174 - 01).

Secondo altro orientamento, invece, anche in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso è necessaria l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari e il decorso del tempo è elemento che può essere da solo valutato ai fini del superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora esso si presenti connotato da notevole spessore, soprattutto quando non si sia in presenza di associazioni mafiose storiche o di soggetti che ricoprano posizioni apicali (Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919 - 01; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 4 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo, Rv. 268727).

2. [OSCURATO:PERSONA] intende aderire e dare continuità al primo dei due orientamenti di legittimità, non senza rilevare, tuttavia, che nella specie il Tribunale del riesame ha specificamente motivato in ordine alla effettiva sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando la natura tendenzialmente permanente del vincolo associativo e la sua indissolubilità «pena gravi conseguenze che l'Oke non risulta aver subito».

Ha inoltre messo in rilievo il carattere "internazionale" dell'associazione la quale è presente non solo in Italia, ma anche in Europa, con ciò privando di valore la circostanza, allegata dalla difesa, che il ricorrente viva dal 2019 in Germania.

Il Tribunale del riesame ha, altresì, ritenuto non significativo di una rescissione del legame criminoso il lasso di tempo, di poco superiore a due anni, intercorso tra la commissione del reato (contestato dal giugno 2017 al 4 aprile 2019) e l'esecuzione della misura cautelare (febbraio 2022).

Occorre infine considerare come il ricorso abbia omesso di confrontarsi con l'ulteriore motivazione in ordine alla concreta sussistenza delle esigenze cautelari contenuta nell'ordinanza impugnata laddove essa ha evidenziato la sussistenza del pericolo che l'Oke, se rimesso in libertà, possa sottrarsi alle proprie responsabilità allontanandosi dall'Italia.

3. Tali considerazioni conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 3 marzo 2022, il Tribunale di Catania, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale aveva app icato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen. (capo 1); 74, commi 1, 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 2); 81 cpv cod. pen., 73, comma 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 3); 110, 112, 628, comma 1, nn. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen. (capo 6); 110, 112, comma 1, n. 1, 582, 585, comma 1, in relazione agli artt. 576, 416-bis.1 cod. pen. (capo 7). Il Tribunale, dopo aver analiticamente dato conto della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui 416-bis cod. pen. per avere l'Oke preso parte con un ruolo di rilievo all'associazione mafiosa degli Eiye, aveva ritenuto altresì esistenti le esigenze cautelari, rilevando come il reato contestato rientri tra quelli per cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Inoltre, rilevava che dette esigenze emergevano dal fatto che l'Oke si era sottratto all'applicazione della misura cautelare trasferendosi in Germania, nonché dalla indissolubilità del vincolo associativo, pena gravi conseguenze che il ricorrente non risultava aver subito. Riteneva, altresì, che non vi fossero elementi da cui desumere che durante la sua permanenza in Germania avesse rescisso i legami con l'associazione. Infine, riteneva sussistente il pericolo concreto che se rimesso in libertà, l'Oke si sarebbe dato alla fuga. 2. Avverso tale provvedimento il difensore dell'Oke ha presentato ricorso per cassazione deducendo quale unico motivo la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle altre norme di cui si deve tener coni:o nell'applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 274„ comma 1, lett. c) e 292, comma 2, cod. proc. pen. Con tale motivo si censura l'ordinanza per aver ritenuto sussistente l'attualità delle esigenze cautelari in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nonostante che la misura cautelare sia stata eseguita a tre anni di distanza da quella riguardante i coimputati nel medesimo procedimento. Il Tribunale avrebbe cercato di attualizzare il pericolo valorizzando elementi inconsistenti, ed in particolare il fatto che l'Oke si sarebbe allontanato dall'Italia perché intimorito dalla notizia, comunicatagli per telefono alla fine di gennaio 2019, dell'arresto di esponenti del gruppo rivale. Tale affermazione, tuttavia, non terrebbe conto né del contenuto della telefonata intercettata, nel corso della quale il ricorrente aveva affermato di andare all'estero al fine di trovare lavoro, né della circostanza che avrebbe lasciato l'Italia dopo un mese dalla notizia dell'arresto. Inoltre, sarebbe incomprensibile che una persona in fuga faccia rientro in Italia nel 2022 con i propri documenti, sapendo di poter essere arrestato. Il Tribunale del riesame non avrebbe neppure tenuto conto delle dichiarazioni confessorie rese dall'Oke che ha ammesso di far parte del gruppo Eiye e di essere dal medesimo receduto dal febbraio 2019.Il ricorrente sostiene inoltre che, poiché il reato associativo è sl:ato contestato fino alla data del 4 aprile 2019, da tale momento deve ritenersi cessata la permanenza sicché al momento dell'adozione della misura cautelare erano ormai decorsi tre anni. Il Tribunale, infine, avrebbe del tutto travisato quanto emerso in ordine al totale cambiamento di stile di vita da parte del ricorrente, il quale vive in Germania ove svolge attività lavorativa come cuoco ed ha troncato ogni contatto con i correi. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso, concernente le esigenze cautelari, è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Invero, occorre preliminarmente osservare che il titolo cautelare concerne, tra l'altro, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver l'Oke fatto parte dell'associazione criminosa nigeriano denominata Eiye, sulla CJi riconducibilità al reato di associazione mafiosa questa Corte si è più volte espressa (v. Sez. 2, n. 14225 del 13/01/2021, Johnson, Rv. 281126 - 01; Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, Anslem, Rv. 280552 - 01; Sez. 1, n. 24803 del C5/05/2010, Claire, Rv. 247803 - 01). In ordine a tale reato l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur a seguito delle modifiche introdotte legge n. 47 del 2015,, continua a prevedere una doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria. Pertanto - come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare - qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza di tali delitti e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale manchi una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, vi è una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, la quale può essere superata solo dalla prova dell'affievolimento o della cessazione di ogni esigenza cautelare. Quanto alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, questa può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautela-i possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 78:37 del 12/02/2021, Rv. 280889 - 01).1.2. Questa Corte ha altresì precisato come tale duplice presunzione deve ritenersi prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale posta dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. In assenza di elementi dai quali emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i legami con l'associazione, il giudice non ha l'onere di argomentare in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari, trattandosi già insito di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865 - 01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 2311.3 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv 276316; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). 1.3. In ordine al valore da riconoscersi al tempo trascorso dalla commissione dei fatti in relazione alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, esso ha valenza neutra, sicché, ove non sia accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità, esso non può costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889 - 01; Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Rv. 275681-01; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombacca, Rv. 278569 - 01; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174 - 01). Secondo altro orientamento, invece, anche in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso è necessaria l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari e il decorso del tempo è elemento che può essere da solo valutato ai fini del superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora esso si presenti connotato da notevole spessore, soprattutto quando non si sia in presenza di associazioni mafiose storiche o di soggetti che ricoprano posizioni apicali (Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919 - 01; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 4 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo, Rv. 268727). 2. [OSCURATO:PERSONA] intende aderire e dare continuità al primo dei due orientamenti di legittimità, non senza rilevare, tuttavia, che nella specie il Tribunale del riesame ha specificamente motivato in ordine alla effettiva sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando la natura tendenzialmente permanente del vincolo associativo e la sua indissolubilità «pena gravi conseguenze che l'Oke non risulta aver subito». Ha inoltre messo in rilievo il carattere "internazionale" dell'associazione la quale è presente non solo in Italia, ma anche in Europa, con ciò privando di valore la circostanza, allegata dalla difesa, che il ricorrente viva dal 2019 in Germania. Il Tribunale del riesame ha, altresì, ritenuto non significativo di una rescissione del legame criminoso il lasso di tempo, di poco superiore a due anni, intercorso tra la commissione del reato (contestato dal giugno 2017 al 4 aprile 2019) e l'esecuzione della misura cautelare (febbraio 2022). Occorre infine considerare come il ricorso abbia omesso di confrontarsi con l'ulteriore motivazione in ordine alla concreta sussistenza delle esigenze cautelari contenuta nell'ordinanza impugnata laddove essa ha evidenziato la sussistenza del pericolo che l'Oke, se rimesso in libertà, possa sottrarsi alle proprie responsabilità allontanandosi dall'Italia. 3. Tali considerazioni conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. at
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