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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09649/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 23229/2025Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 9649/2026Data pubblicazione 15/04/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 3DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 23229/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesa come in atti;contro[OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti (controricorrente);[OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti (controricorrente);[OSCURATO:PERSONA], (intimato);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con unicaliquidazione in favore dei controricorrenti in solido, in considerazione dell’identitàdel difensore e delle tesi difensive dagli stessi prospettate; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrentiin solido tra loro, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 10/04/2026.IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 23229/2025Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 9649/2026Data pubblicazione 15/04/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 3DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 23229/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesa come in atti;contro[OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti (controricorrente);[OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti (controricorrente);[OSCURATO:PERSONA], (intimato);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con unicaliquidazione in favore dei controricorrenti in solido, in considerazione dell’identitàdel difensore e delle tesi difensive dagli stessi prospettate; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrentiin solido tra loro, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 10/04/2026.IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09649/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris