Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07699/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte dli appello di Brescia confermava la sentenza in data 09/10/2019 del Tribunale di Bergamo, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81cpv cod.pen. e 2 d.lgs 74/200 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento di pena disposto a titolo di continuazione; Ritenuto che il motivo è manifestamente; il primo giudice ha determinato la pena base senza applicare alcun aumento per la continuazione, e, peraltro, la questione non era stata proposta con i motivi di appello.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato nammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte dli appello di Brescia confermava la sentenza in data 09/10/2019 del Tribunale di Bergamo, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81cpv cod.pen. e 2 d.lgs 74/200 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento di pena disposto a titolo di continuazione; Ritenuto che il motivo è manifestamente; il primo giudice ha determinato la pena base senza applicare alcun aumento per la continuazione, e, peraltro, la questione non era stata proposta con i motivi di appello. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato nammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 07699/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris