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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 02842/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 maggio 2022 emessa Tribunale di Como; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con riferimento alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Rilevato, in particolare che il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio - ed in modo particolare l'indicazione dei criteri impiegati per la determinazione degli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. - senza, tuttavia, prospettare alcuna illegalità della pena inflitta.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 dicembre 2022 Il Consigliere esnsQe [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 maggio 2022 emessa Tribunale di Como; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con riferimento alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, in particolare che il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio - ed in modo particolare l'indicazione dei criteri impiegati per la determinazione degli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. - senza, tuttavia, prospettare alcuna illegalità della pena inflitta. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2022 Il Consigliere esnsQe [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 02842/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris