CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 36184/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che con memoria del 6/6/2024 hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8/1/2024 la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Giudice per l'udienza preliminare dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al giudizio abbreviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri 119. In tale procedimento la difesa del Chiappetta con istanza in data 18/9/2023 aveva chiesto la revoca o modifica della misura coercitiva della custodia in carcere, applicata al predetto in quanto gravemente indiziato in ordine al delitto di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1), rilevando che, anche a seguito dei contributi dichiarativi resi da [OSCURATO:PERSONA] e dell'esame degli atti acquisiti a seguito del deposito ex art. 415 bis cod. pen, le esigenze cautelari poste a fondamento della misura dovevano ritenersi superate. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare, però, con ordinanza del 13/9/2013 aveva disatteso l'istanza. La richiesta di ricusazione si fondava sull'assunto secondo cui la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nel valutare l'istanza, anziché esprimersi sulle esigenze cautelari e sulla presunzione di adeguatezza della misura, si sarebbe indebitamente espressa sul merito dei fatti oggetto del procedimento. La Corte di appello, invece, ritenendo che il GUP sì fosse limitato a valutare gli elementi sottoposti a suo giudizio, non riconosceva alcuna valutazione dì merito dallo stesso indebitamente espressa e dichiarava, pertanto, la richiesta di ricusazione inammissibile per la sua manifesta infondatezza. 2. Avverso l'ordinanza della Corte territoriale il Chiappetta ha presentato due ricorsi per cassazione, l'uno a firma degli avv.ti Diddi ed Acciardi, e l'altro a firma del solo avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo ricorso ha dedotto: 2.1. Violazione di legge (art. 41 comma 1 e 127 cod. proc. pen.) per avere il Giudice per l'udienza preliminare provveduto de plano in assenza dei presupposti di legge, pur non ricorrendo la "pretestuosìtà del gravame" o gli altri presupposti di legge richiesti dalla giurisprudenza per configurare la manifesta infondatezza, atteso anche il provvedimento ha esaminato nel merito il gravame; 2.2. la violazione degli artt. 37 e 41 cod. proc. pen. e l'illogicità e mera apparenza della motivazione in relazione alle pretese ragioni della manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione e dellInsussistenza della invocata causa di astensione, avendo la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] dato atto dell'esistenza di atti indiziari rilevanti laddove invece si prospettatava solo l'insussistenza delle esigenze cautelari. Il GUP avrebbe, quindi, proiettato la valutazione sotto il profilo della gravità indiziaria così indebitamente anticipando il proprio convincimento circa la rilevanza delle prove a carico o a discarico. Il secondo ricorso, a firma del solo avv. [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui "l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonchè quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato" (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Rv.232067). Il ricorrente ha, quindi, dedotto che il GUP, anziché attenersi ad una valutazione in ordine alle sole esigenze cautelari, "anche in relazione agli elementi acquisiti ex art. 415 bis cod. proc. pen.", ha rigettato l'istanza sulla base di valutazioni che ne anticipano il giudizio di merito e, a sostegno del suo assunto, ha riportato integralmente, per incorporazione, il tenore dell'istanza disattesa dal GUP. 3. Con requisitoria scritta del 13 maggio 2024 il P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con le conseguenze di legge. 4. Con memoria di replica del 6/6/2024 la difesa ha insistito nei motivi già addotti, chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per la manìfesta infondatezza dei motivi addotti. 1. Come chiarito dalle sezioni unite di questa Corte di cassazione con la pronuncia richiamata dallo stesso ricorrente, infatti, "l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonchè quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (cfr. Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Rv. 232067, che confermava la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime). Nel caso in esame, invece, dall'esame dell'istanza di revoca o modifica della misura cautelare avanzata dalla difesa - ed integralmente riportata alle pagg. da 7 a 23 della memoria difensiva del 6/6/2024 - emerge che la stessa si fondava sulla prospettazione dell'infondatezza dell'accusa di partecipazione all'associazione mafiosa rivolta al ricorrente, anche alla luce di elementi nuovi e sopravvenuti all'applicazione della misura, che si riferivano essere costituiti dalle dichiarazioni del nuovo collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], messe a disposizione della difesa solo con la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. e riportate nell'istanza, talvolta anche testualmente. L'istanza, pertanto, era prevalentemente rivolta ad una rivalutazione del quadro indiziario, anche alla luce degli elementi sopravvenuti, prospettando soltanto nelle ultime due pagine una diversa valutazione delle esigenze cautelari sulla quale fondava la richiesta di modifica o revoca della misura applicata. Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, pertanto, con il provvedimento in questa sede impugnato la Corte territoriale ha rilevato che il GUP si era limitato ad esaminare le argomentazioni addotte a sostegno dell'istanza, valutando come "gli elementi indicati come sopravvenuti (accertamenti patrimoniali e dichiarazioni di Porcaro) non sono in grado di inficiare il quadro indiziario a supporto della misura carceraria, l'unica in grado di fronteggiare le esigenze cautelari in base alla presunzione definita dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., non ricorrendo la prova dell'esistenza di elementi dai quali risulta che non sussistono esigenze cautelari". L'articolata richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare si fondava proprio sulla pretesa svalutazione del quadro indiziario tale da determinare, nell'ottica difensiva, la cessazione o l'attenuazione delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura, sicché correttamente l'ordinanza impugnata ha rilevato che le espressioni utilizzate dal GUP nel valutare gli "elementi sopravvenuti e sottoposti al suo giudizio" non potevano costituire indebita manifestazione di convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.: la valutazione degli elementi addotti dalla difesa, effettuata dal giudice per l'udienza preliminare, lungi dall'integrare l'indebita manifestazione del convincimento del giudice con anticipazione della valutazione sul merito della "res iudicanda", tale da integrare causa di ricusazione, era imposta e giustificata dalle sequenze procedimentali, per la necessità ed il nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato, in alcun modo idoneo ad integrare la causa dì ricusazione dì cui all'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. 2. Anche il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione rendeva inammissibile la doglianza - fondata sugli stessi argomenti reiterati in questa sede - per l'assoluta assenza dei presupposti idonei a integrare, sia pure in astratto, le condizioni richieste dalla già menzionata giurisprudenza delle sezioni unite per la ricusazione del giudice dell'udienza preliminare, sicché legittimamente la Corte d'Appello territoriale ha dichiarato con procedura de plano l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese n processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in