CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22472/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 ottobre 2022 la Corte di Appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 17 maggio 2022 del Tribunale di Napoli, ha rideterminato rispettivamente in anni tre mesi due di reclusione ed euro 18.000 di multa, nonché in anni tre di reclusione ed euro 18.000 di multa, le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale gli imputati hanno richiesto l'annullamento della decisione, per un verso (il Pugliese) in ragione della carenza di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, per un altro (il [OSCURATO:PERSONA]) stante la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. 3.1. A questo proposito, infatti, a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla legge n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.. 3.2. Emerge dunque evidente l'inammissibilità delle impugnazioni siccome proposte. In tema infatti di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Tutto ciò in quanto è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Del pari, quanto alla censura circa un'erronea qualificazione del fatto, l'unico motivo non rinunciato concerneva invero il trattamento sanzionatorio, ed al riguardo non sussiste alcuna illegalità della pena (questione, tra l'altro, neppure dedotta dai ricorrenti). Mentre, appunto, non residuava alcun ulteriore profilo di censura. 4. La manifesta infondatezza delle impugnazioni non può che comportare l'inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Ca