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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 11460/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11750-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrente - .03 avverso la sentenza n. 117/04/2019 della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione ricorrono con un unico motivo, cui replica l'intimata [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, per la cassazione della sentenza della CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], in epigrafe indicata, pronunciata in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa sulla scorta di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno 2007, che la contribuente sosteneva non essergli mai stato notificato.

La CTR con la sentenza impugnata rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, effettuata con il rito dell'irreperibilità relativa della destinataria in quanto il messo notificatore, recatosi presso l'indirizzo della destinataria dell'atto e non avendola ivi rinvenuta, restituiva il plico al mittente apponendo la dicitura "trasferito" ma senza effettuare «specifiche indagini sull'effettivo trasferimento del contribuente», ovvero «senza svolgere le necessarie ricerche nel comune di residenza al fine di verificare quale fosse l'effettivo indirizzo dell'appellata» (sentenza CTR, pag. 7).

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Va preliminarmente esaminata e rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla controricorrente, che non ha tenuto conto nel computo del termine di impugnazione, del periodo di sospensione di nove mesi previsto dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 118 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018.

2. Venendo, quindi, al motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 anche in relazione all'art. 140 cod. proc. civ., le ricorrenti censurano la sentenza d'appello per avere ritenuto nulla la notificazione dell'avviso di accertamento, invece correttamente effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., stante l'irreperibilità relativa della destinataria dell'atto.

2.1. Sostengono le ricorrenti che, dopo un primo tentativo di notifica dell'avviso di accertamento a mezzo del servizio postale, che aveva avuto esito negativo in quanto la raccomandata era stata restituita per irreperibilità del destinatario, l'Ufficio trasmetteva l'atto al Comune di Ravenna per la notifica a mezzo messo, che vi provvedeva in data 2 ottobre 2013 ai sensi dell'art.140 cod. proc. civ.

«stante l'assenza del destinatario e di ogni altra persona idonea al ritiro ai sensi dell'art. 139 c.p.c.», mediante deposito della copia dell'atto nella casa comunale di Ravenna, affissione dell'avviso di deposito alla porta di abitazione della destinataria ed invio alla stessa della raccomandata informativa.

Riferiscono, ancora, le ricorrenti che il successivo 3 ottobre 2013 l'agente postale si recava all'indirizzo della contribuente per la notifica della raccomandata informativa ma restituiva il plico con la dicitura «trasferito».

Circostanza che la stessa contribuente aveva negato nelle controdeduzioni depositate in grado di appello sostenendo che il postino aveva commesso un evidente errore essendosi trasferita dall'abitazione situata all'indirizzo indicato nel plico in data successiva, ovvero 1'8 ottobre 2013.2.2.

Le ricorrenti censurano, quindi, la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto necessario da parte dell'agente notificatore l'effettuazione di ricerche dirette ad individuare l'effettivo indirizzo della destinataria dell'atto.

3. Il motivo è infondato e va rigettato.

4. E' pacifico nel caso di specie che la notifica dell'avviso di accertamento è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., stante l'irreperibilità relativa della destinataria, non rinvenuta all'indirizzo indicato nell'atto, con conseguente deposito dello stesso nella casa comunale, affissione dell'avviso di avvenuto deposito alla porta di abitazione della contribuente ed invio della c.d. raccomandata informativa, la quale veniva restituita al mittente con la dicitura "trasferito".

5. Orbene, questa Corte, in ipotesi del tutto analoga, ancorché riferita alla notifica di una cartella di pagamento, ha affermato il principio secondo cui nei casi di "irreperibilità cd. relativa" è necessario, ai fini del perfezionamento della procedura di notificazione, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cod. proc. civ., incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.

Ed in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l'ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura "trasferito" sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario (cfr. Cass. n. 25079 del 2014; conf.

Cass. n. 9782 del 2018).6.

Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella pronuncia del Supremo consesso di questa Corte n. 10012 del 2021, secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della

I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informative», in quanto «solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario».

7. Orbene, applicati detti principi al caso in esame, in cui la raccomandata informativa non è stata consegnata al destinatario perché «trasferito», è del tutto evidente che il giudizio sulla ricezione «effettiva o almeno "legale"» della stessa non può che essere negativo, con la conseguenza che era onere del notificante (nella specie, l'Agenzia delle entrate) procedere a rinnovare la notificazione non perfezionatasi.7.1.

Adempimento che nel caso in esame è rimasto inadempiuto, con la conseguenza che il ricorso va rigettato e confermata la sentenza d'appello, la cui motivazione, fondata sulla necessità di effettuazione, da parte dell'agente postale, di specifiche ricerche dirette ad accertare l'effettivo indirizzo della destinataria, va corretto nel senso sopra prospettato.

8. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, vanno condannate al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

9. Rilevato che risultano soccombenti parti ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma il 13/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPOLITANO L:\n DEPOSITATO ?N CANCELLERIA _The AF R 222 IL CíiICELLIERE ESPERFO arrpherita OeiRtii ti [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEti.k.P.

CENTRALE Le;-5 U1,.n CW`r, u r» .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11750-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrente - .03 avverso la sentenza n. 117/04/2019 della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione ricorrono con un unico motivo, cui replica l'intimata [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, per la cassazione della sentenza della CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], in epigrafe indicata, pronunciata in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa sulla scorta di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno 2007, che la contribuente sosteneva non essergli mai stato notificato. La CTR con la sentenza impugnata rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, effettuata con il rito dell'irreperibilità relativa della destinataria in quanto il messo notificatore, recatosi presso l'indirizzo della destinataria dell'atto e non avendola ivi rinvenuta, restituiva il plico al mittente apponendo la dicitura "trasferito" ma senza effettuare «specifiche indagini sull'effettivo trasferimento del contribuente», ovvero «senza svolgere le necessarie ricerche nel comune di residenza al fine di verificare quale fosse l'effettivo indirizzo dell'appellata» (sentenza CTR, pag. 7). 2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Va preliminarmente esaminata e rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla controricorrente, che non ha tenuto conto nel computo del termine di impugnazione, del periodo di sospensione di nove mesi previsto dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 118 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018. 2. Venendo, quindi, al motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 anche in relazione all'art. 140 cod. proc. civ., le ricorrenti censurano la sentenza d'appello per avere ritenuto nulla la notificazione dell'avviso di accertamento, invece correttamente effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., stante l'irreperibilità relativa della destinataria dell'atto. 2.1. Sostengono le ricorrenti che, dopo un primo tentativo di notifica dell'avviso di accertamento a mezzo del servizio postale, che aveva avuto esito negativo in quanto la raccomandata era stata restituita per irreperibilità del destinatario, l'Ufficio trasmetteva l'atto al Comune di Ravenna per la notifica a mezzo messo, che vi provvedeva in data 2 ottobre 2013 ai sensi dell'art.140 cod. proc. civ. «stante l'assenza del destinatario e di ogni altra persona idonea al ritiro ai sensi dell'art. 139 c.p.c.», mediante deposito della copia dell'atto nella casa comunale di Ravenna, affissione dell'avviso di deposito alla porta di abitazione della destinataria ed invio alla stessa della raccomandata informativa. Riferiscono, ancora, le ricorrenti che il successivo 3 ottobre 2013 l'agente postale si recava all'indirizzo della contribuente per la notifica della raccomandata informativa ma restituiva il plico con la dicitura «trasferito». Circostanza che la stessa contribuente aveva negato nelle controdeduzioni depositate in grado di appello sostenendo che il postino aveva commesso un evidente errore essendosi trasferita dall'abitazione situata all'indirizzo indicato nel plico in data successiva, ovvero 1'8 ottobre 2013.2.2. Le ricorrenti censurano, quindi, la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto necessario da parte dell'agente notificatore l'effettuazione di ricerche dirette ad individuare l'effettivo indirizzo della destinataria dell'atto. 3. Il motivo è infondato e va rigettato. 4. E' pacifico nel caso di specie che la notifica dell'avviso di accertamento è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., stante l'irreperibilità relativa della destinataria, non rinvenuta all'indirizzo indicato nell'atto, con conseguente deposito dello stesso nella casa comunale, affissione dell'avviso di avvenuto deposito alla porta di abitazione della contribuente ed invio della c.d. raccomandata informativa, la quale veniva restituita al mittente con la dicitura "trasferito". 5. Orbene, questa Corte, in ipotesi del tutto analoga, ancorché riferita alla notifica di una cartella di pagamento, ha affermato il principio secondo cui nei casi di "irreperibilità cd. relativa" è necessario, ai fini del perfezionamento della procedura di notificazione, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cod. proc. civ., incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Ed in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l'ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura "trasferito" sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario (cfr. Cass. n. 25079 del 2014; conf. Cass. n. 9782 del 2018).6. Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella pronuncia del Supremo consesso di questa Corte n. 10012 del 2021, secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informative», in quanto «solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario». 7. Orbene, applicati detti principi al caso in esame, in cui la raccomandata informativa non è stata consegnata al destinatario perché «trasferito», è del tutto evidente che il giudizio sulla ricezione «effettiva o almeno "legale"» della stessa non può che essere negativo, con la conseguenza che era onere del notificante (nella specie, l'Agenzia delle entrate) procedere a rinnovare la notificazione non perfezionatasi.7.1. Adempimento che nel caso in esame è rimasto inadempiuto, con la conseguenza che il ricorso va rigettato e confermata la sentenza d'appello, la cui motivazione, fondata sulla necessità di effettuazione, da parte dell'agente postale, di specifiche ricerche dirette ad accertare l'effettivo indirizzo della destinataria, va corretto nel senso sopra prospettato. 8. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, vanno condannate al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. 9. Rilevato che risultano soccombenti parti ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 13/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPOLITANO L:\n DEPOSITATO ?N CANCELLERIA _The AF R 222 IL CíiICELLIERE ESPERFO arrpherita OeiRtii ti [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEti.k.P. CENTRALE Le;-5 U1,.n CW`r, u r» . À \. (r•Y‘fj),„ ! C.c.)^,MiLe,T3 c
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