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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 06504/2026

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14824/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - e sul RICORSO SUCCESSIVO n. 1 SENZA N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo n. 1 - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso successivo n. 1 – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - e sul RICORSO SUCCESSIVO n. 2 SENZA N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo n. 2 - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso successivo n. 2 - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.741/2023depositata il 02/01/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione de i controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14824/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - e sul RICORSO SUCCESSIVO n. 1 SENZA N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo n. 1 - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso successivo n. 1 – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - e sul RICORSO SUCCESSIVO n. 2 SENZA N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo n. 2 - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso successivo n. 2 - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.741/2023depositata il 02/01/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione de i controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il
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