CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 06504/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14824/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - e sul RICORSO SUCCESSIVO n. 1 SENZA N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo n. 1 - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso successivo n. 1 – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - e sul RICORSO SUCCESSIVO n. 2 SENZA N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo n. 2 - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso successivo n. 2 - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ASSOCIAZIONE E-CULTURA; -intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.741/2023depositata il 02/01/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e la contestuale accettazione de i controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il