CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40085/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, investita in executivis, con ordinanza de plano disponeva la confisca dell'unità immobiliare intestata a [OSCURATO:PERSONA] e in uso a [OSCURATO:PERSONA] e respingeva, il 16 luglio 2018, l'opposizione articolata nell'interesse di entrambi, decisione confermata dalla Corte di cassazione il 26/3/2019. Con nuovo incidente di esecuzione i difensori, nell'interesse di entrambi, hanno richiesto la revoca della confisca e sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 240-bis cod. pen. e degli artt. 676, 667 comma 4 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono la possibilità di procedere alla revocazione della confisca ex art. 28 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. L'adita Corte d'appello ribadiva, tuttavia, il ragionamento già svolto osservando che non vi fosse prova che il denaro utilizzato per l'acquisto dell'abitazione familiare provenisse dalla provvista elargita dal genitore di [OSCURATO:PERSONA] e che il bene non si dovesse collegare al patrimonio di [OSCURATO:PERSONA]. Si confermava, poi, il ragionamento svolto secondo cui nessuna preclusione processuale derivava dalla decisione del Tribunale di Foggia, poiché non rilevava la distanza temporale tra il reato ascritto e l'acquisto immobiliare avendo Traverso subito condanna per il delitto di traffico di stupefacenti nell'anno 1989 e per la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa a far data dal 1990, reati implicanti un ampio programma criminoso e commessi in tempi ravvicinati rispetto alla acquisizione immobiliare di cui si discuteva. Questi aspetti riteneva la Corte di merito non potevano essere riproposti, in quanto oggetto di precedente decisione, già confermata dalla Corte di cassazione. Né si sarebbe potuta ritenere prova della provenienza lecita del denaro impiegato per l'acquisto del bene una consulenza tecnica, che, in definitiva, aveva valorizzato la sola dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], padre dì [OSCURATO:PERSONA]. Si riteneva poi che nel caso di specie non sussistevano le condizioni per l'applicazione dell'art. 28 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 e che la questione di costituzionalità sollevata non trovasse aggancio. Infine, si rilevava che sull'oggetto della confisca vi era stato ampio contraddittorio in sede di merito con la conseguenza che il ricorso si era limitato a proporre questioni già decise. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dei difensori di fiducia e deducono quanto segue.2.1. Con il primo motivo lamentano la violazione dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. e l'aver ritenuto che nella specie ricorresse una riproposizione della domanda sullo stesso fatto ipotesi che qui non ricorreva, perché erano stati allegati a) nuovi elementi documentali e b) proposti nuovi motivi di diritto. -a) quanto agli elementi documentali era stato richiamato il fascicolo di prevenzione e la consulenza tecnica del dott. [OSCURATO:PERSONA] che indicava la donazione indiretta e giungeva a un giudizio di compatibilità reddituale. - b) Quanto ai nuovi motivi di diritto, veniva in rilievo la questione di legittimità costituzionale sulla mancata previsione della revocazione della confisca di prevenzione per la confisca allargata di cui all'art. 240 bis cod. pen. Attesa l'identità di genere di natura e funzione si sarebbe dovuto prevedere che anche la confisca penale era suscettibile di revocazione. Risulterebbe illegittima costituzionalmente, dunque, la previsione secondo cui l'art. 240-bis cod. pen. cui prevederebbe che la confisca allargata possa essere assunta anche dopo il giudicato e senza preventivo sequestro, oltre che senza aver individuato un bene in sede dibattimentale su cui essa si concentra. 2.2. Si lamenta, poi, il difetto di motivazione sull'immobile di [OSCURATO:PERSONA] e sulla fittizia intestazione. Si sarebbe dovuto accertare la disponibilità economica del coniuge e se il bene potesse essere stato acquistato in un periodo ragionevolmente compatibile con il reato con denaro di lecita provenienza. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato su motivi sostanzialmente identici. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 4/4/2018 la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la confisca di unità immobiliare, con autorimessa, sita in Cerignola, via Carpino 7 e intestata a [OSCURATO:PERSONA]. La confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 12-sexies legge n. 356/1992 in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannato, con sentenza pronunciata in data 16.5.2015 dalla Corte di appello di Milano, per i reati, commessi tra la fine del 2005 e l'ottobre 2006, di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Con indagini della Guardia di finanza si era accertato che l'immobile era stato acquistato in data 10.1.1987 da [OSCURATO:PERSONA], moglie di Traversi, per il prezzo di euro 65 milioni, pagato senza accendere mutuo bancario e in assenza di redditi da lavoro per i coniugi, sia negli anni precedenti l'acquisto che negli anni ad esso successivi. Inoltre, tenuto conto che la partecipazione ad associazione criminale presuppone la formazione, nel tempo, di solidi legami nell'ambito della criminalità t- 9 3 organizzata, la Corte di appello ha ritenuto esservi sufficiente prossimità temporale tra l'acquisto dell'immobile e la condotta criminosa. La Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, sulla richiesta di revoca della confisca avanzata dai ricorrenti la ha dichiarata inammissibile, poiché reiterazione di altra di analogo contenuto, già respinta con provvedimento definitivo. 2. In realtà, si allega come prova documentale la nuova consulenza tecnica di Mezzetti che dimostrerebbe la lecita genesi del bene, che costituisce abitazione familiare. Questa Corte ha già affermato che la "prova nuova", rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura di prevenzione in quanto suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata, è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisca "prova nuova" la dedotta disponibilità di una cospicua somma di denaro proveniente da un parente danaroso del proposto, trattandosi di fatto già noto e deducibile nel corso della procedura) (Sez. 5, n. 3031 del 30/11/2017 Cc. (dep. 2018), Lagaren, Rv. 272104). Né si può ritenere che debbano considerarsi prove nuove anche gli accertamenti peritali che siano frutto di metodologia e di tecnica non precedentemente utilizzate. Si deduce a sostegno la tesi (Sez. 1, 6 ottobre 1998, n. 4837, Bompressi ed altri, rv. 211457), che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico scientifica di elementi fattuali già noti ai periti e al giudice può costituire "prova nuova" ai sensi dell'art 630 cod. proc. pen., lett. c), quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che la novità di queste ultime e, correlativamente, dei principi tecnico scientifici applicati, può in effetti condurre alla conoscenza non solo di valutazioni diverse, ma anche di veri e propri fatti nuovi. Ciò, naturalmente, solo a condizione, di applicazioni tecniche accreditate e rese pienamente attendibili dal livello del sapere acquisito dalla comunità scientifica". Occorre osservare che la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato che, ai fini del giudizio di revisione, non costituisce nuova prova una diversa e nuova valutazione tecnico- scientifica di dati già apprezzati e, pertanto, le valutazioni di una consulenza eseguita dopo la condanna definitiva in tanto possono proporsi come nuova prova critica, in quanto si fondino su nuovi elementi di fatto non conosciuti o non valutati dal giudice, poiché, le nuove valutazioni, altrimenti, si risolvono esclusivamente in apprezzamenti critici di emergenze oggettive già conosciute e apprezzate nel giudizio, in violazione del principio dell'improponibilità, mediante la revisione, di ulteriori prospettazioni di situazioni già constatate (Sez. 1, 21 settembre 1992, Ciancabilla, rv. 192838; Sez. 3, 14 settembre 1993, n. 1875, Russo, rv. 196273; Sez. 2, 12 dicembre 1994 - 12 aprile 1995, n. 5494, Muffari, rv. 201111; Sez. 1, 8 maggio 1996, n. 3086, [OSCURATO:PERSONA], rv. 205138; Sez. 1, 23 febbraio 1998, n. 1095, Nappi, rv. 210022). In verità, l'affermazione di principio contenuta nella citata sentenza Bompressi non contrasta con il costante orientamento giurisprudenziale in materia, poiché prende espressamente in considerazione metodologie e tecniche accreditate e acquisite dalla comunità scientifica, che siano esse stesse "nuove" e, per di più, tali da condurre alla conoscenza di "veri e propri fatti nuovi"; pertanto, deve trattarsi di una consulenza applicativa di tecniche e di principi scientifici dapprima ignoti con la conseguenza che la novità della metodologia impiegata e dei principi tecnico- scientifici applicati può condurre all'individuazione di dati di fatto nuovi, sulla base dei quali vengono effettuate valutazioni diverse. Tali caratteristiche certamente non possiedono le consulenze tecnico - contabili o tecnico - grafiche, che ben avrebbero potuto essere prodotte nel corso del giudizio che ha portato all'adozione del provvedimento di cui si chiede la revoca, non costituendo applicazione di nuovi principi tecnico - scientifici. Sulla base di tali premesse di principio, deve ritenersi del tutto legittima l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale le consulenze di parte si limitano ad offrire una modalità di ricostruzione delle disponibilità finanziarie del nucleo familiare diversa da quella operata dalla G.d.F. e ritenuta corretta dal giudice di merito. Ci si trova in presenza, in altri termini, non già di un nuovo dato di fatto, bensì della riproposizione di una tesi già respinta e che non merita, ancora adesso, accoglimento, avuto riguardo al corretto criterio di calcolo individuato dalla Guardia di Finanza. Il provvedimento impugnato ha fatto, quindi, applicazione di un principio di diritto conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, formulando, inoltre, una valutazione di fatto, sulla circostanza che la consulenza prodotta contiene apprezzamenti già disattesi nel decreto applicativo della confisca, che non può essere sindacata in questa sede di legittimità. Tutte le deduzioni del ricorrente, in sostanza, contrappongono una ricostruzione dei fatti alternativa a quella offerta dai giudici di merito, che hanno dato ragione della decisione adottata con motivazione ampia, articolata e puntuale, sicché le censure formulate esulano dall'ambito di cognizione di questo giudice di legittimità, per di più nel contesto del procedimento di prevenzione, ove il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. In questo senso, anche recentemente, si è affermato che ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si Y/)P 5 tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento. (Nella specie si è escluso che potessero costituire prove nuove i dati di bilancio allegati ad una consulenza tecnica di parte, presentata a sostegno dell'istanza di revoca della confisca di un immobile (Sez. 6, 3943 del 15/01/2016, Bonanno, Rv. 267016; e Sez. 2, 25577 del 14/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento. (Fattispecie relativa alla produzione di due ulteriori consulenze contabili concernenti modalità di determinazione delle disponibilità finanziarie del sottoposto alla misura di prevenzione e del suo nucleo familiare diverse da quelle utilizzate dalla Guardia di Finanza). Là dove non sia possibile eseguire la confisca sul provento diretto o sul profitto di reato è prevista la confisca per equivalente che ha natura sanzionatoria e trova fondamento nella mera realizzazione del fatto di reato in cui si sostanzia la condotta della persona fisica realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 5, nr. 9738 del 02/12/2014, Giallombardo (2015), Rv. 262893; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti e altro, Rv. 264282). Ciò posto deve osservarsi come siano prive di fondamento le deduzioni sviluppate sul merito della vicenda che richiamando una diversa valutazione dei dati reddituali, aspirano a ottenere dalla Corte di legittimità una costruzione della vicenda diversa da quella operata nel merito, invocando una diversa valutazione dei presupposti della confisca. Da ciò consegue che la mancata indicazione dei beni nel provvedimento di sequestro non ha, di fatto, privato il destinatario del diritto di difesa in ordine ai presupposti di merito e di diritto legittimanti il rapporto tra il bene e il reato contestato con particolare riferimento all'accertamento in ordine alla disponibilità e sproporzione dei medesimi redditi lecitamente prodotti. In questa logica si può tranquillamente affermare che il contraddittorio sulla prova è stato pieno e che Traversi e il terzo intestatario si sono potuti difendere ampiamente sul merito della questione. D'altro canto, non si determina alcuna rilevanza della questione di legittimità costituzionale né una sua fondatezza. Ciò in ragione del tema esecutivo dedotto e della stessa possibilità di ricorrere al giudizio di revisone (in funzione revocatoria) o alla revocazione in senso stretto della confisca disposta come misura di prevenzione. La Corte territoriale, invero, non ha escluso la fondatezza della domanda di restituzione richiamando il rito revocatorio, né ha ritenuto inizialmente inammissibile la stessa istanza, in ragione della azione esecutiva svolta dai ricorrenti, ma ha largamente approfondito la questione di merito, escludendo che vi fossero i presupposti per una revocazione della confisca stessa, per difetto dei presupposti strutturali di essa. Ciò priva di rilevanza e di decisività la stessa questione sollevata, essendosi svolto un contradditorio di merito pieno sulla vicenda della provenienza della provvista impiegata per l'acquisto del bene oggetto di confisca. La questione di costituzionalità va, dunque, ritenuta non rilevante in ogni caso manifestamente infondata, essendo rivolta al medesimo scopo la questione di incidente revocatori, che la Corte di merito ha ritenuto percorribile e in base al quale ha esaminato le deduzioni sviluppate. Deve, del resto, considerarsi che la confisca cd. allargata si aggancia alla qualifica del soggetto dovuta alla condanna per i reati di cui al catalogo previsto dall'ad 12 sexies I. cit. tanto da indurre a ritenerla una forma di misura di sicurezza cd. atipica. In questa logica è stato escluso che si potesse fare riferimento alla prova positiva di lecita accumulazione inferendo che il denaro impiegato, per l'acquisto del bene immobile, provenisse dalla elargizione operata dal padre di [OSCURATO:PERSONA]. Questo aspetto, ora riproposto, è stato considerato recessivo, avendo escluso la Corte territoriale che vi fosse altro, al di là di una generica affermazione del genitore di Detto, terza intestataria. Ciò non sarebbe valso, dunque a documentare che la provvista impiegata per acquistare il bene fosse stata lecitamente accumulata e che avesse genesi lecita. Anche le considerazioni sulla prova della disponibilità in capo al Traversi pongono questioni di fatto, esaminate dai giudici territoriali con un ragionamento immune da vizi, essendosi evidenziato come il proposto avesse la disponibilità del bene, vivendo all'interno e costituendo esso l'abitazione familiare. Vanno, pertanto, disattesi tutti i motivi di ricorso sviluppati in parte qua. 3. Quanto alle deduzioni del quinto motivo di ricorso, in cui si lamenta la violazione della regola di competenza funzionale essendo state delegate le indagini patrimoniali dalla Procura generale, là dove il potere di azione di indagine spetta al P.M. ex art 17 comma 2 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, si deve osservare come non ricorra per l'organo del P.M. un tema di competenza in senso stretto e, in particolare, di competenza funzionale.Le questioni di competenza riguardano l'ufficio del Giudice e quello del P.M. è da ritenere un ufficio impersonale che autorizzava la Procura generale a intervenire e a svolgere approfondimenti investigativi, anche là dove siano da ritenere scaduti i termini per le indagini preliminari. (Sez. 4, n. 10208 del 29/01/2020 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278646). 2.4. Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione. A parte la generalizzata critica al merito della decisione si deve qui annotare che già l'ordinanza precedente faceva riferimento e approfondito ai temi nuovamente dedotti. Né vaigono i riferimenti alla consulenza tecnico-contabile che giustificherebbe la provenienza lecita del bene. Si prospettano, invero, come anticipato, temi di merito sostanzialmente non dissimili da quelli già articolati nel provvedimento di cui si invoca la revoca. E' stato precisato che la fittizia intestazione del bene al terzo va provata positivamente e che tale prova può essere data anche in via indiziaria, nel caso in cui vi siano una pluralità di circostanze di fatto convergenti nell'indicare la titolarità o disponibilità del bene in capo al condannato. Sul punto, sin dall'atto di opposizione í ricorrenti avevano dedotto che l'unico collegamento del Traversi con l'immobile era costituito dal fatto che egli conviveva con la moglie proprietaria del bene, frutto della donazione del padre di lei. L'ordinanza impugnata ha esaminato l'argomento, rilevando che della donazione paterna non era stato fornito nemmeno un principio di prova. Tale negativo accertamento è rimasto incontestato, in quanto i ricorrenti sul punto non hanno formulato alcuna censura di travisamento di prova, limitandosi a riproporre l'argomento e aggiungendo che la circostanza era stata provata nel procedimento di prevenzione. L'argomento, peraltro, è smentito dal tenore di quella decisione - che non fa menzione di un atto di liberalità paterna - e, d'altra parte, conferma il giudizio dato dalla Corte di appello circa l'assenza di prova nel presente procedimento. Dunque, rimane fermo l'accertamento compiuto dal giudice dell'esecuzione, nel senso che si tratta di immobile acquistato durante il matrimonio e adibito a residenza familiare. Dall'assenza di prova in ordine all'utilizzo, per l'acquisto, di fondi esclusivamente riferibili all'intestataria [OSCURATO:PERSONA] viene desunta la provenienza del denaro necessario all'acquisto dal Traversi, e quindi, coerentemente con il continuo godimento del bene da parte di Traversi nel corso degli anni, la riconducibilítà del bene al patrimonio dello stesso. A fronte di tale accertamento i ricorsi non hanno proposto alcuna critica, nei limiti del sindacato sulla motivazione consentito nel giudizio di legittimità, e si sono limitati al solo dissenso rispetto alla conclusione cui è giunto il giudice dell'esecuzione.M6' L'argomento costituito dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato alla compravendita per far risultare l'esclusione dell'immobile dalla comunione legale dei coniugi rimane nell'ambito del merito e, comunque, non incide sull'accertamento compiuto che riguarda, non tanto, la titolarità formale del diritto di proprietà sull'immobile, bensì la situazione di fatto, rispetto alla quale, dunque, la dichiarazione fatta avanti al notaio non ha alcun rilievo e non può essere considerata fidefacente in funzione dell'inapplicabilità della misura di prevenzione patrimoniale. Alla luce di quanto premesso i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, tenuto conto della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricor