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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04373/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. e 495 cod. pen. 2.

Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di motivazione, in relazione alla qualificazione della condotta contestata ai sensi dell'art. 495 cod. pen., deducendo che non sarebbe stato dato esauriente conto delle censure contenute nel motivo di appello sul punto. 3.11 ricorso è generico e, dunque, inammissibile.

Il vizio prospettato risulta soltanto enunciato.

Decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) è, infatti, l'enunciazione dei motivi di impugnazione per i quali il requisito della specificità è riferito alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

La precisazione dei contorni di tale specificità è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dall'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.).

Nella specie, in definitiva le argomentazioni della difesa di cui all'atto di appello, non sono illustrate.

Né viene specificata la ragione della loro fondatezza, in relazione al contenuto, non manifestamente illogico, della sentenza di appello che qualifica la condotta, ai sensi dell'art. 495 cod. pen. avendo il ricorrente, per due volte, declinato agli agenti operanti generalità diverse da quelle vere, nonché avendo consentito, soltanto in un secondo momento, attraverso i! reperimento del documento di identità, la sua esatta identificazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. e 495 cod. pen. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di motivazione, in relazione alla qualificazione della condotta contestata ai sensi dell'art. 495 cod. pen., deducendo che non sarebbe stato dato esauriente conto delle censure contenute nel motivo di appello sul punto. 3.11 ricorso è generico e, dunque, inammissibile. Il vizio prospettato risulta soltanto enunciato. Decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) è, infatti, l'enunciazione dei motivi di impugnazione per i quali il requisito della specificità è riferito alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La precisazione dei contorni di tale specificità è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dall'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.). Nella specie, in definitiva le argomentazioni della difesa di cui all'atto di appello, non sono illustrate. Né viene specificata la ragione della loro fondatezza, in relazione al contenuto, non manifestamente illogico, della sentenza di appello che qualifica la condotta, ai sensi dell'art. 495 cod. pen. avendo il ricorrente, per due volte, declinato agli agenti operanti generalità diverse da quelle vere, nonché avendo consentito, soltanto in un secondo momento, attraverso i! reperimento del documento di identità, la sua esatta identificazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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