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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 42429/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 07 giugno 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo avverso il decreto ministeriale datato 20 ottobre 2023, di sottoposizione al regime di cui all'art. 41 -bis Ord. pen. sul presupposto del suo attuale inserimento nella cosca già di appartenenza, tuttora attiva e retta da persone a lui vicine, stante l'intervenuta condanna del fratello quale reggente di uno dei due mandamenti in cui l'istante ricopriva un ruolo apicale, della permanenza dei collegamenti con essa o del pericolo del loro ripristino, e della mancanza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo ovvero di una qualunque forma di dissociazione da tale contesto criminoso; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere il Tribunale omesso di valutare le obiezioni difensive contenute nel reclamo e in una memoria integrativa, in particolare quanto alla prova dell'avvio di una revisione critica dimostrata dall'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Udine in data 10 febbraio 2023, e per non avere verificato la correttezza delle informazioni contenute nelle relazioni degli organi investigativi; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, che si fonda sulla condanna riportata nel 2014 per gravissimi reati commessi sino al 2009, nella quale il ricorrente è stato ritenuto un capo promotore di un'associazione di stampo mafioso, sulla sua lunga latitanza, cessata nel 2009, sulle prove dell'attuale operatività della cosca, dimostrata anche dall'arresto nel 2017 del fratello quale reggente attuale di uno dei due mandamenti già retti dal ricorrente stesso, e sull'assenza di manifestazioni di revisione critica del suo passato e di dissociazione da contesti criminali, riferita dalla relazione del carcere datata 30 maggio 2024; ritenuto il ricorso inammissibile per genericità, perché censura l'omessa valutazione della correttezza delle informazioni fornite dagli organi investigativi senza contestarne la veridicità e senza opporre ad esse fatti ed elementi di segno opposto, e perché lamenta l'omessa valutazione dell'evenienza favorevole costituita dall'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Udine in data 10 febbraio 2023, senza considerare che essa, essendo relativa solo alla (y\A concessione della liberazione anticipata, non contiene alcuna valutazione circa l'avere il ricorrente intrapreso un percorso dissociativo, ed anzi menziona l'adozione, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un provvedimento di censura sulla corrispondenza con la moglie per la presenza di frasi criptiche in una missiva, e senza tenere conto del fatto che il tribunale ha valutato esplicitamente l'assenza di elementi favorevoli sulla base della relazione della casa circondariale di Spoleto datata 30 maggio 2024 con la quale, a seguito di una osservazione più recente, l'équipe trattamentale ha sottolineato l'omessa assunzione di responsabilità e la mancanza di una revisione critica da parte del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 07 giugno 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo avverso il decreto ministeriale datato 20 ottobre 2023, di sottoposizione al regime di cui all'art. 41 -bis Ord. pen. sul presupposto del suo attuale inserimento nella cosca già di appartenenza, tuttora attiva e retta da persone a lui vicine, stante l'intervenuta condanna del fratello quale reggente di uno dei due mandamenti in cui l'istante ricopriva un ruolo apicale, della permanenza dei collegamenti con essa o del pericolo del loro ripristino, e della mancanza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo ovvero di una qualunque forma di dissociazione da tale contesto criminoso; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere il Tribunale omesso di valutare le obiezioni difensive contenute nel reclamo e in una memoria integrativa, in particolare quanto alla prova dell'avvio di una revisione critica dimostrata dall'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Udine in data 10 febbraio 2023, e per non avere verificato la correttezza delle informazioni contenute nelle relazioni degli organi investigativi; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, che si fonda sulla condanna riportata nel 2014 per gravissimi reati commessi sino al 2009, nella quale il ricorrente è stato ritenuto un capo promotore di un'associazione di stampo mafioso, sulla sua lunga latitanza, cessata nel 2009, sulle prove dell'attuale operatività della cosca, dimostrata anche dall'arresto nel 2017 del fratello quale reggente attuale di uno dei due mandamenti già retti dal ricorrente stesso, e sull'assenza di manifestazioni di revisione critica del suo passato e di dissociazione da contesti criminali, riferita dalla relazione del carcere datata 30 maggio 2024; ritenuto il ricorso inammissibile per genericità, perché censura l'omessa valutazione della correttezza delle informazioni fornite dagli organi investigativi senza contestarne la veridicità e senza opporre ad esse fatti ed elementi di segno opposto, e perché lamenta l'omessa valutazione dell'evenienza favorevole costituita dall'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Udine in data 10 febbraio 2023, senza considerare che essa, essendo relativa solo alla (y\A concessione della liberazione anticipata, non contiene alcuna valutazione circa l'avere il ricorrente intrapreso un percorso dissociativo, ed anzi menziona l'adozione, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un provvedimento di censura sulla corrispondenza con la moglie per la presenza di frasi criptiche in una missiva, e senza tenere conto del fatto che il tribunale ha valutato esplicitamente l'assenza di elementi favorevoli sulla base della relazione della casa circondariale di Spoleto datata 30 maggio 2024 con la quale, a seguito di una osservazione più recente, l'équipe trattamentale ha sottolineato l'omessa assunzione di responsabilità e la mancanza di una revisione critica da parte del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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