CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 15859/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’appello di Cagliari ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere il riconoscimento del suo diritto all’inquadramento nel ruolo della dirigenza, nonché la corresponsione delle differenze retributive per le quali non era maturato il termine di prescrizione, almeno a partire dall’anno 2002, in misura non inferiore ad € 35.000 per ogni annualità arretrata, oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito la qualifica di Consigliere di Prima Categoria in base a pubblico concorso bandito prima dell’entrata in vigore della legge n.312/80 ed era stata assunta nei ruoli dirigenziali della carriera direttiva ordinaria delle Intendenze di Finanza, disciplinata dal dpr 748/72 e dalla legge n. 397/75; dal 31.12.1990 era stata inquadrata nella IX qualifica funzionale, area C, posizione economica C3, fascia retributiva F5 ed ha lamentato l’illegittima retrocessione e l’erroneità dell’inquadramento. 2. La Corte territoriale condividevale argomentazioni del Tribunale in ordine alla sussistenza di un giudicato tra le parti, rilevando che nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato la ricorrente, pur non avendo rivendicato la qualifica dirigenziale, aveva fatto valere il suo diritto a ricoprire l’incarico di titolare della Segreteria della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari in forza del combinato disposto degli artt. 32, 46 e 48 del d.lgs. n.545/1992, in relazione all’art.10 della legge n.358/1991. 3. Evidenziava che in quel giudizio la domanda era stata rigettata da entrambe le pronunce di merito in quanto la preposizione alla suddetta Segreteria integrava una posizione funzionale di livello dirigenzialenon generale che richiedeva il possesso della qualifica dirigenziale; precisava che il bene della vita richiesto nei due giudizi era il riconoscimento della qualifica dirigenziale e rimarcava che entrambe le pronunce avevano escluso il possesso di tale qualifica da parte della Randaccio, all’epoca non risultata vincitrice di alcun concorso. 4. Aggiungeva che l’omesso inquadramento nei ruoli dirigenziali dopo nove anni e sei mesi di anzianità di servizio, qualefatto costitutivo del diritto azionato, si era collocato in un momento di gran lunga antecedente rispetto al discrimine temporale del 30 giugno 1998 per il passaggio dalla giurisdizione del giudice amministrativo al giudice ordinario; osservava che ai fini della determinazione della giurisdizione rileva il momento in cui la pretesa dedotta in giudizio è divenuta in concreto azionabile e che nel caso di specie l’azionabilità si era verificata al tempo dell’omesso inquadramento. 5. Riteneva corretto l’inquadramento della ricorrente in base alle classificazioni del personale con le modificazioni nel tempo intervenute ed escludeva l’esistenza dell’automatismo prospettato dalla medesima riguardo all’inquadramento nella categoria dirigenziale al compimento di una determinata anzianità senza demerito. 6. Per la cassazione della sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha prospettatodue motivi di ricorso, assistiti da memoria. 7. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo la ricorrent e denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che la richiesta di riconoscimento della qualifica dirigenziale fosse stata edotta o fosse deducibile nel giudiziodefinito con la sentenza passata in giudicato tra le parti , mentre sulla questione della giurisdizione si era limitata ad un obiter dicta , affermando erroneamente che la sua pretesa era immediatamente azionabile. Sostiene che la sua pretesa era divenuta azionabile quando era stata collocata in quiescenza nel 2010 ed aveva realizzato di non avere maturato la qualifica dirigenziale, che riteneva di possedere dal 1980.2. Con il secondo motivo la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.,violazione o falsa applicazione degli artt.1, 22, 59 ss. del DPR n.748/1972, nonché dell’art.1 della leggen. 312/1980. Argomentache era risultata vincitrice di un concorso interno per la copertura di posti vacanti nei ruoli dirigenziali dell’unica carriera direttiva ordinaria, incardinata nella categoria dei dirigenti ex art. 2095 cod. civ., e non della ex carriera direttiva speciale (incardinata nella categoria impiegatizia ex art. 2095 cod. civ.), come erroneamente ritenuto dal giudice di appello. Denuncia che in forza di concorsi interni costituzionalmente illegittimi agli appartenenti alla carriera direttiva ordinaria delle Finanze erano stati preferiti coloro che avevano solo la qualifica impiegatiziae si duole del l’abuso dell’istituto della reggenza da parte dell’Amministrazione. Evidenzia che le era stata affidata la direzione di un Reparto dell’Intendenza di Finanza, considerato dal DPR n.1281/1969 come ufficio periferico apicale dell’[OSCURATO:PERSONA]; rimarca che a causa del mancato inquadramento dirigenziale aveva subito il grave pregiudizio alla carriera denunciato davanti all’autorità giudiziaria. 3. Il primo motivo èinammissibile, in quanto deduce la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”. Infatti, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). La ricorrente non ha svolto censure relative alla mancanza della motivazione, né alla sua apparenza o contraddittorietà, ma ha contestato la correttezza dellastatuizioni della sentenza impugnata relative all’esistenza di un giudicato e al momento dal quale la pretesa dedotta in giudizio è divenuta azionabile. 4.Il secondo motivo è infondato. Secondo l’orientamento di questa Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass. n. 5486/2019; Cass.n.15817/2021). Ciò premesso,la Corte territoriale ha evidenziato che entrambe le pronunce di merito relative al giudizio in cui la Randaccio ha rivendicato il suo diritto a ricoprire l’incarico di titolare della Segreteria della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari hanno escluso che la ricorrente , all’epoca non risultata vincitrice di concorso(essendosi classificata al 216° posto nel concorso per titoli di servizio per 163 posti di dirigente,e dunque in posizione non utile) avesse la qualifica di dirigente. La sentenza di appelloha dunque rilevato che nel giudicato c’è stata una statuizione espressa sull’assenza della qualifica dirigenziale da parte della ricorrente, né la ricorrente ha censurato tale statuizione. La Corte territoriale ha pertanto correttamente rilevato la violazione del principio delne bis in idem.La pretesa della ricorrente è dunque infondata, essendo preclusa al giudice ordinario l’attribuzione della qualifica dirigenziale a prescindere dal superamento di un concorso, stante il disposto dell’art. 52 d.lgs. n.165/2001. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a r ifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5000,00 per compensiprofessionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo uni