CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 21981/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 31/01/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza con cui il Tribunale- all'esito del giudizio abbreviato - aveva prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di evasione per particolare tenuità del fatto, ha condannato l'imputato per il reato indicato, per essersi questi allontanato dal luogo presso il quale era ristretto in stato di detenzione domiciliare. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.; il Procurate della Repubblica non avrebbe potuto proporre appello ai sensi della norma indicata, che limita il potere di impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato solo ai casi in cui la sentenza abbia modificato il titolo di reato. La sentenza emessa ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., si argomenta, non sarebbe una sentenza di assoluzione ma una pronuncia di "cripto condanna" e, dunque, il Procuratore avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva. La Corte si sarebbe limitata a richiamare i precedenti penali dell'imputato senza tuttavia motivare sulla attuale pericolosità sociale di questi. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate in ragione dell'assenza di elementi giustificativi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. È infondato il primo motivo di ricorso. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto che «il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2021, dep. 2022, Tushaj). Anche la Corte costituzionale (ordinanza n. 279 del 2017) ha affermato che «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione». L'esimente, dunque, trova fondamento non già nella mancanza di offensività del fatto, ma nel rilievo per cui, in corrispondenza di un giudizio di "lieve" offensività, l'esigenza punitiva diviene recessiva. In tale contesto si colloca Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. Ha spiegato testualmente la Corte come ci siano casi concreti che, pur non essendo privi di offensività e quindi pur in presenza di un «fatto tipico, antigiuridico e colpevole, possono tuttavia essere valutati dal giudice come di «particolare tenuità», sì che la irrogazione della sanzione penale sarebbe non opportuna per eccesso del mezzo rispetto a questa logica. L'applicazione della pena, quand'anche nel minimo, sarebbe una reazione non necessaria, giacché l'ordinamento giuridico conosce anche altri rimedi più adatti a "riparare" il vulnus. Si è quindi chiarito il nesso tra l'art. 131-bis cod. pen. e l'art. 651-bis cod. proc. pen. Il legislatore delegato, ha rilevato la Corte costituzionale, per evitare il «pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno», come prescriveva il criterio di delega, è intervenuto sulla disciplina sostanziale del giudicato penale introducendo, appunto, l'art. 651-bis cod. proc. pen. con cui si è preoccupato di approntare una speciale tutela alla parte civile a fronte del beneficio per l'imputato, costituito dall'introdotta non punibilità per particolare tenuità del fatto. La relazione al Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015, di accompagnamento al testo del decreto legislativo, pone in evidenza, ha aggiunto la Corte, che «l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - accertata con sentenza passata in giudicato in esito ad un rituale processo - non è una pronuncia tipicamente assolutoria, ma, al contrario, accerta, in via definitiva, che il reato è stato commesso dalla persona dichiarata non punibile. A questo accertamento penale, passato in giudicato in ordine all'entità del fatto illecito causativo del danno di cui si chiede (con l'azione civile) il risarcimento, deve attribuirsi efficacia nel processo civile, tenuto conto che l'imputato ha avuto ogni possibilità di difesa nel giudizio penale in cui la particolare tenuità del fatto è stata accertata (non con un decreto di archiviazione, ma con una sentenza dibattimentale passata in giudicato)». Secondo la Corte costituzionale, dunque, quella emessa ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., pur presentando marcate peculiarità, è comunque una sentenza di proscioglimento il cui contenuto è modellato su quello tipico delle sentenze di condanna. Questa peculiarità- che non incide tuttavia sulla natura della sentenza - spiega perché, a differenza di ogni altra pronuncia di proscioglimento che accerti la sussistenza di una causa di non punibilità, la sentenza di proscioglimento per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. va iscritta nel casellario giudiziario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)».Ed è per tale ragione che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ritenuto in via interpretativa che, con la sentenza di proscioglimento per non punibilità ex art. 131- bis cod. pen. per il reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice possa non di meno applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche se l'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) richiede testualmente una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, mentre in generale, con una sentenza di proscioglimento, il giudice non applica la sanzione amministrativa (Sez. U, Tushaj, cit.). E tuttavia, pur con tali caratteristiche, la sentenza che dichiara la non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. resta una decisione di proscioglimento. Ne discende che, non essendo una sentenza di condanna, quella emessa ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. all'esito del giudizio abbreviato è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. 3. Inammissibili sono invece il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. La Corte ha spiegato in modo puntuale le ragioni per cui è stata ritenuta la contestata recidiva e non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, attesi i numerosi precedenti penali da cui è gravato 1"imputato e la sua indifferenza a "ricadere nel delitto". Nulla di specifico è stato dedotto. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren