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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07767/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4127-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 99, presso lo studio legale del predetto difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4411/18/2018 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 19/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRES ed IVA per l'anno d'imposta 2010, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto, coautore e beneficiario delle violazioni poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA], per il maggior reddito d'impresa accertato a carico di quest'ultima, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che «Nella fattispecie oggetto del giudizio, non è provato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto la c.d. amministrazione di fatto della società.

Non è provato, infatti, che questi abbia svolto in regime di autonomia decisionale attività gestoria riservata agli amministratori di diritto, né che si sia ingerito "di fatto" in scelte gestorie della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l.»; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimato con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Vanno preliminarmente esaminate e rigettate, in quanto infondate, le eccezioni del controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e di autosufficienza, che, diversamente da quanto da questo sostenuto, contiene tutti gli elementi idonei a consentire a questa Corte di esaminare la doglianza proposta.

1.1. Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di una delle due rationes decidendi della sentenza d'appello in quanto, sul punto dell'imputabilità all'amministratore di fatto delle imposte della società, espressamente esclusa dalla CTR, l'Agenzia ha espressamente precisato in ricorso di non proporre impugnazione avverso questo capo della sentenza che, pertanto, sul punto, è divenuta definitiva, per cui il ricorso è circoscritto alla sola debenza o meno delle sanzioni (arg. da Cass. n. 24806 del 2021, tra le medesime parti).

2. Venendo, quindi, al merito, con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la nullità della sentenza d'appello per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.118 disp. att. cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost.3.

Il motivo è fondato e va accolto. 3.1 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627).

3.2. Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez.

U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

4. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass.

S.U. n. 8053 del 2014; conf.

Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass.cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

5. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf.

Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

6. In tale grave forma di vizio incorre la sentenza impugnata che non può ritenersi sufficiente sul piano della logica giuridica, contenendo un'inadeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo alla mancanza di prova della qualità, in capo al [OSCURATO:PERSONA], di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], affermando che non era stato provato dall'amministrazione finanziaria che il [OSCURATO:PERSONA] «abbia svolto in regime di autonomia decisionale attività gestoria riservata agli amministratori di diritto, né che si sia ingerito "di fatto" in scelte gestorie della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.», il giudice del gravame si è limitato ad enunciare l'esito del ragionamento decisorio ma non le ragioni della decisione assunta.

7. Quanto alle argomentazioni svolte dal controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. con riferimento alla pendenza presso questa Corte di autonomo e diverso giudizio (iscritto al n. 4507/2020 R.G.) riguardante la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., deve osservarsi, innanzitutto, che, per quanto detto al superiore paragrafo 1.1., il presente giudizio verte solo sulle sanzioni, e non sulle imposte, e che nessun rischio di duplicazione di queste potrebbe verificarsi ove le stesse fossero dovute anche dalla predetta società, essendo peraltro evidente, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, l'interesse dell'amministrazione finanziaria alla pronuncia richiesta (di debenza delle sanzioni da parte dell'amministratore di fatto, atteso che, in ipotesi di costituzione ai fini illeciti di una società di capitali, le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate "nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate" - cfr. Cass.25727/2020).

3. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata tori- rinvio alla CTR territorialmente competente perché provveda ad- un nuovo esame della vicenda processuale, fornendo idonea e congrua motivazione, ed alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Pug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4127-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 99, presso lo studio legale del predetto difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4411/18/2018 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 19/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRES ed IVA per l'anno d'imposta 2010, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto, coautore e beneficiario delle violazioni poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA], per il maggior reddito d'impresa accertato a carico di quest'ultima, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che «Nella fattispecie oggetto del giudizio, non è provato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto la c.d. amministrazione di fatto della società. Non è provato, infatti, che questi abbia svolto in regime di autonomia decisionale attività gestoria riservata agli amministratori di diritto, né che si sia ingerito "di fatto" in scelte gestorie della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l.»; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimato con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Vanno preliminarmente esaminate e rigettate, in quanto infondate, le eccezioni del controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e di autosufficienza, che, diversamente da quanto da questo sostenuto, contiene tutti gli elementi idonei a consentire a questa Corte di esaminare la doglianza proposta. 1.1. Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di una delle due rationes decidendi della sentenza d'appello in quanto, sul punto dell'imputabilità all'amministratore di fatto delle imposte della società, espressamente esclusa dalla CTR, l'Agenzia ha espressamente precisato in ricorso di non proporre impugnazione avverso questo capo della sentenza che, pertanto, sul punto, è divenuta definitiva, per cui il ricorso è circoscritto alla sola debenza o meno delle sanzioni (arg. da Cass. n. 24806 del 2021, tra le medesime parti). 2. Venendo, quindi, al merito, con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la nullità della sentenza d'appello per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.118 disp. att. cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost.3. Il motivo è fondato e va accolto. 3.1 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). 3.2. Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata). 4. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass.cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). 5. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017). 6. In tale grave forma di vizio incorre la sentenza impugnata che non può ritenersi sufficiente sul piano della logica giuridica, contenendo un'inadeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo alla mancanza di prova della qualità, in capo al [OSCURATO:PERSONA], di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], affermando che non era stato provato dall'amministrazione finanziaria che il [OSCURATO:PERSONA] «abbia svolto in regime di autonomia decisionale attività gestoria riservata agli amministratori di diritto, né che si sia ingerito "di fatto" in scelte gestorie della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.», il giudice del gravame si è limitato ad enunciare l'esito del ragionamento decisorio ma non le ragioni della decisione assunta. 7. Quanto alle argomentazioni svolte dal controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. con riferimento alla pendenza presso questa Corte di autonomo e diverso giudizio (iscritto al n. 4507/2020 R.G.) riguardante la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., deve osservarsi, innanzitutto, che, per quanto detto al superiore paragrafo 1.1., il presente giudizio verte solo sulle sanzioni, e non sulle imposte, e che nessun rischio di duplicazione di queste potrebbe verificarsi ove le stesse fossero dovute anche dalla predetta società, essendo peraltro evidente, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, l'interesse dell'amministrazione finanziaria alla pronuncia richiesta (di debenza delle sanzioni da parte dell'amministratore di fatto, atteso che, in ipotesi di costituzione ai fini illeciti di una società di capitali, le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate "nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate" - cfr. Cass.25727/2020). 3. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata tori- rinvio alla CTR territorialmente competente perché provveda ad- un nuovo esame della vicenda processuale, fornendo idonea e congrua motivazione, ed alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Pug
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