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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18876/2026

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vv. [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in persona dellegale rappresentante pro tempore, Ministero dell’istruzione e del merito,in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’AvvocaturaGenerale Dello Stato-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza n. 506/2023 emessa dalla Corte d’appello di Roma il15/02/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 15972/2023Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 18876/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo in favore delle parti controricorrenti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in favore dei controricorrenti complessivamente inEuro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 10/06/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in persona dellegale rappresentante pro tempore, Ministero dell’istruzione e del merito,in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’AvvocaturaGenerale Dello Stato-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza n. 506/2023 emessa dalla Corte d’appello di Roma il15/02/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 15972/2023Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 18876/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo in favore delle parti controricorrenti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in favore dei controricorrenti complessivamente inEuro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 10/06/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18876/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris