CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 dicembre 2022
Cassazione n. 23801/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/5/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino, per quel che qui rileva, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di oltraggio pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen) e minaccia semplice (art. 612 cod. pen.) in quella di mesi due di reclusione oltre l'aumento di giorni 10 di reclusione in relazione al reato di minaccia. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, l'imputato denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 81, 135, 612 cod. pen. e 52 comma due lettera b) e 63 del decreto legislativo 274 del 2000. Rileva, in particolare, che il reato di minaccia per il quale ha riportato condanna è di competenza del giudice di pace e che, pertanto, esso è punito con la pena pecuniaria di cui all'articolo 52 comma 2, lett. b), a prescindere dalla connessione di detto reato con reato di competenza del giudice ordinario dinanzi al quale si svolge il procedimento. La Corte di appello ha erroneamente individuato il trattamento sanzionatorio applicando una pena illegale, nozione nella quale rientra non solo dalla pena inferiore o superiore per quantità ai relativi limiti edittali, ma anche la pena diversa per specie da quella che la legge stabilisce per un determinato reato. Il rispetto di tale regola comportava che la pena da irrogare coincidesse con quella di euro 1.032, di multa, prevista per il reato di minaccia semplice. La violazione di legge in cui è incorsa la Corte di appello coinvolge anche la determinazione della pena ai sensi dell'articolo 81 cod. pen. poiché, fermo restando il computo della pena secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, il rispetto del principio della legalità della pena e del favor rei imponeva che, determinata la pena in quella di giorni dieci di reclusione per il reato satellite, questa doveva essere convertita in quella di 2.500 C di multa, ottenuta calcolando per ciascuno dei 10 giorni euro 250 di pena pecuniaria, criterio di ragguaglio questo già in vigore all'epoca dei fatti e previsto dall'art. 135 cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio, per la determinazione della pena. Il reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. rientra nella competenza del giudice di pace, con la conseguenza che, in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare la pena pecuniaria di cui all'art. art. 52, comma 2, lett. b), d. 1.vo 28 agosto 2000 n. 274, come previsto specificamente dall'art. 63 del medesimo decreto legislativo (Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010, Calandra, Rv. 247856). Nel caso di specie, quindi, la pena in concreto inflitta deve essere ritenuta pena illegale, essendo pacifica la individuazione del concetto di pena illegale tanto nella pena diversa per specie da quella che la legge stabilisce per quel determinato reato, quanto nella pena inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno ed altri, Rv. 255197). In dette eventualità, infatti, irrogare una sanzione diversa per specie e/o quantità rispetto ai confini edittali involge il valore costituzionale della legalità della pena di cui all'art. 25 Cost., che risulta in concreto vulnerato tenuto conto, altresì, della funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27, comma 3 Cost., principio fra quelli che, anche in ossequio alla evoluzione interpretativa determinata dai principi della Cedu, le Sezioni unite di questa Corte hanno riconosciuto essere in contrasto con l'esecuzione di una sanzione penale rivelatasi, pure successivamente al giudicato, convenzionalmente e costituzionalmente illegittima (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano, Rv. 258651). Va aggiunto che in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento della pena detentiva del reato più grave deve essere ragguagliato alla pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen., salvo restando che, per effetto della conversione, non potrà in alcun caso applicarsi a titolo di aumento per la continuazione una pena superiore al massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave (Sez. 6, n. 8667 del 12/02/2019, Ancona, Rv. 275881). Ne consegue che non poteva essere applicata al ricorrente, a titolo di aumento per la continuazione, la pena di giorni dieci di reclusione e che la pena non poteva, comunque, essere superiore a quella di euro 1.032,00 di multa, limite entro il quale, esercitando il potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., e sulla scorta di adeguata motivazione, va determinato l'aumento di pena, procedendo, poi, alla conversione ai sensi dell'art.135 cod. pen.. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la continuazione con il delitto di minaccia e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 30 maggio 2022 Il