CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45923/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli impugnata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli e della difesa di [OSCURATO:PERSONA], qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena in anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la citata sentenza deducendo i motivi di ricorso di seguito indicati. 2.1. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità. Il ricorrente censura la parte della decisione che avrebbe ritenuto irrilevante la mancata verifica, in sede di ricognizione personale, circa la presenza di un tatuaggio presente sul dorso della mano destra che il [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato quale unico elemento identificativo del soggetto con cui era entrato in contatto. Illogica e contraddittoria si rivelerebbe pertanto la parte della decisione che ritiene sufficiente la ricognizione fotografica e personale, marginalizzando invece il rilevante profilo connesso alla presenza del tatuaggio in questione. 2.2 Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 157 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione oggetto di specifica richiesta in sede di gravame La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi, pur avendone dato espressamente atto nella relativa richiesta ad opera della difesa, in ordine alla prescrizione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., pronuncia che ex art. 129 avrebbe dovuto precedere il giudizio tenuto conto della data del commesso reato il 29 dicembre 2006, a nulla rilevando, in ragione della intervenuta condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, cit. che il Procuratore generale avesse impugnato la decisione del primo giudice, avendo - tra l'altro - anche il ricorrente presentato appello. 2.3. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e travisamento della prova in ordine al mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. La Corte d'appello erra nella parte in cui ritiene che il primo giudice avesse apprezzato il mero dato ponderale della sostanza caduta in sequestro (due dosi di cocaina per complessivi grammi 0,6). Non può assegnarsi rilevanza al dato secondo cui il carabiniere avesse visto su un mobiletto un bicchiere pieno di palline che solo in via presuntiva veniva considerata essere cocaina. Suggestivo risulterebbe, inoltre, il riferimento all'attività di spaccio che si svolgeva all'interno di un territorio ad alto tasso delinquenziale ed alla contiguità del ricorrente con pericolosissimi circuiti criminali dediti al narcotraffico, affermazione eccentrica rispetto alla qualificazione giuridica del reato che avrebbe dovuto semmai essere fondata su differenti elementi complessivamente valorizzati, operazione non effettuata dalla Corte di merito. 2.4. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata esclusione della recidiva [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. 2. Il primo motivo risulta generico e versato in fatto. È necessario ribadire il pacifico principio dettato da questa Corte secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione in cui si censura genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv. 264441), tenuto anche conto che i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) La Corte territoriale ha ben rappresentato le ragioni per cui, a fronte di un riconoscimento personale e fotografico in termini di certezza del Tamnnaro come colui che ebbe a vendere le due dosi per un controvalore di cinquanta euro al Carabiniere sotto copertura, non fosse necessaria la verifica della presenza del tatuaggio sul dorso della mano. Il ricorso sul punto si rivela generico nella parte in cui tende ad accreditare la tesi, adeguatamente confutata dalla decisione impugnata, che il tatuaggio sia l'unico elemento che depone per l'individuazione dello spacciatore; circostanza smentita dalla Corte territoriale che ha analiticamente ripercorso l'operazione di polizia che aveva portato il vice brigadiere Formicola dinanzi allo spacciatore che ebbe a vedere bene in volto, evenienza che palesa come il tatuaggio sul dorso della mano, pur nell'occasione apprezzato dal militare, assume scarsa incisività rispetto alla certamente più rilevante individuazione effettuata a seguito di ricognizione personale preceduta da quella fotografica. La censura, inoltre, deve ritenersi meramente apparente tenuto conto che ne reitera una identica già formulata in sede di gravame che la Corte territoriale ha logicamente confutato (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).3. Generico e manifestamente infondato risulta il terzo motivo di ricorso attraverso il quale il ricorrente critica la riqualificazione nel delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. operato dalla Corte territoriale in precedenza fatto rientrare nella allora vigente fattispecie attenuata di cui al comma 5 dello stesso d.P.R. La fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911) hanno ribadito il principio secondo cui l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Quanto ai singoli elementi valorizzabili ai fini di una corretta qualificazione giuridica della condotta, questa Corte ha ritenuto che la «ipotesi lieve» non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., che, ipotizzando l'esistenza dell'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente l'inconferenza del relativo elemento connesso alla reiterazione della condotta (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, dep. 23/08/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27084901; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016), così come non risulta essere determinante la diversa tipologia di sostanza eventualmente ceduta (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murulo, rv. 274076; Sez. 6, n. 46495 del 19/09/2017, Rachadi, Rv. 271338) in quanto, anche in tal caso «è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie completa selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murulo, Rv. 274076). Ciò premesso, la Corte territoriale ha messo in evidenza, accogliendo sul punto l'appello del Procuratore generale, le ragioni che facevano escludere che la fattispecie fosse caratterizzata dalla scarsa offensività: è stata messa in evidenza lo svolgimento di un'attività di spaccio di cocaina in forma pluripersonale ben strutturata ed organizzata realizzata all'interno di un edificio videosorvegliato mediante microtelecamere e la presenza di monitor controllati da una persona al quale si accedeva tramite un portone presidiato da altra persona che verificava gli accessi ed indirizzava gli avventori verso i piani superiori ove si realizzava l'attività di spaccio; rilevante è stato ritenuto che i militari, per poter entrare nell'edificio, si fossero messi in coda agli altri avventori, mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto superare, al fine di poter arrivare di fronte al Tammaro, una serie di varchi chiusi e sorvegliati per raggiungere una porta blindata poi aperta per consentire il passaggio di due o tre persone per volta; è stata messa in risalto la presenza di una porta a specchio che consentiva alle persone dall'altro lato di vedere senza essere viste. Logica e completa, pertanto, risulta la motivazione della Corte territoriale in punto di non scarsa offensività della condotta di detenzione e cessione di sostanza stupefacente specie nella parte in cui assegnavano lieve rilevanza alla circostanza che fossero cadute in sequestro le due sole dosi cedute al militare, mentre le altre erano state viste nel bicchiere e, a seguito dell'operazione che aveva portato all'arresto dei concorrenti, non erano state rinvenute a causa della fuga del Tammaro. Motivazione che il ricorrente, previa parziale e frammentaria estrapolazione di talune frasi, vorrebbe censurare senza però confrontarsi con quanto sopra, in sintesi, complessivamente apprezzato dal Collegio di merito. 4. In ragione della corretta qualificazione ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 operata dalla Corte territoriale, corrispondente a quella in ordine alla quale era stata esercitata l'azione penale, infondato risulta il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente censura la parte della decisione che non ha disposto la declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. della prescrizione del delitto contestato in ragione dell'ormai intervenuta condanna in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. L'impugnazione del Procuratore generale su detto punto della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l'attenuante ad effetto speciale previsto dal comma 5 dell'art. 73, oggi ipotesi autonoma di reato, a fronte di una contestazione formulata nei termini conclusivamente recepiti dalla Corte di appello, non consente di ritenere che, in pendenza del gravame, indifferente che anche l'imputato avesse interposto appello, determinasse la prescrizione del reato; conclusione cui invece si perviene allorché la nuova e più grave "riqualificazione" sia svolta dal Giudice d'appello "ex officio" quando l'originaria contestazione sia già estinta per intervenuta prescrizione (Sez. 2, n. 37795 del 28/06/2019, Borselli, Rv. 277087 - 02). Palese risulta la differenza tra le due ipotesi: nel caso che ha interessato la questione che ha costituito l'occasione in cui è stato enunciato il principio di diritto citato, il ricorrente non aveva avuto contezza del reato più grave mai contestatogli e ritenuto dalla Corte di appello d'ufficio, evenienza estranea alla vicenda in esame in cui la Corte territoriale è pervenuta a condanna in relazione a ritenuta fattispecie corrispondente all'imputazione originariamente prevista e contestata ed in ordine alla quale, senza alcun pregiudizio del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU e del diritto di difesa, il Tammaro ha avuto ampia possibilità di difendersi nei rispettivi gradi di giudizio. 5. Generico e manifestamente infondato risulta l'ultimo motivo in ordine alla ritenuta recidiva. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). Il ricorrente reitera identica censura già adeguatamente apprezzata dalla Corte territoriale che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, non ha fatto esclusivo riferimento al numero dei reati contenuti nel casellario giudiziale per desumere la sussistenza della maggiore pericolosità sociale del ricorrente, avendo effettuato pertinente riferimento, non solo al precedente specifico nel quinquennio, ma anche alla modalità della condotta ritenuta indicativa della perdurante inclinazione al delitto, quale fattore criminogeno, alla ricaduta nel delitto a riprova di una speciale pericolosità sociale e di una maggiore riprovevolezza. Motivazione che il ricorrente censura acriticamente per mezzo di un generico riferimento a principi di diritto che invece risultano, per quanto sopra detto in ordine alla dimostrata accresciuta pericolosità di cui la ricaduta nel delitto è espressione, fedeli alle ragioni enunciate dalla Corte territoriale. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.